AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.39
Data decisione, Autorità:
18.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00039
Lugano
18 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. n. OA.97.00011
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 17
febbraio 1997 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 91’981.40
oltre interessi in conseguenza di un licenziamento in tronco;
domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 7 gennaio 1999 ha accolto per fr. 40’111.70;
appellante
la convenuta con atto di appello 15 febbraio 1999, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore, con osservazioni 29 marzo 1999, postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel 1994 __________,
proveniente dalla __________ A, è stato assunto dalla __________, ditta che si
occupa di import - export di merci di vario genere, in qualità di vicedirettore
del settore “moda”. Nel settembre 1996 egli ha informato la datrice di lavoro
della sua intenzione di trasferirsi presso una ditta concorrente ed ha perciò
disdetto il contratto per il 31 dicembre di quell’anno.
Con lettera 18 ottobre
1996 __________ lo ha licenziato con effetto immediato, rimproverandogli -come
meglio precisato il 30 ottobre- di aver cercato di accaparrare clientela a favore
del suo nuovo datore di lavoro e di aver gettato discredito sulla ditta.
B. Ritenendo
ingiustificato il provvedimento, con la petizione in rassegna __________ ha
chiesto che __________ fosse condannata a rifondergli quanto egli avrebbe
guadagnato nel periodo di disdetta ordinaria (fr. 30’065.60) nonché a versargli
un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a sei salari mensili (fr.
61’915’80).
La convenuta si è opposta
alle richieste di controparte, ribadendo il ben fondato del licenziamento
immediato.
C. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha accolto la petizione per fr. 40’111.70 più interessi.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza ritenuto che la convenuta non avesse sufficientemente provato le
circostanze giustificanti un licenziamento in tronco e di conseguenza ha
riconosciuto all’attore il diritto a fr. 29’792.40 per salari dovuti fino allo
scadere del termine di disdetta ordinario e a fr. 10’319.30 a titolo di
indennità per licenziamento ingiustificato.
D. Con l’appello la
convenuta, invocando un arbitrario apprezzamento delle prove -segnatamente
della testimonianza __________ (doc. 7)-
ribadisce nuovamente la legittimità del licenziamento e chiede pertanto in
riforma del primo giudizio che la petizione sia integralmente respinta.
Delle osservazioni con cui
l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- In base all'art. 337
cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in
vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni
tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi.
Presupposto è l’esistenza
di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la
prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio
generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF 111 II 245).
In linea di principio,
dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi",
tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi
dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del
partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi violazioni del
rapporto contrattuale.
Non si può tuttavia
escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. ed., Berna 1997, p. 135 e seg.). Inoltre il
datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose
Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In altre parole, per
l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono
le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere
oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la
ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF
117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G.
SA/C.).
Le circostanze invocate
per il licenziamento in tronco -per l’esistenza delle quali il disdicente è
gravato dell’onere della prova (Rehbinder, op. cit., p. 137; JAR
1989, 139; IICCA 3 agosto 1993 in re M./P. SA, 5 marzo 1996 in re S./A.,
25 novembre 1997 in V.A./G. SA)- devono essere esaminate dal giudice secondo il
suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie ed in
particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla
durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che
hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep.
1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire
soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la
situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler,
Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se
fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la
continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das
Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
- Nel caso di specie
all’attore è stato unicamente rimproverato il tentativo di accaparrare la
clientela della convenuta in favore della ditta concorrente, sua futura datrice
di lavoro, rispettivamente di aver denigrato la convenuta davanti ai clienti.
Tali rimproveri non sono tuttavia
stati provati.
- L’appellante ritiene
che la testimonianza __________ (doc. 7)
inchioderebbe senz’ombra di dubbio l’attore alle sue responsabilità. A torto.
La teste in questione -la
cui attendibilità è per altro messa in dubbio dal fatto che essa si era detta
offesa per essere stata contattata dall’attore, diversamente dai suoi colleghi,
solo in un secondo momento- ha dichiarato che l’attore, per telefono, dopo
averle proposto di seguirlo nella ditta concorrente, le avrebbe inoltre chiesto
di restare presso la convenuta fino al 31 dicembre 1996, dirottando tutti i
corrispondenti e clienti sulla nuova ditta; nel prosieguo della sua deposizione
la teste ha quindi precisato che durante la telefonata l’attore gli aveva detto
che essa avrebbe dovuto fare come alla __________, senza specificare cosa, dal
che essa avrebbe capito che doveva agire nel modo indicato in precedenza e cioè
che, quando i corrispondenti chiamavano, essa doveva dire che l’attore non
c’era più e che la merce doveva essere mandata alla ditta concorrente.
