AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.135
Data decisione, Autorità:
12.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00135
Lugano
12 ottobre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.98.61 della Pretura di Locarno-Città,
promossa con petizione 8 maggio 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28’321.10
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Lite in
cui è intervenuta il 4 giugno 1998 __________, rivendicando ex art. 29 LADI il
proprio diritto nei confronti della convenuta rispetto alla pretesa dell’attore
fino a concorrenza delle indennità versategli;
Domanda
parzialmente avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’accoglimento
limitatamente a fr. 4’452.40, e che il Pretore con sentenza 31 maggio 1999 ha
parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all’attore fr.
19’128.65 oltre interessi, e all’intervenuta in lite fr. 7’168.-- oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con appello del 28 giugno 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 4’452.40;
Mentre
l’attore con osservazioni del 12 agosto 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
1.- se deve essere
accolto l’appello
2.- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto affermato nella petizione, l’attore avrebbe lavorato per la convenuta in
qualità di venditore di autovetture dal 1973 fino al 31 marzo 1998, data in cui
avrebbe inoltrato le proprie dimissioni, intendendo con ciò disdire il
contratto di lavoro per il termine del 30 giugno 1998.
La
convenuta avrebbe invece erroneamente considerato la decisione del dipendente
come un licenziamento in tronco da parte sua, e gli rifiuterebbe pertanto, a
mente dell’attore ingiustificatamente, il salario del periodo di disdetta, la
quota parte della tredicesima mensilità, il pagamento delle ferie non godute e
del lavoro prestato al sabato, il tutto per fr. 28’321.10 oltre interessi.
In
replica l’attore ha altresì chiesto che la convenuta venga astretta al
versamento della differenza sui contributi sociali relativi al 1991, avendo la
datrice di lavoro dichiarato alle assicurazioni sociali un salario inferiore a
quello effettivamente erogato al dipendente.
B. La
convenuta resiste alla petizione (eccezion fatta per fr. 6’364.90, da cui
deduce 1/4 dello stipendio per l’abbandono del posto di lavoro, riconoscendo
perciò fr. 4’452.40) sostenendo che l’attore avrebbe pronunciato il proprio
licenziamento con effetto immediato nei chiari termini di cui alla lettera del
31 marzo 1998 doc. C. Esatto sarebbe anche il computo degli oneri sociali per
il 1991, laddove l’asserita discrepanza sarebbe giustificata da un periodo di
malattia del lavoratore.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti decisivi, ha considerato
equivoco lo scritto di disdetta dell’attore, che nondimeno non poteva
senz’altro essere ritenuto dalla datrice un licenziamento in tronco. Del resto,
solo due giorni dopo il dipendente avrebbe chiarito le proprie intenzioni,
offrendo la propria prestazione lavorativa per il periodo di disdetta, così che
non potrebbe neppure essergli ascritto l’abbandono del posto di lavoro.
Dovendosi
fissare al 30 giugno 1998 la fine del rapporto di lavoro, la pretesa del
lavoratore ammonterebbe a complessivi fr. 26’296.65 oltre interessi, di cui fr.
7’168.-- spettanti all’intervenuta in lite. Giustificata sarebbe inoltre la
pretesa riguardante i contributi sociali del 1991, da corrispondere
sull’effettivo salario annuo di fr. 93’004.80.
D. Con
l’appello (tempestivo, la sentenza del Pretore essendo stata ritirata il giorno
7 giugno) la convenuta -in sintesi- rimprovera al Pretore un errato
apprezzamento della documentazione in atti, ed in particolare del decisivo
scritto doc. C, che avrebbe condotto alla non condivisibile decisione di
considerare alla stregua di un licenziamento ordinario la disdetta pronunciata
dal dipendente. Errati sarebbero comunque il computo delle denegate pretese
dell’attore, così come la decisione di accollare alla convenuta ulteriori
contributi sociali per l’anno 1991.
E. Delle
argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi
di diritto.
