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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.142
Data decisione, Autorità:
04.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00142
Lugano
4 ottobre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.681 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 18 settembre 1997 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr.
22’000.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dalle convenute, respinta nei confronti di __________ ed ammessa nei
confronti delle altre convenute in solido con sentenza 11 giugno 1999;
Appellanti
le convenute soccombenti, che con atto di appello del 2 luglio 1999 chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei
loro confronti;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 20 settembre 1999 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere
accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
sostiene di avere effettuato su incarico delle convenute la fornitura e la posa
di un impianto di raffreddamento in due appartamenti di cui al fondo n. __________
di __________ contro una mercede complessiva, dedotta la quota a carico della
conduttrice di uno degli appartamenti, di fr. 22’000.--, importo del quale
verrebbe ingiustificatamente rifiutato il pagamento.
B. __________
ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
Le
convenute si sono per il resto opposte alla petizione sostenendo che tutti i
lavori concernenti l’immobile, e perciò anche quelli oggetto della petizione,
sarebbero stati commissionati nella forma del contratto di impresa generale
allo studio di architettura __________, che le convenute avrebbero puntualmente
pagato. Sarebbe perciò l’impresario generale, e non le convenute, l’eventuale
debitore dell’attrice.
La
pretesa sarebbe inoltre comunque prescritta ex art. 128 CO, essendo i lavori
stati eseguiti nel 1991.
C. Le
parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il
Pretore ha ammesso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di
__________, respingendo perciò la petizione siccome introdotta nei suoi
confronti.
Egli
ha però disatteso la tesi difensiva delle convenute relativa all’esistenza di
un contratto di impresa generale, osservando che le opere in questione non
figuravano nel corrispondente capitolato di appalto e il loro pagamento sarebbe
perciò stato rifiutato dall’impresario generale, ma sarebbero invece state
affidate direttamente alla ditta attrice dalle comproprietarie dello stabile
due anni più tardi. Stante l’esistenza dell’asserito contratto, il Pretore,
respinta l’eccezione di prescrizione, ha ammesso la petizione nei confronti
delle comproprietarie dello stabile nella richiesta misura di fr. 22’000.--
oltre interessi.
E. Con
l’appello le convenute affermano l’esistenza di due distinti contratti di
appalto per l’impianto di raffreddamento: uno per le opere eseguite al primo
piano, concluso tra la conduttrice dei locali __________ e l’attrice (con
assunzione di debito da parte dell’impresa generale per la quota di mercede a
carico delle convenute nei suoi rapporti interni con __________), mentre non si
era discusso di chi sarebbe stato parte al contratto relativo all’impianto del
secondo piano perché era chiaro per tutti che le spese sarebbero state pagate
dall’impresa generale, che almeno in forma tacita avrebbe pertanto concluso il
contratto con l’attrice.
F. Delle
osservazioni dell’attrice al gravame, del quale chiede la reiezione con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
questa procedura risulta incontrovertibilmente accertata l’esecuzione da parte
dell’attrice delle opere di fornitura e posa dell’impianto di raffreddamento al
1° e al 2° piano dello stabile di proprietà delle appellanti, e a questo stadio
della causa non risulta esserci contestazione al riguardo dell’ammontare del
residuo di mercede d’appaltatore, che è di fr. 22’000.-- oltre interessi.
L’esecuzione
nel medesimo periodo di altre opere, e la presenza di altre parti (__________,
__________), e con esse di altri rapporti contrattuali (contratto di impresa
generale, contratto di locazione), può comprensibilmente avere ingenerato una
certa confusione al riguardo della titolarità del debito qui dedotto in causa,
ma nondimeno, sulla scorta del semplice buon senso, appare lecito affermare che
l’attrice ha correttamente eseguito il proprio lavoro ed è perciò legittimata
ad ottenere (una sola volta) il pagamento della relativa mercede, e che le
convenute sono in definitiva quelle che profittano di tale opera, durevolmente
incorporata nel loro stabile, e pertanto -riservato il loro rapporto con la
conduttrice- sono quelle che (una sola volta) devono farsi carico della
relativa spesa.
- Il
Pretore, con calzanti riferimenti alle risultanze istruttorie (ai quali si
rinvia direttamente, senza necessità di ripetizione in questa sede), ha
ravvisato l’esistenza del contratto di appalto tra l’attrice e le appellanti.
Queste,
senza essere in grado di sconfessare la fedefacenza delle argomentazioni
pretorili, si limitano qui a sostenere la tesi contraria sulla base di vaghi
elementi indiziari ed improbabili tesi giuridiche, volte a convalidare
l’improponibile risultato pratico per cui esse, a mente loro, dovrebbero
lecitamente profittare dell’opera fornita all’attrice senza doverla pagare né
all’attrice stessa, e neppure all’impresa generale.
2.1 L’argomentazione
principale delle resistenti è in definitiva quella per cui dalla sola esistenza
di un contratto di impresa generale andrebbe in pratica dedotto che tutte le
opere eseguite sono state commissionate agli artigiani esecutori
dall’impresario generale.
