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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.153
Data decisione, Autorità:
08.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00153
Lugano
8 settembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro inc. CL.99.1 della Pretura di Locarno-Città, promossa con istanza 25 gennaio 1999 da
rappr. da __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’999.95
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 16 agosto 1999 ha respinto;
Appellante
l’istante, che con atto di appello del 24 agosto 1999 chiede la
riforma del
giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza;
Mentre la
convenuta con osservazioni del 2 settembre 1999 postula
la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
è stata assunta dalla convenuta a far tempo dal 1° giugno 1998 in qualità di
capo ricezionista per __________ di
__________.
Il
contratto, redatto in lingua tedesca, è stato concluso per tempo indeterminato
(come sembrerebbe dal doc. A, punto 2, pag. 1), oppure per la durata di un anno
(come sembrerebbe dall’aggiunta fatta dalle parti al contratto, visibile nell’incarto
richiamato), in ogni caso con un periodo di prova di 3 mesi, durante il quale
il termine di disdetta era limitato a 14 giorni (doc. A, punto 3, pag. 1).
Il
26 agosto 1998 la convenuta ha disdetto il rapporto di lavoro per il 15
settembre 1998, esentando l’istante dalla prestazione lavorativa a partire dal
26 agosto (doc. 7).
B. Con
l’istanza in rassegna la dipendente, cittadina tedesca, asserisce in sostanza
di avere richiesto alla competente autorità la trasformazione del permesso di
lavoro stagionale in un permesso di lavoro annuale, il che sarebbe possibile
solamente in presenza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno
senza possibilità di disdetta, così come promesso dalla convenuta con la
dichiarazione doc. E, di modo che la disdetta pronunciata dalla datrice
andrebbe considerata alla stregua di un licenziamento in tronco ingiustificato,
il che conferirebbe alla dipendente il diritto alla prestazione salariale sino
a tutto il gennaio 1999.
C. All’udienza
di discussione del 18 marzo 1999 la convenuta si è opposta alla richiesta,
contestando l’esistenza di un contratto di lavoro della durata di un anno,
posto che l’unico contratto venuto in essere sarebbe quello di cui al doc. A,
correttamente rescisso durante il periodo di prova, mentre la dichiarazione
doc. E sarebbe stata rilasciata ad uso dell’autorità amministrativa, in vista
della prosecuzione del rapporto di lavoro di cui al doc. A, dal quale, come
detto, essa sarebbe tuttavia tempestivamente receduta.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha escluso che le parti abbiano inteso
prorogare la durata del contratto di un anno all’atto della presentazione della
domanda del permesso di lavoro annuale, dovendosi ammettere che la
dichiarazione in tal senso sia stata allestita ad uso dell’autorità
amministrativa, e non rifletterebbe perciò la reale volontà delle parti,
costituendo semmai una semplice dichiarazione di intenti.
Stante
la disdetta del rapporto contrattuale entro il periodo di prova, nulla sarebbe
dovuto alla dipendente, dal che la reiezione della sua istanza.
E. Con
l’appello l’istante chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere le sue richieste, ribadendo la tesi secondo cui la dichiarazione
rilasciata dalla convenuta costituirebbe contratto di lavoro a tutti gli
effetti per il periodo 9 settembre 1998 - 9 settembre 1999 e avrebbe sostituito
ogni precedente accordo tra le parti.
F. Delle
osservazioni al gravame del 2 settembre 1999 della convenuta, di cui si postula
la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Chi,
come l’istante, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale,
è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché
la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re
B./F. SA).
La
dipendente nel caso di specie è pertanto tenuta a dimostrare l’esistenza del
contratto di lavoro, dalla cui sussistenza le sue pretese derivano, per il
periodo successivo al 15 settembre 1998.
- L’istante
individua la prova dell’esistenza di tale contratto nel doc. E, denominato “Bestätigung”,
con cui la convenuta si sarebbe impegnata ad occupare l’istante per un anno dal
9 settembre 1998.
A
torto.
2.1 Che
il documento in questione non sia un contratto di lavoro tra le parti, risulta
già dalla forma dello stesso: non si comprende infatti perché le parti, capaci
di stipulare un corretto e completo contratto di lavoro quale il doc. A,
avrebbero dovuto sostituirlo con una “Bestätigung” priva di data.
La
stessa, se ci si attiene al significato letterale, non è comunque il contratto
derogante al doc. A, ma solo la conferma dell’esistenza di un contratto nei
termini ivi descritti, il quale non figura però in atti, né l’istante ne adduce
l’esistenza, ragione per cui si dovrebbe ammettere che esso sia stato concluso
unicamente in forma orale.
Neppure
delle circostanze della stipula della pattuizione orale che si vorrebbe
confermata dalla “Bestätigung” vi è traccia agli atti o nelle affermazioni
dell’istante, il che è peraltro coerente con la sua tesi, secondo cui la “Bestätigung”
medesima costituirebbe il documento contrattuale.
2.2 Vero
è invece che quel documento, come rettamente stabilito dal Pretore, è una
semplice dichiarazione allestita per le esigenze dell’autorità amministrativa,
onde figurare quale allegato alla domanda di trasformazione del permesso
stagionale in annuale del 25 luglio 1998 (cfr. incarto richiamato).
Si
è trattato, in altre parole, di un atto simulato, così come deve esserlo stato
l’analoga dichiarazione che l’istante ha prodotto a seguito della richiesta 3
marzo 1998 dell’autorità bernese (cfr. nell’incarto richiamato la lettera 22
aprile 1998 della Fremdenpolizei di quel cantone, secondo cui tale documento “liegt
uns nun vor”), ma che non ha impedito all’istante di chiedere di essere assunta
dalla convenuta un paio di mesi dopo (cfr. il doc. 1, del 19 febbraio 1998,
ossia precedente alla richiesta della Fremdenpolizei, in cui l’istante si
attende per il successivo mese di aprile la concessione del permesso annuale).
Scopo
del documento era perciò unicamente quello di consentire la mutazione dello
statuto della dipendente avanti all’autorità degli stranieri (cfr. nell’incarto
richiamato lettera 12 maggio 1998 della Sezione degli stranieri all’omologa
autorità bernese), così come già tentato nel canton Berna, senza che tale
documento avesse però ad influire sulla sostanza del rapporto contrattuale,
compiutamente regolato dal contratto doc. A, con particolare riferimento al
periodo di prova, a quel momento ancora in corso, e al quale la convenuta non
aveva ragione di rinunciare.
Non
potendosi ritenere fornita la prova dell’asserito contratto, ne deve conseguire,
ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
24 agosto 1998 __________ è respinto.
II Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. L’istante rifonderà
alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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