AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.37
Data decisione, Autorità:
13.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00037
Lugano
13 settembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.226 della Pretura di Locarno-Città,
promossa con petizione 10 febbraio 1994 da
__________ appr.
dallo studio legale __________
contro
__________ rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’attore
ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dal suo
fondo n. __________ di __________ per fr. 382’196.30 oltre interessi;
E ora
sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, che il Pretore con
sentenza 19 gennaio 1999 ha respinto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 10 febbraio 1999 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre
l’attore nel memoriale di osservazioni del 25 marzo 1999 postula la conferma
del pronunciato pretorile;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore,
proprietario del fondo n. __________ di __________, sostiene che la
realizzazione di un autosilo sul vicino fondo n. __________ sul quale la
convenuta vanta un diritto di superficie, opera iniziata il 14 novembre 1998 e
terminata verso la fine del 1990, avrebbe arrecato gravi danni al suo immobile
e pregiudizio alle attività commerciali ivi esercitate, e chiede pertanto,
invocando le norme sulla responsabilità aquiliana, la condanna della
resistente al corrispondente risarcimento.
Il
convenuto in sede di risposta, oltre alla carenza di legittimazione attiva
(eccezione in seguito ritirata), ha eccepito l’intervenuta prescrizione della
pretesa attorea.
L’udienza
preliminare, in applicazione dell’art. 181 CPC, è stata limitata alla
trattazione delle eccezioni.
B. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, richiamate la dottrina e la giurisprudenza
sul tema della determinazione del momento dell’inizio della decorrenza della
prescrizione ex art. 60 CO, ha ritenuto che l’attore avrebbe avuto una
sufficiente conoscenza del danno da lui subito al più presto l’11 giugno 1992 e
pertanto, constatato il compimento di atti interuttivi della prescrizione nel
luglio del 1992, nel giugno del 1993 e poi dal gennaio del 1994 con l’inoltro
della causa, ha respinto l’eccezione.
C. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile
nel senso dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione- come pure di quelle
del resistente -che chiede la reiezione del gravame protestando spese e
ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
termine di prescrizione applicabile alle pretese risarcitorie dell’attore è
incontestabilmente quello di cui all’art. 60 CO, sia nel caso in cui si reputi
l’azione fondata sull’art. 679 CC, come pure -per diretta applicazione dell’art.
60 CO- nell’ipotesi in cui la si fondi sugli art. 41 e segg. CO (II CCA
22 febbraio 1999 in re G./C. AG e llcc.; Meier-Hayoz, Berner Kommentar,
n. 145 ad art. 679 CC).
1.1 Giusta
l’art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un
anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha
causato il danno.
Il
termine di un anno stabilito dall’art. 60 CO comincia a decorrere da quando il
creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da
poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid 1c
con rinvii); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato
avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione
richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia
edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora
ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per
promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale
conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione di prescrizione (DTF 111
II 58).
Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato
("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF
92 II 4, consid 3), ragione per cui il termine di prescrizione comincia a
decorrere non tanto per le singole poste del danno, bensì dal momento in cui,
in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento del danno (II CCA 12
marzo 1999 in re B./M. SA e llcc., 7 settembre 1995 in re H./A. e llcc.; Brehm,
Berner Kommentar, n. 29-31 ad art. 60 CO).
In
tale contesto, può risultare problematico risolvere il quesito a sapere se il
danno in questione attiene ad una situazione in evoluzione oppure no, e in caso
affermativo se si tratti di evoluzione prevedibile con un sufficiente grado di
sicurezza (DTF 112 II 123, 108 Ib 100 e riferimenti): in presenza di una
situazione in evoluzione, e in cui tale evoluzione non è ragionevolmente
prevedibile, la prescrizione inizia a decorrere solamente alla fine di tale
evoluzione; se per contro la situazione si è ad un certo momento stabilizzata,
oppure la sua residua evoluzione è divenuta prevedibile con un sufficiente
grado di certezza, vanno situati a quel momento la conoscenza del danno e
perciò la decorrenza della prescrizione (II CCA 24 febbraio 1999 in re
R./G. e llcc.).