Considerato
in diritto:
-
La
dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che chi disdice un
contratto di lavoro in base all’art. 337 CO deve far conoscere alla controparte
che lo fa per un motivo grave. In altre parole, è indispensabile che la persona
a cui la comunicazione di risoluzione del contratto è pervenuta possa
comprendere che non si tratta di una disdetta ordinaria, bensì che il partner
contrattuale è intenzionato a sciogliere da subito il contratto di lavoro per
motivi gravi (DTF 92 II 186; II CCA 16 dicembre 1998 in re F./F.;
ZR 55, N. 161; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 35): gli effetti di una disdetta ordinaria e quelli di una disdetta
straordinaria sono completamente diversi, come del resto sono diversi i rimedi
in mano alla persona confrontata con un eventuale licenziamento. La chiarezza
nella dichiarazione di rescissione è quindi indispensabile affinché ciascuno
possa salvaguardare i propri diritti (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire
di contrat de travail, 2. edizione, Losanna, 1996, n. 2 ad art. 337 CO; ZR
citato), dal che il principio interpretativo -che non vi è motivo di non
applicare anche alle disdette pronunciate dal dipendente- per cui nel dubbio la
rescissione del contratto va interpretata come una disdetta ordinaria e non
come una disdetta straordinaria (II CCA 23 dicembre 1994 in re T./A. SA;
Decurtins, opera citata, ibidem; Rehbinder, Berner Kommentar, n.
6 ad art. 335 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo, 1992, n.
18 ad art. 337 CO).
-
Oggetto
della lite è la lettera manoscritta del 31 marzo 1998 (doc. C), che recita:
“Spettabile __________, Non essendo più in grado di sopportare l’ambiente di
lavoro dò da oggi 31.3.98 le mie dimissioni.”
Contrariamente
all’opinione della ricorrente, non può essere affermato che il tenore letterale
di questa comunicazione sia a prima vista indicativo dell’intenzione di
pronunciare un licenziamento in tronco, ma al contrario -senza necessità di
prevalersi della suddetta regola di interpretazione, per cui nel dubbio va
ammessa la disdetta ordinaria- esso deve essere ragionevolmente inteso quale
licenziamento nei termini contrattuali.
Infatti,
la locuzione temporale “dò da oggi le mie dimissioni” non significa affatto
(nell’accezione letterale) che quello della lettera è l’ultimo giorno di
lavoro, oppure l’ultimo giorno di validità del contratto, ma semplicemente che
a partire da quel giorno decorre il normale periodo di disdetta.
Nulla
depone invece in favore dell’esistenza della volontà del dipendente di cessare
l’attività con effetto immediato: è ben vero che nello scritto è indicata la
motivazione della disdetta, ossia l’incapacità del dipendente di sopportare
ulteriormente l’ambiente di lavoro, ma è altrettanto vero che è a prima vista
evidente che siffatta motivazione costituisce (ed è indicata come tale)
unicamente una soggettiva sensazione di intolleranza del dipendente -il che non
è ancora motivo grave ex art. 337 CO-, che nemmeno tenta di affermare che la
situazione sarebbe di gravità tale da rendere oggettivamente insostenibile la
continuazione del rapporto fino al prossimo termine di disdetta.
Non
essendoci la chiara indicazione della volontà di rescindere il contratto con
effetto immediato e non essendoci neppure la menzione di un oggettivamente
grave motivo a sostegno di una simile disdetta, non si vede come si potrebbe
concludere nel senso auspicato dalla ricorrente.
Se
ciò non bastasse, le vere intenzioni del dipendente, al quale non può essere
ascritto alcun comportamento contraddittorio, sono divenute manifeste con
l’inequivocabile scritto del 2 aprile 1998 (doc. E), al quale non vi è ragione
di non conferire valenza indiziaria nell’identificazione della sua volontà al
momento dell’inoltro della disdetta.
Deve
perciò essere ampiamente confermato il giudizio pretorile al riguardo della
qualifica giuridica del licenziamento pronunciato dal dipendente il 31 marzo
1998.
- Per
l’ipotesi, verificatasi, della conferma del giudizio riguardante la qualifica
di disdetta ordinaria, la convenuta, invocando la sentenza di cui in DTF
117 II 270 e segg., ritiene che all’attore non sarebbe dovuto il compenso del
lavoro festivo e delle ferie non godute, dovendo le stesse essere scontate
durante il periodo di disdetta.
A
torto.