Da un’obiettiva e serena
rilettura della testimonianza risulta provato che l’attore in realtà ha
unicamente chiesto alla teste di fare “come alla __________, senza specificare
cosa”. Pur essendo possibile -come in definitiva ritenuto soggettivamente dalla
teste (ma la testimonianza, in tale misura, è priva di efficacia probatoria, il
testimone dovendosi infatti limitare a riferire fatti oggettivi e non le
soggettive opinioni o deduzioni che egli ne ha tratto: cfr. IICCA 8
maggio 1996 in re A. AG/S. SA, 21 febbraio 1997 in re G./C., 20 novembre 1997
in re I. SA/N., 14 luglio 1998 in re I./R., 22 luglio 1998 in re B./F. SA)- che
con tale espressione l’attore intendesse effettivamente incaricarla di
dirottare i corrispondenti ed i clienti (ZR 1951 Nr. 197; IICCA
11 febbraio 1994 in re G./B. SA), ciò tuttavia non esclude che quelle parole
potessero avere un altro significato, ad esempio che con ciò la teste veniva
unicamente incaricata di comunicare ai clienti, la maggior parte dei quali per
altro conosciuti personalmente dall’attore stesso in quanto da lui portati alla
convenuta (teste __________), dove potevano trovarlo in seguito.
Non essendovi elementi
particolari che permettano di preferire una tesi piuttosto che l’altra -per inciso
la circostanza, sempre riferita dalla teste __________, secondo cui la
dipendente ____________________ dopo aver indicato al cliente __________ che
l’attore sarebbe andato a lavorare per una nuova ditta, avrebbe detto a
quest’ultimo di star tranquillo che tutto era a posto, non appare a sua volta
decisiva, non essendo noti i dettagli del colloquio con il cliente, né se la
frase messa in bocca alla dipendente si riferisse effettivamente a quel
colloquio, tanto più che la stessa __________ nel
suo interrogatorio formale (doc. 7) ha chiaramente escluso di aver contattato
dei clienti per convincerli a passare alla concorrenza, precisando inoltre che
l’episodio a cui aveva fatto accenno la __________ riguardava un colloquio con
una sua cugina che lavorava, per altro nel settore amministrazione e non
spedizioni, presso __________- se ne deve concludere che la testimonianza in
questione, non confermata da altre risultanze dell’incarto, non consente
(ancora) a questa Camera di maturare l’intimo convincimento che l’attore con il
suo agire abbia effettivamente inteso dirottare la clientela della convenuta
rispettivamente accaparrarsi parte di quella clientela.
- Per il resto, nemmeno
le altre testimonianze agli atti, a cui l’appellante ha fatto un -invero generico-
riferimento nel gravame, permettono di sovvertire tale stato di fatto.
Nessun teste ha in effetti
affermato che l’attore sia stato sorpreso ad accaparrare clienti -l’episodio
della stampa da parte sua dell’intera lista dei clienti della convenuta, per
altro risalente alla Pasqua 1996, è stato da lui giustificato con la necessità
di rendere visita ad alcuni clienti, non essendo tecnicamente possibile presso
la convenuta la stampa dei clienti del solo settore “moda” (teste __________)-
o a parlar male della convenuta.
I testi __________ e __________ (doc.
7) hanno invero dichiarato, non però per cognizione diretta ma solo per sentito
dire (il che rende priva di rilevanza probatoria la loro testimonianza su quei
fatti: Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 9 ad art. 90; IICCA 5
gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re
V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA, 15 marzo 1996 in re R. SA/F., 23
settembre 1996 in re T./D. SA e lc., 30 ottobre 1997 in re J./C., 14 luglio
1998 in re I./R., 22 luglio 1998 in re B./F. SA, 30 settembre 1998 in re C./A.,
4 novembre 1998 in re M./B. SA) che ad alcuni clienti sarebbe stato chiesto di
rivolgersi in futuro alla ditta concorrente, poiché sembrava che la convenuta
dovesse chiudere: sennonché, a parte la teste __________ -della cui testimonianza già si è detto nel precedente
considerando- nessuno è stato in grado di confermare tali voci, rispettivamente
che alla base delle stesse vi fosse direttamente o indirettamente -con una sua
eventuale responsabilità quale mandante- l’attore.
- Dovendosi con ciò
confermare l’illiceità del licenziamento in tronco, ne discende, atteso che
nell’appello non è stato contestato l’ammontare delle pretese salariali e
dell’indennità per licenziamento ingiustificato dovute all’attore, la conferma
del giudizio pretorile e la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15
febbraio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
880.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
900.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 1’200.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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