1.2 La
parte che solleva l’eccezione di prescrizione sopporta per principio l’onere
della prova per il verificarsi delle condizioni di fatto poste a fondamento
dell’eccezione medesima (II CCA 3 marzo 1999 in re G./R. e llcc., 15
febbraio 1996 in re R./B. SA e llcc., 17 dicembre 1993 in re B. e llcc/B. e llcc;
Kummer, Berner Kommentar, n. 165 ad art. 8 CC).
1.3 L’art.
135 CO stabilisce che la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del
debito da parte del debitore, in particolare mediante il pagamento di acconti o
di interessi, o la costituzione di pegni o fideiussioni (cifra 1), oppure per
mezzo di atti di esecuzione, azione o eccezione avanti ad un giudice o un
arbitro, come pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti
all’ufficio di conciliazione (cifra 2).
Secondo
l’art. 136 CO, nel caso di una pluralità di debitori, si ritiene che
l’interruzione rispetto ad un debitore solidale o ad un condebitore di una
prestazione indivisibile valga anche in confronto degli altri condebitori, e in
conseguenza dell’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di
prescrizione (art. 138 CO).
- La
convenuta non insorge contro i predetti, indiscutibili principi, ma sostiene
invece nella prima parte del proprio gravame che il tema della prescrizione non
sarebbe per sua natura scindibile da quello del fondamento delle pretese
vantate, inscindibilità che sarebbe emersa solo durante l’istruzione
dell’eccezione, che avrebbe rivelato l’infondatezza di varie pretese
dell’attore, le quali avrebbero pertanto dovuto essere estromesse dal complesso
del danno ai fini del giudizio sulla prescrizione.
Si
tratta di una tesi manifestamente infondata.
Atteso
che neppure la convenuta sembra sostenere che la questione della prescrizione
non potrebbe di per sé essere oggetto della procedura di cui all’art. 181 CPC
(il che avviene invece usualmente, anche nel caso, come quello in esame, di
molteplici pretese: da ultimo II CCA 12 marzo 1999 citata), l’intero
ragionamento risulta viziato dal fatto che, contrariamente all’opinione della
ricorrente, a questo stadio della causa non esiste alcun giudizio, e pertanto
nessuna decisione, circa il fondamento o il non fondamento delle singole voci
di danno o della pretesa nel suo complesso, né siffatto giudizio può esistere,
nemmeno quale “questione pregiudiziale” (appello, punto 5, pag. 6) al tema
della prescrizione, se non nella forma di una personale ed irrilevante
deduzione della parte interessata, essendo una decisione sul merito delle
pretese esclusa dalle finalità del giudizio preliminare, limitato appunto alla
sola questione della prescrizione (art. 181 cpv. 2 CPC).
Posto
che sono state le parti medesime a chiedere di limitare la lite al tema della
prescrizione, d’accordo quindi la convenuta (cfr. le sue conclusioni, punto 2,
pag. 3; appello, punto 7, pag. 9), essa risulta mal venuta nel dolersi ora del
pregiudizio che a mente sua le sarebbe derivato.
- In
ogni caso, il preteso pregiudizio non sussiste (e non certo nell’asserita forma
del diniego di giustizia di cui a pag. 5 e 9 dell’appello) nella misura in cui
va ammesso che se l’una o l’altra delle vantate pretese risulteranno infondate,
ne conseguirà secondo logica la reiezione nel giudizio di merito
indipendentemente dalla questione della prescrizione.
Certo,
potrebbe essere ipotizzato -e su questo la convenuta fonda in sostanza il
proprio gravame- che in una decisione preliminare dell’eccezione -senza perciò
quella disamina del merito delle pretese che la convenuta pretende a torto a
questo stadio della causa- la pretesa nel suo complesso venga ritenuta non
prescritta per effetto dell’ultima (cronologicamente) voce di danno, che si
rivela poi infondata ma che avrebbe comunque impedito -a torto secondo la
resistente- il compiersi della prescrizione delle altre, precedenti voci di
danno.
