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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.170
Data decisione, Autorità:
20.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00170
Lugano
20 ottobre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa in procedura accelerata ex art. 85a LEF inc.
OA.97.781 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 22 ottobre 1997 da
__________ rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr.
30’000.-- oltre accessori di cui all’esecuzione n. __________ dell’UE di
Lugano, contro di lei promossa dal convenuto;
Domande respinte
dal Pretore con sentenza 2 settembre 1999;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 16 settembre 1999 con richiesta di
effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere l’azione;
Appello cui il
convenuto si oppone con osservazioni 6 ottobre 1999;
Richiamato
il decreto 20 settembre 1999 del Presidente di questa Camera che ha accordato
effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con
la petizione l’attrice chiede l’accertamento dell’inesistenza di un debito di
fr. 30’000.-- oltre interessi, e perciò anche l’annullamento della relativa
esecuzione giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, sostenendo che
si tratterebbe di un mutuo personale concesso dal convenuto a __________,
azionista e direttore della società attrice, che non sarebbe pertanto debitrice
dell’importo.
L’attrice
avrebbe nondimeno rilasciato al convenuto una ricevuta per l’importo in
questione, ma si tratterebbe di denaro ricevuto per la riparazione di una
vettura, laddove solo erroneamente sarebbe stato indicato che il denaro veniva
invece ricevuto a titolo di mutuo.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione contestando la tesi dell’errore
nell’emissione della ricevuta, dovendosi invece ammettere l’esistenza del mutuo
tra le parti in causa, così come risultante dal riconoscimento di debito in
possesso del mutuante.
C. Con
il giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto adeguatamente comprovata la
tesi del resistente del contratto di mutuo, e non invece sufficientemente
dimostrata quella per cui la ricevuta in questione avrebbe attestato il
pagamento di prestazioni dell’attrice relative alla riparazione di una Mercedes,
senza perciò obbligo di restituzione da parte sua, ed ha pertanto respinto la
petizione.
D. Con
l’appello l’attrice postula la riforma del querelato giudizio chiedendo che sia
ammessa la petizione.
Riassunta
la propria personale versione dei fatti, essa critica l’apprezzamento delle
prove offerte effettuato dal Pretore, asserendo -in sintesi- che dalle
testimonianze assunte, avvalorate da convergenti indizi, risulterebbe la
dimostrazione del fondamento della tesi del mutuo concesso personalmente a
__________ e del fatto che la ricevuta 16 gennaio 1996 concerne in realtà il
pagamento della riparazione di una vettura
Mercedes
abitualmente condotta dal convenuto.
E. Delle
osservazioni all’appello 6 ottobre 1999 del resistente, che ne chiede la
reiezione protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
-
A
titolo preliminare va osservato come la totale inconsistenza del gravame rilevi
già dal fatto che per giustificare il contenuto della ricevuta doc. 2 in
maniera differente dalla manifesta apparenza documentale di un contratto di
mutuo tra le parti in causa l’attrice, ancora in questa sede, offre non una, ma
addirittura due antitetiche spiegazioni, ossia quella della ricevuta rilasciata
per l’incasso di una mercede di sua spettanza per la riparazione di una Mercedes,
laddove per errore sarebbe invece stato indicata la causale “quale prestito
provv.”, e quella del mutuo concesso, contrariamente alle apparenze, a
__________ e non all’attrice.
-
L’invocazione
fatta dall’appellante delle deposizioni di __________ e dell’avv. __________
(in parte trascritte nel gravame, punto 1, pag. 7) a sostegno della tesi del
mutuo contratto personalmente dal __________, va disattesa già solo in base al
rilievo del fatto che i testi in questione non riferiscono di loro personali
percezioni, ma manifestamente si limitano invece a riportare quanto è stato
loro raccontato da altri (avv. __________ “Sono al corrente per averlo saputo
dal signor __________ che...”; __________: “Un giorno __________ mi disse che
...”), il che per giurisprudenza invalsa priva la deposizione di qualsivoglia
forza probatoria (II CCA 8 settembre 1998 in re H. AG/C., 14 luglio 1998
in re I./R., 20 novembre 1997 in re I. SA/N., 30 ottobre 1997 in re J./C., 11
agosto 1995 in re V./C., 5 gennaio 1995 in re R./R.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 90, n. 8).
-
Tolte
le suddette, irrilevanti testimonianze, l’appellante sostiene che la verità
della tesi del mutuo concesso a __________ e non all’attrice risulterebbe da
convergenti elementi indiziari quali la circostanza che il convenuto ne ha
dapprima chiesto la restituzione al __________ (appello, punto 3, pag. 8), e
quella per cui egli era buon amico del __________ e in altre occasioni l’aveva
aiutato finanziariamente (punto 4, pag. 8).
Contrariamente
all’opinione dell’appellante, si tratta anche in questo caso di circostanze
insignificanti.
La
richiesta di pagamento formulata all’indirizzo sbagliato non costituisce
infatti in alcun modo di per sé prova o indizio dell’esistenza del rapporto
obbligatorio tra quelle parti (II CCA 4 ottobre 1999 in re M. SA/B. e llcc.,
27 giugno 1997 in re J. SA/S. SA, 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre
1996 in re T. SA/G.), e nella specie si scontra oltretutto con la granitica
evidenza documentale della ricevuta doc. 2, manifestamente emessa dall’attrice
e non da terzi.
Gli
altri elementi evocati potranno anche essere rispondenti a verità, ma la loro
sussistenza non è in alcun modo incompatibile con il fatto che in questa
circostanza il mutuo risulta essere manifestamente stato concesso dal convenuto
all’attrice.
- L’attrice
tenta infine di sostenere anche l’antitetica tesi della ricevuta rilasciata non
già in conseguenza di un mutuo -sia esso tra le parti in causa o tra il
convenuto e il __________ - ma per attestare l’avvenuto pagamento della
riparazione della vettura Mercedes formalmente appartenente a terzi, ma
usualmente utilizzata dal convenuto.
Anche
questa argomentazione è destinata all’insuccesso: la fattura dei lavori in
questione (doc. E) non è intestata al convenuto, non corrisponde all’importo di
cui alla ricevuta doc. 2 e precede di ben 4 mesi e mezzo l’erogazione del
mutuo, così da suscitare in tutto e per tutto l’apparenza che si tratti di un
diverso rapporto contrattuale, essendo oltretutto assolutamente inverosimile
che all’atto dell’asserito incasso di una mercede d’appaltatore venga indicato
per errore che il denaro viene ricevuto in mutuo.
Non
essendo in alcun modo rilevante il fatto che la fattura doc. E sia in seguito
stata o meno pagata -meglio per l’attrice se così non è stato, conserva il
relativo credito nei confronti del committente-, se ne deve qui unicamente
concludere che non vi è alcuna prova ragionevole del fatto che si tratti del
medesimo rapporto commerciale di cui al doc. 2, che a dispetto di ogni
affermazione dell’attrice riveste a mente di questa Camera quel medesimo
carattere di mutuo che rileva dall’apparenza documentale.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, ai limiti del
temerario, senza perciò necessità di sanzionare proceduralmente il vizio
formale costituito dalla mancanza della firma del patrocinatore (art. 309 cpv.
2 lit. l CPC) sull'allegato di appello.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, visti gli art. 85a
LEF, 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 settembre 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 680.--
b)
spese fr.
20.--
Totale fr.
700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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