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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.30
Data decisione, Autorità:
04.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00030
Lugano
4 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no OA.99.00008
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23
dicembre 1998 da
contro
in
materia di disconoscimento del debito.
Ed
ora sull’appello 29 gennaio 1999 dell’attore nei confronti della decisione 11
gennaio 1999 del Pretore ha dichiarato irricevibile, siccome intempestiva, la
petizione.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che, con tempestiva
azione giudiziaria inoltrata il 22 marzo 1996, __________ aveva chiesto il
disconoscimento del debito di Fr. 21’705. 55 vantato dalla __________ con
precetto esecutivo la cui opposizione era stata parzialmente respinta con
decisione di rigetto provvisorio del 5 marzo 1996;
che la causa di
disconoscimento in questione è stata stralciata dai ruoli, per perenzione
processuale, con sentenza 17 dicembre 1998 del Pretore;
che __________, con
petizione presentata il 23 dicembre 1998 (giorno dell’intimazione della
sentenza di stralcio) ha nuovamente presentato la stessa azione di
disconoscimento;
che il Pretore, con
sentenza 11 gennaio 1999, l’ha dichiarata irricevibile per il fatto che il
termine per l’inoltro dell’azione di disconoscimento, riferita alla decisione
di rigetto provvisorio dell’opposizione del marzo 1996, era abbondantemente
scaduto;
che l’attore insorge
contro questa decisione argomentando che la pendenza della precedente causa di
disconoscimento avrebbe sospeso il termine dell’art. 82 LEF per l’inoltro
dell’azione così che la stessa sarebbe ancora tempestiva;
che
giusta l’art. 83 cpv. 2 vLEF l’azione di inesistenza del debito doveva essere
proposta entro dieci giorni dal rigetto dell’opposizione;
che
il termine per introdurre l’azione di disconoscimento del debito è un termine
legale di perenzione (DTF 109 III 51) e la sua scadenza non può essere
prorogata o sospesa;
che
con la prima petizione del 22 marzo 1996 l’attore ha effettivamente e
tempestivamente provveduto ad inoltrare l’azione di disconoscimento del debito,
causa che è poi stata stralciata dai ruoli per perenzione nel dicembre 1998;
che
il termine perentorio per l’inoltro della causa di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF
essendo nel frattempo spirato, la nuova petizione 23 dicembre 1998 era ed è
ampiamente tardiva;
che
l’appellante non può nemmeno richiamarsi all’art. 139 CO -e del resto egli
neppure menziona tale eventualità- per sostenere la tempestività dell’allegato
27 giugno 1996, l’assegnazione del termine supplementare di cui all’art. 139 CO
(che in tal caso sarebbe però stato di soli 10 giorni) potendo entrare il linea
di conto unicamente nel caso in cui la causa di disconoscimento di debito era
stata mal introdotta (Gilliéron, op. cit., p. 157; DTF 109 III
49; JdT 1985 II 85; IICCA 16 dicembre 1994 in re F. SA/A. SA, 3
aprile 1995 in re A.&G. B. Snc/ I. SA, 18 marzo 1996 in re R./A.), ciò che
però non è palesemente il caso nella presente fattispecie;
che
le altre censure del ricorrente si riferiscono alla precedente procedura il cui
decreto di stralcio non è stato però impugnato ed è cresciuto in giudicato,
che
il giudizio pretorile viene pertanto confermato, mentre l’appello -che si
rivela del tutto infondato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC- deve
conseguentemente essere respinto;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 ottobre 1996 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 150.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 200.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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