La
tesi è suggestiva, ma disattende il fatto che la decorrenza del termine annuale
di prescrizione non inizia per il motivo che una determinata voce di danno si è
o meno verificata ma, come si è detto (consid. 1), dal momento, che va
determinato secondo le soggettive percezioni del danneggiato, in cui egli ha
avuto conoscenza nelle grandi linee degli estremi dell’intero suo danno (Brehm,
opera citata, n. 32 e 33 ad art. 60 CO).
Detto
in altre parole, non è la sussistenza o meno del danno a determinare la
decorrenza della prescrizione, ma la conoscenza del medesimo da parte del leso,
il che è del tutto logico se si considera che l’istituto della prescrizione ha
lo scopo di sanzionare la non giustificabile attesa del leso nell’inoltro
dell’azione a tutela del proprio diritto.
Ne
consegue che se il leso viene a trovarsi in buona fede in una scusabile
situazione di errore circa il momento della conoscenza del proprio pregiudizio
-ad esempio perché attribuisce all’evento dannoso una voce di danno che vi è in
realtà estranea-, non si saprebbe sanzionare questa situazione ammettendo la
prescrizione dell’intera pretesa.
3.1 La
questione nella fattispecie non merita tuttavia di essere oltremodo dibattuta:
come la stessa convenuta riconosce, anche alla luce delle sue argomentazioni la
sorte dell’eccezione di prescrizione è legata all’esistenza della voce di danno
di fr. 12’566.95 di cui al doc. R. Le indicazioni temporali contenute nella
fattura (lavori eseguiti nel gennaio e nell’aprile del 1992, fattura emessa
l’11 giugno), di per sé non contestate, renderebbero l’azione sicuramente
tempestiva e determinerebbero la reiezione dell’eccezione.
E’
ben vero che la fattura non contiene una descrizione esatta delle opere
eseguite, ma l’attore in petizione (punto 12, pag. 5) ha esplicitamente
indicato trattarsi della riparazione di crepe nelle pareti e fessure nei
pavimenti del parcheggio sotterraneo del suo stabile.
La
convenuta ha contestato la propria responsabilità circa l’insorgenza delle
crepe e fessure in questione (risposta, ad 12, pag. 10), ed è vero che la pur
ampia istruttoria esperita non sembra avere fornito riscontri definitivi in
proposito. La resistente dimentica però che l’onere della prova quo
all’esistenza, all’ammontare e alla risarcibilità della pretesa grava l’attore
nel contesto del giudizio -non ancora reso- sul merito della pretesa (art. 8
CC), ma nell’ambito del giudizio sulla prescrizione è l’eccipiente, ossia la
convenuta, a dovere dimostrare l’esistenza delle circostanze di fatto -in
concreto il momento della conoscenza del danno da parte del leso- da cui
dipende l’esito dell’eccezione (cfr. consid. 1.2), e pertanto l’asserita
mancanza di chiarezza della fattura doc. R (appello, punto 9g, pag. 15) deve in
definitiva tornare a danno dell’eccipiente e non dell’attore, non potendosi a
priori escludere, ed essendo anzi assai verosimile, che essa abbia costituito
un elemento che l’attore ha ritenuto per potere situare al giugno del 1992 la
propria conoscenza del danno nel suo complesso.
- Stabilito
ciò, il gravame si esaurisce per il resto in un’inutile disamina del fondamento
delle singole pretese dell’attore, nel predetto erroneo convincimento che tale
esame, che come si è detto non è consentito a questo stadio della causa,
costituisca una doverosa premessa dell’esame dell’eccezione di prescrizione.
Ne deve perciò conseguire, ai sensi dei considerandi,
la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
10 febbraio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 4’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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