AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.161
Data decisione, Autorità:
20.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00161
Lugano
20 ottobre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.837 della Pretura di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione 29 novembre 1996 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15’000.--
oltre interessi;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 30 giugno 1999 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 17 agosto/7 settembre 1999 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso, previa assunzione di determinate
prove, di ammettere la petizione;
Mentre
il convenuto con osservazioni 11 ottobre 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
e il convenuto a partire dal 1988 hanno condiviso degli uffici al numero
__________ di via __________ a __________, suddividendosi le spese di locazione
ed altri oneri comuni connessi all’esercizio della professione legale.
Con
il tempo l’attore ha spostato a __________ il centro dei propri interessi
professionali, diminuendo perciò la propria presenza negli uffici di
__________. Nel contempo i rapporti personali tra le parti si sono
progressivamente deteriorati sino a che il convenuto il 17 febbraio 1995 ha
fatto pubblicare sul quotidiano __________ un annuncio economico del seguente
tenore:
“lo studio legale e notarile dell’avv. __________,
annuncia l’immediata cessazione di ogni collaborazione professionale con l’avv.
__________. Egli non fa più parte dello Studio di __________ ”
B. Ritenendosi
leso nella propria personalità dal suddetto annuncio, l’attore procede nella
presente causa per il risarcimento del pregiudizio che ne sarebbe derivato,
nonché per la liquidazione delle posizione di dare e avere rimaste pendenti dopo
la cessazione dei suoi rapporti con lo studio di Lugano. Invocando gli art. 41
e segg., 97 e segg. CO, nonché gli art. 28 e segg. CC, egli lamenta in
particolare un danno di fr. 8’000.-- per torto morale, di fr. 10’000.-- per
perdita di immagine, di fr. 10’000.-- di mancati introiti per suoi clienti che
si sarebbero in seguito rivolti al convenuto, di fr. 10’000.-- per goodwill, di
fr. 3’000.-- in restituzione, pur considerato il deprezzamento, della quota
parte di investimenti di uso comune da lui pagati e di fr. 1’014.90 per le
conversazioni telefoniche effettuate nel 1993 e 1994.
A
fronte di un pregiudizio complessivo superiore a fr. 42’000.--, l’attore ha
tuttavia limitato la richiesta di causa a fr. 15’000.-- oltre interessi, in
considerazione delle difficoltà nella quantificazione del pregiudizio e di
eventuali eccezioni compensatorie del convenuto.
C. Il
convenuto si è opposto alla petizione rilevando innanzitutto che l’attore, a
partire dal 1993, dopo avere trasferito a __________ il baricentro della
propria attività, avrebbe sistematicamente omesso di pagare il contributo
forfetario pattuito di fr. 300.-- al mese per i servizi mantenuti a sua
disposizione a __________, per il che il resistente vanterebbe ancora un
credito di fr. 7’200.--. Quo all’inserzione contestata, la stessa sarebbe stata
conforme alla volontà dell’attore, il quale avrebbe desiderato che fosse resa
pubblica la cessazione della loro collaborazione professionale. Contestate
sarebbero comunque tutte le voci di danno, da compensare, nella denegata
ipotesi che fossero ritenute fondate, con il predetto credito del convenuto di
fr. 7’200.--.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ammesso il
carattere illecito dell’annuncio fatto pubblicare dal convenuto, essendo atto
ad ingenerare in un lettore medio la sensazione che il convenuto avesse
licenziato in tronco l’attore.
Le
pretese dell’attore sarebbero nondimeno giustificate limitatamente a fr.
2’500.-- di torto morale e fr. 1’014.90 per il costo delle conversazioni
telefoniche, ma dovendosi ammettere un maggior credito del convenuto di fr.
6’600.-- per la disponibilità concessa all’attore degli uffici di __________
durante il 1993 e il 1994, nulla potrebbe essere attribuito al procedente.
E. Con
l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione. Posto, a giusta ragione, il carattere lesivo della
pubblicazione dell’annuncio, il Pretore avrebbe erroneamente limitato
l’indennizzo del torto morale subito a fr. 2’500.--, ammontando lo stesso
almeno a fr. 5’000.--. L’appellante ha per il resto riproposto le voci dell’asserito
danno, contestando inoltre l’esistenza della pretesa compensatoria del
convenuto relativa al contributo di fr. 250.-- o fr. 300.-- mensili alle spese
dello studio di __________ durante il 1993 e il 1994.
