New owner may evict after gratuitous occupancy agreement

12.1999.43Other CourtFeb 18, 1999Dismissed

Summary

The claimants purchased the building containing the apartment occupied by the defendant. After a conciliation hearing before the Massagno office, the defendant agreed to vacate by 30 November 1998, but he did not do so. The first instance ordered eviction. On appeal, the defendant argued that no loan-for-use contract had existed and that the new owners lacked standing. The Court of Appeal held that, at the latest from the conciliation hearing, a gratuitous occupancy agreement existed and was transferred to the purchasers, who could enforce eviction. The appeal was dismissed and the defendant was ordered to pay costs.

Regest

Art. 313bis CPC, art. 506 CPC; eviction after gratuitous occupancy agreement and transfer to the purchaser: where the occupant expressly accepts, before the conciliation authority, to remain in the premises until a fixed date without consideration, a loan-for-use relationship is established at least from that point. Upon transfer of the property, the relationship follows the property and the acquirer has standing to seek eviction upon expiry of the agreed term. A challenge alleging the absence of an earlier agreement is irrelevant where the decisive undertaking was given at conciliation; a manifestly unfounded appeal may be dismissed summarily (consid. 2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.43

Data decisione, Autorità: 18.02.1999, IICCA

Incarto n. 12.99.00043

Lugano 18 febbraio 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Zali e Pellegrini (in sostituzione del giudice Chiesa, assente)

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.98.162 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 3 dicembre 1998 da




tutti rappr. da __________

contro


che il Pretore, con decreto 4 febbraio 1999, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione degli istanti l’appartamento di 4 1/2 locali, interno no nello stabile denominato “ ” sito a __________.

Appellante il convenuto il quale con ricorso in cassazione (recte appello) 15 febbraio 1999 chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di sfratto.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

che gli istanti, con contratto 30 ottobre 1998 (iscritto a RF il 6 novembre successivo) hanno acquistato dalla __________ l’immobile nel quale è situato l’appartamento occupato dal convenuto;

che la __________ l’aveva, a sua volta, acquistato ai pubblici incanti, dopo che la precedente proprietaria aveva disdetto il contratto di locazione con il qui convenuto ed ottenuto un ordine di sfratto mai messo in esecuzione;

che il convenuto ha quindi continuato ad occupare l’appartamento e, in occasione di un udienza 6 ottobre 1998 presso l’Ufficio di conciliazione di Massagno da lui sollecitata, si è impegnato, nei confronti dell’allora proprietaria __________, a lasciarlo entro il 30 novembre 1998;

che i nuovi proprietari - dopo aver sollecitato il convenuto, con lettera raccomandata 17 novembre 1998, a rispettare l’impegno di abbandonare i locali - hanno fatto capo, stante la sua inadempienza, alla presente procedura di sfratto che il Pretore ha accolto;

che il convenuto ricorre contro il decreto di sfratto sostenendo di non aver mai pattuito un contratto di comodato con la __________ e che di conseguenza tale rapporto non può essere stato trasmesso ai nuovi proprietari i quali non hanno nessuna legittimazione nei suoi confronti;

che la censura è inconferente e l’atteggiamento del ricorrente è improntato al più sfacciato abuso di diritto;

che, infatti, indipendentemente a sapere quali fossero o non fossero gli accordi tra la __________ ed il ricorrente per l’occupazione dell’appartamento prima dell’udienza avanti all’Ufficio di conciliazione, in questa occasione la Banca ha accettato che il convenuto, e questi vi ha esplicitamente aderito, rimanesse nei locali sino alla fine di novembre 1998 senza chiedere nessun corrispettivo;

che, almeno da quel momento, si è instaurato un rapporto di comodato che, come correttamente esposto dal Pretore, si è trasferito agli attuali proprietari ai quali compete la facoltà di promuovere l’azione di sfratto;

che il giudizio del Pretore non può che essere condiviso e il ricorso del convenuto respinto, siccome infondato e temerario, già all’esame dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alle controparti per loro osservazioni;

Per i quali motivi

visti gli art. 506 e seg. CPC

e, per le spese, l’art. 148 CPC

pronuncia

  1. Il ricorso in cassazione (recte appello) 15 febbraio 1999 __________ è respinto.

  2. La tassa di giudizio di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a: -


Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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