AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.14
Data decisione, Autorità:
13.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00014
Lugano
13 luglio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.94.189 della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 1° settembre 1994 da
(rappr.
dall’avv. __________
contro
(rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'500'000.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 7 gennaio 1999 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 20 gennaio 1999 postula la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 12 febbraio 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia, spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Secondo
quanto affermato in petizione, l’attore, all’epoca funzionario della
__________ nella filiale di __________ così richiesto dal convenuto,
nell’estate del 1985 avrebbe contattato l’arch. __________, affinché questi
avesse a concedere al convenuto un mutuo di fr. 1'500'000.--, importo di cui
fr. 500'000.-- sarebbero stati bonificati su di un conto del convenuto
all’inizio di ottobre del 1985, mentre fr. 1'000'000.-- sarebbero stati girati
dall’arch. __________ all’arch. __________ persona di sua fiducia, e da questi
al convenuto alla fine di novembre dello stesso anno.
Il
convenuto non avrebbe tenuto fede alla sua promessa di rimborsare il mutuo
entro 4 mesi e perciò l’attore, sentendosi moralmente responsabile nei
confronti del mutuante, avrebbe rimborsato personalmente il mutuante, facendosi
cedere il credito vantato in causa.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione contestando l’esistenza di qualsivoglia
contratto di mutuo e sostenendo invece che la somma in questione gli sarebbe
stata trasferita nel contesto di un mandato di rappresentanza ed assistenza
conferitogli dall’attore in relazione ad un’operazione immobiliare denominata
“operazione __________ ”.
Sarebbe
infatti inverosimile l’assenza di atti scritti a fronte di un preteso contratto
di mutuo concluso tra due estranei, così come poco credibile sarebbe il fatto
che la prima richiesta di rimborso sarebbe avvenuta a distanza di anni dalla
concessione del prestito dell’asserita durata di soli 4 mesi.
Vero
sarebbe invece che l’attore si sarebbe rivolto a lui per tentare di recuperare
gli investimenti immobiliari di un suo cliente italiano in società poi fallite.
A questo scopo sarebbe stato necessario acquistare per fr. 1’500’000.-- il
pacchetto azionario della __________, proprietaria delle azioni della
__________, ed in seguito rivendere quelle stesse azioni.
avrebbe rilasciato un riconoscimento di debito di fr. 2’000’000.--a favore dei
correntisti finanziatori ed in seguito, in vista della vendita a terzi del
pacchetto azionario, il convenuto avrebbe dato istruzioni alla __________ sul
modo di procedere, ottenendo pieno scarico dai suoi mandanti, tra cui l’attore,
per l’operazione in questione.
Solo
più tardi, non essendosi perfezionata la vendita delle azioni, l’attore avrebbe
iniziato a parlare di un contratto di mutuo, in realtà inesistente.
C. Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto fornita sulla base delle
risultanze istruttorie la prova dell’esistenza dell’asserito contratto di mutuo
tra __________ e __________, e non invece quella della connessione dell’importo
in questione con le operazioni immobiliari addotte dal convenuto, ed ha pertanto
accolto la petizione.
E. Con
l’appello il convenuto individua due distinte problematiche, secondo lui erroneamente
risolte dal Pretore.
In
primo luogo non vi sarebbe chiarezza su chi realmente fu la controparte
contrattuale del convenuto -il __________ secondo l’attore, __________ secondo
l’appellante-, ed inoltre i fondi sarebbero stati forniti non dal __________ o
dall’attore, bensì dalla stessa __________. Avendo il convenuto contrattato con
l’attore, e non con il __________, del quale l’attore era semmai stato solo un
rappresentante indiretto, ne deriverebbe la reiezione della petizione dal
momento che l’attore non ha invocato dei diritti dei quali è direttamente
titolare, ma quelli cedutigli dal __________.
La
seconda tematica sarebbe quella attinente alla natura del contratto, laddove il
Pretore avrebbe erroneamente ammesso l’esistenza di un mutuo invece che di un
mandato, violando in maniera manifesta le regole sull’onere della prova.
L’esistenza
di tale contratto sarebbe invece del tutto incredibile alla luce di tutta una
serie di elementi di fatto, tra cui in particolare l’assenza di un contratto
scritto, l’esistenza del doc. 9 con cui l’attore conferiva mandato al convenuto
per il recupero di una somma di fr. 1’500’000.--, e l’esistenza di altre prove
documentali (doc. 9, 12, 13, 15 e GG) e testimoniali (__________, avv.