F. Delle
osservazioni del convenuto al gravame, del quale è chiesta la reiezione con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
La
natura illecita del comportamento del convenuto non è più litigiosa a questo
stadio della causa, che si limita perciò alla disamina delle altre premesse per
l’accoglimento delle pretese risarcitorie dell’attore.
-
La
prima censura dell’appellante concerne l’indennizzo per il torto morale subito,
che egli, ritenendo insufficienti i fr. 2’500.-- accordatigli dal Pretore,
vorrebbe vedere aumentato a fr. 5’000.--.
Il
Tribunale federale, preso atto che ogni uomo reagisce in modo diverso -chi più
chi meno- ad una violazione della sua personalità, ha recentemente stabilito
che colui che intende far valere una pretesa a titolo di torto morale deve
senz’altro allegare e provare le circostanze soggettive dalle quali si può
dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è
perciò sufficiente che in base alla comune esperienza una violazione della
personalità possa in generale comportare una certa sofferenza (DTF 120
II 98 cons. 2b; RJN 1992 p. 76; Bucher, Personnes physiques et protection
de la personnalité, Basilea e Francoforte sul Meno 1995, n. 603), ma occorre
invece, cumulativamente, l’allegazione e la dimostrazione della sofferenza
morale subita (II CCA 21 luglio 1999 in re A./R., 13 ottobre 1997 in re
R./B.).
Nel
caso di specie non risulta dai memoriali introduttivi dell’attore che egli
abbia allegato i motivi e gli elementi giustificanti una sua sofferenza, ma al
contrario che egli si è limitato a sostenere che l’agire del convenuto costituiva
una grave offesa al suo onore personale e professionale, senza mai addurre che
egli ne aveva soggettivamente sofferto in una qualche misura (petizione, punto
14.1, pag. 7; replica, pag. 4, 5, 6).
Ne
consegue che la pretesa non solo non può essere aumentata nel senso auspicato
dal ricorrente, ma che la stessa doveva invece essere del tutto disattesa dal
Pretore.
- L’attore
ripropone anche in questa sede la tesi dell’esistenza di un pregiudizio
economico di fr. 10’000.-- determinato da un’asserita perdita di clienti
(appello, punto 3.2, pag. 6, con rinvio al punto 14.2 della petizione, pag. 7 e
8).
La
pretesa è sicuramente infondata: a prescindere dal fatto che nella nebulosa
esposizione di cui alla petizione nemmeno è dato di capire che la pretesa
riguarderebbe la perdita di clienti, l’attore poteva e doveva motivare
concretamente la sua richiesta indicando i nominativi dei clienti che hanno
rinunciato al mandato in conseguenza dell’episodio, indicando altresì
l’ammontare dei presumibili onorari persi.
Il
procedente si è invece limitato ad addurre che la sua immagine si sarebbe
offuscata agli occhi dei clienti, ma neppure ha tentato di sostenere che anche
uno solo di essi avrebbe rescisso il mandato per il motivo in questione.
Non
può che seguirne la conferma del pronunciato pretorile, senza alcuna necessità
di procedere ad ulteriori atti istruttori in merito.
- La
richiesta di consegna dell’utile di fr. 10’000.-- (appello, punto 3.3, pag. 7)
è a ben vedere un doppione di quella precedente: i fr. 10’000.-- di mancato
guadagno per l’asserita perdita di clienti di cui al considerando precedente
sarebbero stati, a mente dell’attore, incassati dal convenuto, dal che la
domanda di consegna dell’utile.
E’
ovvio che se all’attore fosse già stata risarcita la precedente perdita di
clientela, non vi sarebbe motivo di rimborsargli l’importo una seconda volta
per il motivo che il convenuto ha guadagnato tale importo, essendo manifesto
che in tal caso l’attore incasserebbe fr. 20’000.-- con soli fr. 10’000.-- di
clienti persi.
A
parte ciò, la richiesta va comunque reietta per i motivi indicati in
precedenza: l’attore non ha saputo nominare un solo caso in cui un suo cliente
l’avrebbe lasciato conseguentemente alla nota inserzione, di modo che non vi è
motivo di ammettere che tale non menzionata (e perciò non esistente) clientela
sia andata ad arricchire proprio il convenuto.
- L’appellante
ribadisce anche la richiesta di fr. 10’000.-- per “goodwill”, motivata dal
fatto che egli avrebbe messo a disposizione del convenuto uno studio legale
avviato da 4 anni e ubicato in posizione strategica a __________ (petizione,
punto 15, pag. 9; appello, punto 4.3, pag. 8).