Il
senso della sentenza citata, resa al riguardo del nuovo art. 337c CO, è
infatti, contrariamente alla tesi della ricorrente, quello di avere abbandonato
la finzione, che veniva precedentemente ritenuta, secondo cui il lavoratore
licenziato in tronco (tale è all’atto pratico la situazione dell’attore, cui la
convenuta ha di fatto impedito il lavoro dopo il 31 marzo 1998) avrebbe potuto
fruire delle ferie nell’ipotetico periodo di disdetta.
E’
ben vero che la rinuncia a tale finzione non è assoluta, e che nei casi (come
ad esempio nei contratti a tempo determinato) in cui il contratto non avrebbe
potuto prendere fine in un termine breve, e il lavoratore beneficia perciò
dell’indennizzo dello stipendio per un lungo periodo, non si ritiene
giustificato di attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle ferie
(così in: II CCA 5 marzo 1996 in re S./A., in cui il periodo di disdetta
era di 5 mesi, 22 aprile 1994 in re S./S. SA e I. SA), ammettendosi in tal caso
che l’indennizzo del salario comprenda anche quello delle ferie non godute (DTF
117 II 273). Se invece il contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine
relativamente breve, ritenuto con ciò un lasso di due o tre mesi (come nella
fattispecie), il pagamento delle ferie non godute deve essere riconosciuto (DTF
117 II 272; II CCA 30 gennaio 1996 in re I./B. SA ).
- L’appellante
insorge infine anche contro la decisione di accollarle gli oneri sociali
relativi al maggior salario percepito dal dipendente nel 1991.
4.1 Essa
lamenta in primo luogo la mancanza di legittimazione attiva del dipendente alla
presentazione della richiesta, trattandosi della richiesta di un pagamento in
favore di un terzo, ossia della cassa di compensazione competente.
L’argomentazione
è ampiamente pretestuosa: nella misura in cui l’attore chiede che sia riversata
la parte di contributi a carico del dipendente, egli procede a ben vedere per
ottenere il pagamento del proprio salario, e meglio di quella parte dello
stesso che costituisce la differenza tra il lordo e il netto; nella misura in
cui egli procede invece per accertare l’esistenza dell’obbligo della convenuta
a versare la parte di contributi paritetici dovuta dalla datrice di lavoro, va
ritenuto che si tratta pur sempre di un diritto patrimoniale del dipendente
derivante dal contratto di lavoro, che in quanto tale concorre a costituire la
sua situazione previdenziale e assicurativa durante e dopo la vita lavorativa,
e che per il quale non vi è perciò motivo di negare al dipendente la facoltà di
procedere in giudizio in proprio nome.
4.2 L’appellante
(peraltro in forma apodittica) ripropone anche a questo stadio della causa la
tesi dell’indebita mutazione dell’azione da parte del procedente per avere formulato
la domanda relativa ai contributi sociali del 1991 solo con la replica,
dimenticando che per effetto dell’art. 78 cpv. 1 CPC egli a quello stadio della
causa era legittimato a proporre nuovi fatti e nuove domande per effetto
dell’esplicita riserva che detta norma prevede in favore dell’art. 175 CPC
relativo appunto alla replica.
4.3 La
ricorrente invoca anche l’art. 86 CPC per rimproverare al Pretore la pronuncia
dell’accertamento dell’obbligo della convenuta al pagamento di tali contributi
in luogo dell’immediata condanna al loro pagamento richiesta dall’attore. Anche
questa censura è ingiustificata: proprio dall’integrale lettura della massima
invocata dalla convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 86, n. 2) si
evince che il Pretore ha attribuito all’attore un minus rispetto a quanto da
lui postulato, senza modificare né la causa petendi, né il petitum nel senso
dell’interesse tutelato, proprio nel rispetto del quale è avvenuta la lecita
modifica rispetto a quanto chiesto dal procedente.
4.4 Risolte
le questioni formali, la convenuta contesta anche il merito della pretesa, ma
stante l’ammissione del fatto che nonostante la malattia il salario è sempre
stato pagato al dipendente al 100% (appello, pag. 17), l’argomentazione
secondo cui le indennità per malattia (che la convenuta percepiva dalla propria
assicurazione) non fanno parte del salario e quindi non sono sottoposte a
contributi appare del tutto irrilevante, visto che essa riconosce pacificamente
che si trattava di importi spettanti a lei, e non al dipendente.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 giugno 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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