__________, avv. __________) a sostegno della tesi del mandato.
F. Delle
osservazioni al gravame del resistente, che conclude per la sua integrale reiezione,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Chi,
come l’attore, pretende la restituzione di una somma di denaro invocando le
norme sul contratto di mutuo (art. 312-318 CO) deve dimostrare,
cumulativamente, l’esistenza di siffatto contratto, l’avvenuta erogazione del
denaro di cui si chiede la restituzione, e l’esigibilità della pretesa in
conseguenza della scadenza del mutuo o della sua lecita disdetta da parte del
mutuante (per tante: II CCA 24 luglio 1996 in re B. SA/A. SA; CEF
7 febbraio 1996 in re U./M.).
- Il
convenuto contesta innanzitutto la legittimità della petizione con
l’argomentazione procedurale secondo cui l’attore farebbe valere diritti
scaturenti dal rapporto giuridico che egli attribuisce all’arch. __________ (e
che quindi fa valere come cessionario), mentre tale rapporto giuridico sarebbe
in realtà esistito con l’attore direttamente, che però non avrebbe fatto valere
in causa i diritti dei quali è titolare per averli acquisiti in prima persona
ma solo quelli (inesistenti) cedutigli dall’arch. __________.
La
censura è pretestuosa, atteso che, proceduralmente, ci si deve limitare alla constatazione
per cui l’attore, in base ad una determinata fattispecie, ha chiesto la condanna
del convenuto al pagamento di fr. 1’500’000.-- oltre interessi: sia che tale
credito sussista per diritto proprio dell’attore, sia che esso gli spetti a
seguito di cessione, il risultato è in entrambi i casi quello della
legittimazione dell’attore a far valere la pretesa, mentre l’attribuzione del
diritto all’una o all’altra delle possibilità evocate attiene a ben vedere
all’applicazione del diritto che il giudice effettua d’ufficio (art. 87 CPC).
- Ciò
premesso, la dazione del denaro è a questo stadio della causa incontestata,
così come non è controverso che un eventuale rapporto di mutuo a suo tempo costituito
sarebbe nel frattempo venuto a scadere, così che la pretesa sarebbe da questo
punto di vista esigibile.
Contestata
è invece anche in questa sede l’esistenza stessa del preteso contratto di
mutuo, avendo invece le parti, secondo il convenuto, concluso un contratto di
mandato.
- Contrariamente
all’opinione dell’appellante, anche questa Camera, come già il Pretore, dopo
valutazione delle prove offerte matura il convincimento dell’esistenza
dell’asserito rapporto di mutuo tra l’arch. __________ e il convenuto, avendo
esso trovato sostanziale conferma nelle concordanti deposizioni di più testimoni.
Il
teste arch. __________ ha riferito che "Herr __________ hat [...] mich gebeten,
bei Herrn __________ zu intervenieren, dass dieser gegenüber __________
/, __________ an __________ ein Darlehen von fr. 1,5 Millionen gewähre....
Das Darlehen __________ / wurde von __________ vermittelt.. Die Vereinbarung
beinhaltete eine Rückzahlungsfrist von 4 Monaten und einen Nettozins von
8%." (quest’ultimo punto è confermato dalla scritta a mano dello
stesso __________ sulla dichiarazione prodotta sub doc. O).
Nel
medesimo senso, anche se al riguardo di una fase successiva del rapporto contrattuale,
ha deposto il teste __________, che ha affermato che " ....nel
settembre 1992 avvenne una riunione nello studio dell’avv. __________ ... per
discutere il problema del rimborso di un prestito fatto per tramite del sig.
__________ di fr. 1’500’000.-- al dottor __________. Ricordo in particolare che
ad un certo punto invitai l’avv. __________ a sollecitare __________ a
rimborsare quanto ricevuto dal sig. __________. ...".
Anche
l’avv. __________ ha suffragatola tesi del mutuo riferendo che l’attore
"...mi menzionò le pressioni di un certo __________ il quale
nell’autunno del 1985 aveva acconsentito tramite istruzioni date a __________
quale funzionario __________ di versare in due rate la somma complessiva di fr.