La
pretesa è del tutto infondata.
E’
infatti a prima vista evidente che questa domanda non ha legame alcuno con
l’illecito commesso dal convenuto, del quale non costituisce perciò la
conseguenza. Addirittura neppure si tratta di un danno che l’attore avrebbe
sofferto, ma bensì di un beneficio di cui avrebbe goduto il convenuto.
A
tale beneficio -sulla cui esistenza non occorre perciò indagare- non si
saprebbe pertanto attribuire carattere illecito, si tratterebbe semmai di una
normale conseguenza del precedente accordo tra le parti. E’ pacifico che la
remunerazione di tale beneficio non è stata contrattualmente pattuita dalle
parti, visto che nemmeno l’attore avanza siffatta ipotesi, e quindi -non
trattandosi come si è detto di un illecito- la pretesa potrebbe essere
concepibile solo nell’ottica di un’azione di indebito arricchimento.
Anche
l’indebito arricchimento è però da escludere: innanzitutto il beneficio che il
convenuto avrebbe goduto non ha causato pregiudizio al patrimonio dell’attore,
che difatti non lo pretende, ed inoltre non vi è motivo di considerare siffatto
beneficio come indebito, dovendosi al contrario ritenere che fosse
un’eventualità presa in considerazione dalle parti, che nondimeno non hanno
ritenuto di doverne pattuire l’onerosità.
Nulla
è perciò dovuto all’attore per questo motivo.
- Deve
essere confermata anche la reiezione della pretesa di fr. 3’000.-- per il
residuo valore dei mobili e di altri investimenti effettuati in comune, per i
quali l’attore avrebbe a suo tempo pagato fr. 5’506.65.
In
primo luogo non è provato che l’attore abbia effettivamente pagato l’importo in
questione, risultando invece che per parte delle spese elencate al punto 15.1
della petizione (pag. 9) vi è quietanza al nome del convenuto (doc. 7, 9, 10).
Ma
anche se così fosse, è evidente che tale pretesa condannatoria deriva dalla
cessazione del rapporto contrattuale di collaborazione e non dall’illecito che
ha condotto al termine di detta collaborazione. Stante il carattere societario
del rapporto in questione, tale è infatti la sua natura (almeno nella fase
iniziale della collaborazione) ancorché esso fosse limitato alla gestione
dell’ufficio e non comprendesse anche l’attività professionale dei due legali,
la pretesa risulta irricevibile, in quanto prematura, in assenza della completa
liquidazione di tutti i rapporti giuridici della società nel loro complesso (DTF
116 II 316 e segg.; ICCTF 20 luglio 1999 in re C./G. & Co), che non
risulta in concreto avvenuta, né l’attore lo pretende.
- L’attore
si oppone infine all’accertamento dell’esistenza di un credito del convenuto di
fr. 6’600.--, conseguente alla sua mora nel pagamento dell’importo fisso
pattuito quale di partecipazione alle spese dello studio.
Egli
non nega l’esistenza di un accordo nel senso del pagamento da parte sua di fr.
300.-- mensili (peraltro già ammesso in petizione, punto 5, pag. 3), ma
sostiene che l’importo non sarebbe più stato da lui dovuto a partire dal 1993
sia per il motivo che egli avrebbe utilizzato lo studio di Lugano solo
raramente, sia perché il convenuto lo avrebbe liberato da tale debito.
Si
tratta di argomentazioni infondate.
Stante
infatti la pattuizione, affine per sua natura alla locazione, l’obbligo al
pagamento dell’importo stabilito non dipende dall’intensità dell’uso
effettivamente fatto, ma sussiste per il solo motivo della disponibilità del
servizio in questione, mentre la tesi dell’avvenuta liberazione dal debito è
esplicitamente contraddetta dalla lettera 22 dicembre 1994 del convenuto doc.
H, e non può per il resto fondarsi sul ritardo dell’avente diritto nell’esigere
il pagamento, non potendosi per questo solo motivo ammettere l’estinzione della
pretesa entro i termini di prescrizione della stessa.
- Alla
luce dei considerandi che precedono, merita piena conferma anche la decisione
con cui il Pretore ha rifiutato all’attore le prove di cui egli ancora in
questa sede ha chiesto l’assunzione, non essendo le stesse atte a determinare
un esito diverso per la causa.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in
ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 agosto 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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