Siffatta
tesi (della quale peraltro le stesse appellanti sembrano dubitare: cfr. punto
7, pag. 7) non ha in realtà alcuna valenza di regola generale: è unicamente
corretto affermare che per quei lavori inclusi nel capitolato d’opera
dell’appaltatore generale può essere presunto che egli, nella misura in cui i
lavori vengono eseguiti da terzi, abbia provveduto in proprio nome alla
relativa delibera. Tale presunzione risulta però nella fattispecie
inapplicabile per il semplice motivo, incontestabilmente accertato
dall’istruttoria, che le opere in questione non erano originariamente previste,
e sono invece state richieste solo durante la costruzione.
Sono
pertanto malvenute le appellanti nell’affermare apoditticamente che “non si era
discusso di chi sarebbe stato parte al contratto relativo all’impianto del
secondo piano perché era chiaro a tutti che dette spese sarebbero state pagate
dallo Studio di architettura, nella propria qualità di impresa generale, così
come era stato il caso per tutte le altre opere supplementari” (punto 5, pag.
5). Un conto è infatti la richiesta di opere supplementari ad un artigiano già
presente in cantiere e al quale l’appalto è stato conferito dall’impresario
generale -in tal caso l’artigiano si farà pagare dall’impresario, che
ovviamente si rivarrà sul proprio committente in sede di liquidazione-, mentre
ben diverso è il caso per un nuovo artigiano, che viene chiamato ex novo sul
cantiere, sulla persona del cui committente non può pertanto essere presunto
alcunché, così che del tutto fuori luogo risultano i riferimenti delle
convenute ad “un’unica inspiegabile eccezione” che sarebbe stata fatta in
questo caso, oppure alla contraria tesi del contratto tacitamente concluso, in
applicazione del principio della buona fede, tra l’attrice e l’impresario
generale (appello, punto 5, pag. 6).
2.2 Le
resistenti in questo contesto tentano di trarre diritto dagli equivoci sorti in
conseguenza della fatturazione delle opere effettuata in un primo tempo a
carico dell’imprenditore, e per la conseguente inclusione delle stesse nella
liquidazione finale dell’impresa generale, ma l’argomentazione è destinata
all’insuccesso. Questa Camera ha infatti ripetutamente stabilito che
l’emissione o l’intestazione di una fattura non consentono di trarre
conclusioni certe circa la titolarità del rapporto contrattuale (II CCA
27 giugno 1997 in re J. SA/S. SA, 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre
1996 in re T. SA/G.), che va invece unicamente ascritto a quelle parti tra le
quali viene in essere il concorde scambio delle manifestazioni di volontà
contrattuale (art. 1 CO).
2.3 La
portata delle argomentazioni delle appellanti sulla confusione fatta in sede di
fatturazione va del resto drasticamente ridimensionata per il motivo
sostanziale che esse, nonostante le reiterate affermazioni in tal senso
(risposta, punto 2.2, pag. 3; punto 3, pag. 4; punto 4, pag. 5; duplica, punto
2, pag. 4 e 5; punto 3, pag. 6), non hanno in alcun modo dimostrato di avere
pagato le opere in questione all’impresario generale, il quale del resto non
avrebbe in tal caso avuto motivo di rifiutare il pagamento all’attrice (cfr. il
doc. H).
- In
definitiva, pertanto, se le qui appellanti, come ritenuto dal Pretore, hanno
concluso il contratto di appalto con l’attrice, è pacifico che esse sono tenute
al pagamento dell’incontestata mercede.
Se
per contro esse non avessero concluso tale contratto, questa sola circostanza
non sarebbe ancora sufficiente a metterle al riparo dalla pretesa dell’attrice,
essendosi le convenute -in difetto della prova della positiva circostanza del
pagamento dei lavori nelle mani dell’impresa generale, e non essendo stata
eccepita la discrepanza tra l’importo richiesto e il valore dei lavori-
all’atto pratico indebitamente arricchite a danno dell’attrice del controvalore
dell’opera fornita, il che imporrebbe comunque, seppure per altro motivo, l’accoglimento
della petizione.
- Stante
l’irrilevanza del ruolo della conduttrice __________, la cui quota parte (nel
riparto interno tra conduttrice e proprietarie) del valore delle opere eseguite
al primo piano non è oggetto della causa, rimane da esaminare l’argomentazione
difensiva per cui l’eventuale debito delle convenute sarebbe stato assunto ex art.
176 CO dall’imprenditore generale, ma la tesi è a prima vista infondata, in
quanto basata sul presupposto dell’esistenza di un non dimostrato accordo
contrattuale tra appellanti e imprenditore generale in virtù del quale egli
“avrebbe dovuto rispondere personalmente di tutti i contratti conclusi
nell’ambito dell’edificazione dell’immobile” (appello, pag. 7).
Ne
discende, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, del tutto
infondato.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 luglio 1999 di __________, __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dalle appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di
rifondere all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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