1’500’000.-- girati se ben ricordo su un conto __________ intestato al dottor
__________ ... secondo le spiegazioni ricevute da __________ confermatemi in un
colloquio con l’arch. __________ e telefonicamente anche dallo stesso
__________ la somma avrebbe dovuto essere retrocessa nello spazio di qualche
mese con interessi se ben ricordo all’8%...", confermando con ciò il
contenuto del suo memoriale doc. AAA, in cui aveva scritto che "è
sempre stato pacifico che l’importo di fr. 1’500’000.-- doveva essere
reso al signor __________ in tempi brevi...".
L’appellante
esprime riserve unicamente in merito alla prefata testimonianza __________, che
secondo lui sarebbe inattendibile stante l’interesse del teste alla lite, ma
dagli atti non risulta quale interesse potesse avere il teste a sostenere la
tesi del contratto di mutuo, ed inoltre -e la circostanza è decisiva- la deposizione
non risulta contraddittoria con quella degli altri testi, ma concorda al
contrario con quelle poc’anzi citate
Va
dato atto al convenuto che è effettivamente insolito che una persona conceda un
prestito di simile entità ad un’altra, che nemmeno conosce direttamente, senza
esigere la redazione di contratto scritto di conferma e senza farsi rilasciare
garanzie di sorta, ritardando inoltre la richiesta di rimborso, nondimeno è altrettanto
insolita -per non dire altro- la fattispecie evocata dal convenuto,
manifestamente volta alla sistematica elusione a fini di lucro, si può dire (in
ruoli diversi) da parte di quasi tutti i nominativi emersi, delle normative in
materia di acquisto di fondi da parte di cittadini stranieri, ed in ogni caso
il fatto che l’esistenza di un certo rapporto contrattuale risulti insolita non
costituisce prova -neppure indiziaria- dell’esistenza di un diverso tipo di contratto.
-
L’ammissione
del mutuo, del resto, non esclude necessariamente l’esistenza tra le parti di
altri rapporti economici legati ad ingenti investimenti sulla piazza immobiliare
engadinese, e sono in tal senso indizianti gli elementi indicati dal ricorrente,
ma non risulta invece la prova certa dell’esistenza dell’asserito rapporto di
mandato ”consistente nel recupero degli investimenti effettuati da alcuni
clienti italiani della __________ ” (appello, pag. 10), ma anche se si volesse
ammettere, con enorme sforzo, l’eventualità di una simile pattuizione, nulla
dimostra che il compimento di tale mandato rendesse necessaria la messa a disposizione
dell’importo di fr. 1’500’000.--., ed ancora, nulla dimostra che l’attore in
tale remota ipotesi avrebbe utilizzato l’importo in questione conformemente al
preteso mandato ricevuto, sicché si dovrebbe comunque concludere per
l’inadempienza del supposto mandatario, e per la conseguente esistenza -in base
alle invocate norme sul mandato- del suo obbligo di restituire al mandante la
somma ricevuta.
-
Il
convenuto invoca innanzitutto il doc. 9, deducendone la convinzione che le
relazioni tra attore e convenuto fossero inizialmente fondate su di un
contratto di mandato.
La
procura in oggetto incarica in effetti il convenuto di procedere all’incasso,
per conto dell’attore, della somma di fr. 1’500’000.--, ma senza nulla
specificare al riguardo dei motivi e delle circostanze di tale incarico, con la
conseguenza che da tale documento non può essere dedotto che l’importo di fr.
1’500’000.-- in questione fosse pervenuto sui conti dell’appellante per effetto
del mandato, e non a titolo di mutuo.
Quo
ai doc. 10 ed 11, l’attore ha ammesso che, quale garanzia dei bonifici, il convenuto
aveva promesso di fornirgli un riconoscimento di debito per l’importo di fr.
2’000’000.-- da parte di __________, importo che appunto figura sulla
dichiarazione doc. 10. Tale titolo, a dire dell’attore, avrebbe dovuto essergli
consegnato in originale, e a questo proposito il 27 novembre 1985 il convenuto
lo avrebbe informato di aver disposto quanto necessario per l’attribuzione in
proprietà del titolo ai correntisti finanziatori (doc. 11). Ora, l’attore
avrebbe dovuto reagire a tale conferma, in quanto il riconoscimento doveva
essergli consegnato personalmente; tuttavia, a prescindere dal fatto che invece
non vi fu alcuna reazione, nemmeno questa circostanza esclude che tra attore e
convenuto esistesse un contratto di mutuo, atteso che i doc. 10 ed 11 si
riferiscono unicamente al problema della garanzia per il bonifico, e non al
motivo del versamento stesso.
