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Numero d'incarto:
12.1999.46
Data decisione, Autorità:
20.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00046
Lugano
20 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa di sfratto dei conduttori (inc. DI.99.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna)
promossa con istanza 20 gennaio 1999 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
relativamente a un appartamento, sito al fondo part. no. __________
RFD di __________
cui il convenuto si è
opposto e che il pretore ha accolto con pronuncia 15 febbraio 1999;
appellante __________
con allegato 19 febbraio 1999 con cui chiede che determinate prove rifiutate
dal pretore siano assunte in questa sede e che, in riforma della sentenza
impugnata, l'istanza di sfratto sia respinta;
lette le osservazioni 1. marzo 1999
__________;
richiamato il decreto 22
febbraio 1999 del presidente di questa Camera che ha concesso effetto
sospensivo all'appello;
esaminati gli atti e i documenti
dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
L'immobile
in cui si trova l'ente occupato dal convenuto è costituito di due appartamenti.
Al primo piano vi abita, con la propria famiglia, l'istante, che ne è
proprietaria, mentre l'appartamento sottostante era stato concesso in usufrutto
alla madre dell'istante, signora __________, deceduta il 7 ottobre 1998. Il
convenuto è stato compagno di quest'ultima, convivendo con lei
nell'appartamento. In data 4 ottobre 1998 l'istante ha sottoscritto una
dichiarazione redatta dal convenuto e recante la data del 26 settembre che ha
il seguente tenore: "In rispetto alla volontà di mia madre __________. Io
sottoscritta __________ dichiaro di lasciare in usufrutto gratuito
l'appartamento a pian terreno e gli oggetti di proprietà di mia madre nella mia
casa ad __________ in via aerodromo 30
per un periodo di 3 anni (tre anni) al signor __________ a tutt'oggi compagno e
convivente di mia madre" (doc. B). Pentitasi dell'impegno preso, il giorno
successivo 5 ottobre, l'istante ha inviato alla controparte uno scritto in cui
dichiarava di non ritenersi vincolata al precedente impegno (doc. C). La firma
che il convenuto ha apposto sul documento accanto a quella della signora
__________, è stata da lui contestata come falsa davanti al pretore. Due mesi
dopo la scomparsa della madre, la proprietaria dell'appartamento ha intimato al
convenuto di lasciare i locali entro il 14 dicembre e successivamente entro il
15 gennaio 1999. L'istanza in esame considera terminato il rapporto di comodato
instauratosi fra il convenuto e la madre dell'istante, con la morte di questa.
-
Con la sentenza
impugnata il pretore, non rispondendo né alla tesi dell'istante secondo cui il
la prima dichiarazione da lei sottoscritta sarebbe viziata da errore, né al
quesito sollevato dal convenuto relativamente alla falsità della sua firma
sulla comunicazione 5 ottobre 1998, ha accolto l'istanza di sfratto dopo aver
considerato che l'usufrutto su un immobile deve essere costituito nella forma
dell'atto pubblico. Poiché in concreto ciò non è avvenuto, la pattuizione 26
settembre / 4 ottobre non è valida. D'altra parte, il comodato instauratosi tra
il convenuto e la sua convivente ha preso fine alla morte di questa, senza la
necessità di una disdetta da parte dell'istante.
-
L'appellante censura
la sentenza pretorile in particolare laddove considera insindacabile la volontà
delle parti, espressa nel doc. B, di pattuire un usufrutto, osservando che
invece l'esame delle circostanze porta semmai a considerare il loro impegno
come un comodato per la durata di tre anni. Al dilà della lettera dell'accordo,
egli sostiene che il termine "usufrutto" è stato usato per errore,
simile istituto non giustificandosi al solo scopo di concedere al convivente
della madre di continuare a vivere gratuitamente e per un tempo limitato in
quell'appartamento. Della proposta assunzione di prove in questa sede si dirà
nel seguito.
-
In virtù dell'art.
18 CO, il contenuto, ossia la natura di un contratto dev'essere determinato
sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti e non della
terminologia usata. In altre parole, una pattuizione dev'essere interpretata,
tenendo conto dell'ambito nel quale è nata e di tutti gli elementi della realtà
contrattuale, così che ne risulti un significato il più possibile ragionevole (Kramer
/ Schmidlin, Comm. di Berna, 1986, art. 18 CO, N. 41, 42 e 44). In
quest'ambito appare superato il principio secondo cui non è applicabile l'art.