Va
inoltre soggiunto che se, come affermato dal convenuto, i fr. 1’500’000.--
fossero stati necessari nell’ambito del mandato per l’acquisto di azioni
__________, all’attore avrebbero dovuto semmai essere consegnate le azioni da
parte dell’azionista, e non un riconoscimento di debito della società in favore
del correntista, che è invece indiziante di un rapporto di finanziamento.
L’appellante
(pag. 15 e 16) invoca in proposito il memoriale doc. AAA dell’avv. __________,
ma omette di riportarne la parte in cui questi smentisce chiaramente
l’esistenza di un legame diretto tra il versamento di fr. 1’500’000.-- e la
vicenda Chantarella, società controllata dalla predetta __________ e proprietaria
di beni immobili: "Il signor __________ era estraneo a questa operazione
ma era stato informato della medesima, anche perché il fido bancario per
l’acquisto delle quote della __________ era stato richiesto alla __________. Il
dott. __________ aveva precisato che al momento della ripartizione dell’utile
doveva essere dedotto l’importo di fr. 1’500’000.-- da utilizzare per tacitare
chi gli aveva ceduto l’operazione, a cui ripeto, il signor __________ era
estraneo ..... mi risulta che il Dott. __________ chiese al signor __________
l’importo in questione poche settimane prima di perfezionare la consegna delle
azioni della __________ all’avv. __________ ..... Verosimilmente egli voleva
così ottenere i fondi per tacitare chi gli aveva offerto l’operazione, e/o ottenere
un anticipo sul suo utile..." (doc. AAA, pag. 3, 4), circostanze
confermate dall’avv. __________ in sede testimoniale e che smentiscono
ampiamente le soggettive deduzioni espresse dall’avv. __________ nel corso
della propria deposizione.
Non
è dunque conforme a verità che l’attore avesse un interesse diretto
nell’operazione __________, al contrario dei signori __________, __________ e
__________, e dagli atti non appare alcun motivo che potesse giustificare un mandato
dell’attore al convenuto di acquistare le azioni __________ Conferma indiretta
in tal senso è fornita anche dall’avv. __________, già amministratore unico
della __________ che dichiara di aver sottoscritto il riconoscimento di debito
di fr. 2’000’000.-- di cui al doc. 10, ma che sostiene altresì di non avere mai
ricevuto alcun versamento in relazione alla professione di debito, né
dall’appellante e nemmeno dall’attore (doc. FF).
Per
quanto concerne i doc. 12, 13 e 15, si rileva che l’istruttoria ha fornito
importanti elementi dai quali è legittimo dedurre che essi non siano attinenti
alla vertenza in oggetto, e che siano pertanto irrilevanti.
Come
confermato dai testi __________, __________ e __________, infatti, la dichiarazione
di discarico di cui al doc. 13 non ha alcun legame con il prestito concesso
tramite l’attore al convenuto, ma sarebbe piuttosto da collegare ad un accordo
transattivo concluso dall’appellante con i tre firmatari nell’ambito di
operazioni finanziarie che egli gestiva per conto del signor __________.
Lo
stesso dicasi per il doc. 12, anch’esso (come il doc. 13) del 4 marzo 1986 e
nemmeno firmato dal convenuto, come pure per il doc. 15, che fa seguito al doc.
12.
Infine,
neppure il documento posseduto dall’avv. __________ (menzionato nel doc. GG,
pag. 2), con cui l’appellante giustificherebbe l’utilizzo del denaro ricevuto
con la dazione di fr. 1’300’000.-- fornisce alcun elemento a sostegno delle
affermazioni del convenuto, risultando dal documento medesimo -peraltro
esplicito nel sostenere la tesi del mutuo- che tale pagamento di fr.
1’300’000.-- sarebbe avvenuto il 5 agosto 1985, ossia prima di ricevere i
bonifici di cui è qui chiesta la restituzione, il che esclude ogni rilevanza
nella presente fattispecie.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Per i quali
motivi,
visti l’art. 148
CPC e la TG,
dichiara e
pronuncia:
I. L'appello
20 gennaio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 11'950.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr. 12'000.--
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attore fr. 15'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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