18 cpv. 1 CO se il testo letterale del contratto è chiaro e univoco ("in claris
non fit interpretatio"); infatti, la lettera di un accordo non è
determinante, appena vi sono indizi che la vera volontà delle parti sia
un'altra (Kramer / Schmidlin, op. cit., N. 47 e Jäggi / Gauch,
Comm. di Zurigo, 1980, art. 18 CO, N. 368). Né è determinante la forma adottata
nella pattuizione per giungere a conclusioni sul contenuto della stessa:
anzitutto s'impone di individuare la sostanza del contratto e nel seguito, se è
il caso, di giudicarne la validità per motivi formali (Kramer / Schmidlin,
op. cit., N. 59).
-
Sulla base di questi
principi informativi, prima di verificare l'esattezza delle conclusioni
pretorili quanto alla forma della pattuizione eventualmente intervenuta fra le
parti in causa, dev'essere individuata la volontà delle parti che, secondo la
lettera della dichiarazione (doc. B) avrebbero inteso costituire un
"usufrutto gratuito" sull'appartamento in questione. A tale scopo non
può essere determinante il rapporto allora ancora esistente fra madre e figlia
anche perché se le allegazioni indicano essersi trattato di usufrutto a favore
della madre, non se ne conoscono le particolarità. Comunque un simile diritto
si sarebbe ampiamente giustificato, tenuto conto delle risultanze di Registro
fondiario, ossia che la madre, già proprietaria del bene immobile, l'aveva
ceduto all'unica figlia, verosimilmente riservandosi l'usufrutto
sull'appartamento da lei occupato, comunque nell'ambito della costituzione di
un vitalizio (doc. H). In altri termini, il diritto d'usufrutto goduto dalla
madre, è stato il risultato di una regolamentazione per nulla particolare dei
rapporti fra madre e figlia che pertanto non può avere nessun rilievo
nell'interpretazione delle relazioni fra le parti in causa. L'interesse e la
preoccupazione del convenuto può essere ricercata nello scritto col quale egli
è riuscito a ottenere il consenso della controparte alle sue richieste (doc.
A); richieste intese semplicemente a poter continuare ad abitare
nell'appartamento della madre per un certo periodo. Nulla di più, ma anche
nulla di più lontano da ciò che comporta un usufrutto così come previsto agli art.
745 e segg. CC, in particolare per quanto concerne la manutenzione e
l'amministrazione del bene immobile, così come il pagamento dell'interesse sui
debiti, delle imposte e di eventuali tasse (art. 764 e 765 CC): caratteristiche
rilevanti, tali da distinguere l'usufrutto dalla locazione e quindi anche dal
comodato (Baumann M., in Comm. di Zurigo, 1999, art. 745 - 778 CC, N.
53). D'altra parte proprio il carattere di particolare impegno di questo tipo
di contratto richiama l'esigenza di una chiarezza ben superiore a quella
contenuta nella lettera doc. A che può essere considerata come offerta di
pattuizione, dal momento che nessun elemento di contenuto caratterizza la
dichiarazione doc. B, all'infuori della durata dell'impegno e della sua
gratuità. Se ne deve concludere che entrambe le parti abbiano inteso pattuire
un comodato in favore del convenuto, ossia l'occupazione gratuita
dell'appartamento per un tempo determinato, in conformità con l'art. 305 CO.
Conclusione peraltro conforme con il principio dell'affidamento, siccome nella
concreta situazione solo così avrebbe potuto essere oggettivamente capita
l'offerta di pattuizione (Kramer / Schmidlin, op. cit., art. 18
CO, N. 67).
In tal senso la decisione
pretorile non può essere condivisa. Non trattandosi infatti della pattuizione
di un usufrutto, non ha più rilevanza alcuna la constatazione della nullità del
contratto per vizio di forma. A dipendenza di questa conclusione diviene priva
d'oggetto anche la domanda dell'appellante (art. 322 CPC) di assumere in questa
sede i testi __________ e __________, proposti
dal convenuto e non ammessi dal pretore: la loro assunzione è infatti postulata
per provare la volontà delle parti di pattuire effettivamente un comodato.
-
Le parti hanno
dibattuto sulla possibilità che l'istante, vivente ancora l'usufruttuaria,
pattuisse alcunché con un terzo in merito all'uso dell'appartamento di cui
disponeva della nuda proprietà. Dalla dichiarazione in esame (doc. B) si
potrebbe forse dedurre che la signora __________
volesse agire in rappresentanza della madre: sennonché nessuno in causa
sostiene l'esistenza di una valida procura conferita dalla signora __________ all'istante. Piuttosto, tenuto conto delle incontestate
condizioni di salute della madre (che sarebbe deceduta tre giorni dopo la
pattuizione litigiosa), v'è da chiedersi se la volontà delle parti non fosse
intesa a regolare i loro rapporti successivamente a quella data (ancorché
incerta), dal momento che l'istante era comunque già proprietaria
dell'appartamento (e quindi non ci sarebbero stati problemi ereditari) e che
con la morte sarebbero venuti meno sia l'usufrutto in favore della madre (art.
749 CC), sia il comodato da lei concesso al convenuto. Comunque nulla si oppone
alla pattuizione di un comodato per un termine futuro.
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Alla validità della
pattuizione l'istante oppone la sua dichiarazione di annullamento dell'accordo
che reca la data del 5 ottobre 1998 e anche la firma di __________ (doc. C),
dal medesimo eccepita di falso. A dipendenza di quanto fin qui esposto appare
evidente la necessità di far luce sulla validità del documento: esso infatti
potrebbe essere la chiave di volta della lite.
Il pretore, in sede di
udienza 11 febbraio 1999, ha iniziato la trattazione dell'eccezione di falso in
conformità con gli art. 216 segg. CPC, in particolare invitando il convenuto ad
apporre sul verbale alcune firme di confronto (art. 222 cpv. 2 CPC). In
chiusura di udienza, è stato messo a protocollo: "Le parti prendono atto
che qualora il pretore, dopo essersi pronunciato sull'eccezione di falso (sia
ammettendo sia escludendo dagli atti il doc. C), dovesse respingere tutte le
prove indicate dalla parte convenuta, deciderà senza ulteriori atti
d'istruttoria né convocazione delle parti". Così è stato; in sentenza, il
primo giudice ha affermato non essere necessario pronunciarsi sull'eccezione di
falso "poiché la pattuizione dell'usufrutto non è comunque valida, così
che anche il suo annullamento risulta superfluo". In sostanza, egli ha
lasciato irrisolta la questione dell'assunzione all'incarto del doc. C di cui
resta contestata l'autenticità.
Al proposito, l'appellante
chiede che venga esaminata l'eccezione di falso (appello, punto 11), ossia che
questa Camera si risolva sull'acquisizione del documento in questione.
Sennonché ciò equivarrebbe ad acquisire agli atti nuovi documenti, ciò che è
escluso dall'art. 321 CPC, né rientra nelle possibilità offerte dall'art. 322
CPC, anche perché sulla stessa prova il pretore non ha emanato decisione alcuna
(Cocchi / Trezzini, CPC, art. 322, N. 7 e 9). Decisione che egli aveva
preannunciato a conclusione del dibattimento 11 febbraio 1999, senza poi
concludere l'incidente ai sensi dell'art. 226 CPC. In tal modo egli ha arrecato
un pregiudizio processuale all'appellante che non può essere sanato se non
annullando la decisione impugnata e rinviando la causa al primo giudice perché
proceda a un nuovo giudizio, dopo essersi espresso sull'eccezione di falso (Cocchi
/ Trezzini, CPC, art. 182, N. 3 e art. 143, N. 2).
In tal senso l'appello
dev'essere accolto, mentre il giudizio sulle spese e le ripetibili segue la
soccombenza dell'istante.
- L'11 febbraio 1999
il convenuto ha presentato al pretore istanza di ammissione all'assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio a dipendenza del suo "basso
reddito" indicando che il certificato municipale sarebbe stato prodotto
appena disponibile. Il primo giudice ha respinto l'istanza, ritenendo
inimmaginabile la pretesa indigenza del convenuto a fronte delle esigue spese
della procedura di sfratto. In questa sede __________ impugna la decisione
pretorile, limitandosi tuttavia a chiedere, con riferimento all'istanza 11
febbraio 1999, di poter produrre il certificato municipale non appena
disponibile. Se ne deduce che egli sia in attesa di quella documentazione da
almeno cinque mesi, oppure che il Municipio di __________ non sia disposto ad attestare le sue pretese
necessità economiche: comunque, in assenza della minima documentazione a
sostegno della sua richiesta, non v'è motivo per riformare la decisione
pretorile.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L'appello 19
febbraio 1999 __________ è parzialemente accolto.
-
La sentenza 15
febbraio 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata,
ad eccezione del dispositivo n. 6 riguardante l'assistenza giudiziaria.
§. L'incarto
è rinviato al pretore perché proceda a un nuovo giudizio sul merito nel senso
dei considerandi.
-
Le spese e la tassa
di giustizia, per complessivi fr. 100.-, da anticipare dall'appellante sono
poste a carico di __________. Essa rifonderà ad __________ la somma di fr.
300.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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