AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1999.127
Data decisione, Autorità:
15.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00127
Lugano
15 novembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare -quale autorità giudiziaria competente in materia arbitrale ai
sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato e dell'art. 2
del DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso CIA- il ricorso
per nullità 17 giugno 1999 presentato da
__________ e
contro il lodo arbitrale 25 maggio 1999
dell'arbitro unico, Avv. __________,
pronunciato nella vertenza che oppone i ricorrenti
a:
__________, e
lette le
osservazioni al ricorso di data 19 luglio 1999, con cui __________ si rimette
al giudizio di questa Camera, a dipendenza della sua posizione di assicuratrice
RC di entrambe le parti;
esaminati gli atti e
i documenti della procedura arbitrale;
considera
in fatto e in
diritto
- Su
proposta della comune compagnia assicurativa, in data 13 gennaio 1999,
__________ e __________ (rispettivamente conducente e detentore) e, __________
unitamente al__________ __________ (rispettivamente conducente e detentore),
hanno sottoscritto un compromesso arbitrale deferendo al giudizio di un
arbitro, designato nella persona dell'Avv. __________, la decisione
"inappellabile e de bono et aequo" relativa alla sola attribuzione
della responsabilità nell'incidente della circolazione avvenuto fra le parti il
16 giugno 1998 in Via __________ a __________
Il
sinistro, consistito in un tamponamento, ha cagionato danni materiali ai
veicoli delle parti.
- Con
il lodo impugnato l'arbitro ha riconosciuto il conducente __________
interamente responsabile dell'incidente.
Constatata
l'assenza di prove a sostegno della tesi di __________ secondo il quale la
collisione sarebbe stata causata da un arresto improvviso e non segnalato della
vettura che lo precedeva, l'arbitro ha ritenuto che, in virtù dell'art. 34 cpv.
4 LCS, la responsabilità andava interamente attribuita al veicolo che seguiva.
Sulla base dell'art. 61 cpv. 2 LCS e sulla presunzione che il conducente
__________ non abbia mantenuto le debite distanze dalla vettura che lo
precedeva, l'arbitro ha perciò deciso di porre a carico del __________ (e
quindi della sua assicurazione responsabilità civile) l'obbligo di risarcire i
danni subiti dal veicolo tamponato.
-
__________ e __________ hanno tempestivamente proposto ricorso
per nullità contro il lodo arbitrale invocando l'art. 36 lett. c e lett. f CIA.
A mente dei ricorrenti l'arbitro non solo non avrebbe pronunciato su tutte le
conclusioni da essi formulate, ma avrebbe anche emesso un giudizio arbitrario,
in quanto fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli
atti. Delle singole censure si dirà nel seguito.
-
Preliminarmente
va osservato che la decisione impugnata costituisce un lodo parziale
pronunciato secondo equità, così com'è stato previsto nel compromesso arbitrale
13 gennaio 1999, art. 1 cpv. 2 ("il giudizio, che sarà inappellabile e de
bono et aequo, verterà unicamente sulla determinazione delle
responsabilità, tralasciando la questione dei relativi risarcimenti"). Si
tratta di un lodo arbitrale, ossia della decisione di un arbitro, intesa a
dirimere una vertenza civile che le parti hanno pattuito limitata all'aspetto
della responsabilità. Anche lodi parziali come quello in esame possono essere
impugnati per nullità (Jolidon P., Comm. du Concordat suisse sur
l'arbitrage, Berna 1984, p. 461, 464 e 465; Rüede / Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, ed. 2, p. 339 e 286).
Indifferente
ai fini dell'impugnabilità è pure la circostanza che le parti abbiano
autorizzato l'arbitro a decidere equitativamente. Ciò significa infatti
soltanto che egli ha goduto della facoltà di risolvere la lite non solo in base
al diritto sostanziale, ma anche facendo capo al criterio generale dell'equità.
In questo caso un'impugnazione per nullità potrebbe essere accolta soltanto se
il lodo fosse contrario all'ordine pubblico o a norme cogenti del diritto
federale (Rüede / Hadenfeldt, op. cit., p. 281). Ciò che non è
comunque il caso in concreto, dal momento che l'arbitro non si è scostato
dall'applicazione del diritto sostanziale.
A titolo abbondanziale
può ancora essere rilevato che l'art. 36 CIA ha carattere imperativo (art. 1
cpv. 3 CIA); ciò significa che la norma non può essere elusa, né modificata
dalla volontà delle parti. Nel concreto è data l'impugnabilità ancorché il
compromesso arbitrale definisca il giudizio "inappellabile".
-
Il
ricorso previsto dall'art. 36 CIA costituisce un rimedio di carattere
straordinario che, come il ricorso per cassazione, è proponibile solo e in
quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno dei motivi previsti
dalla legge (Guldener M., Das Schweizerische Zivilprozessrecht, ed.3,
Zurigo 1979, p. 614; SJZ 1976 p. 248). I motivi invocati devono essere
indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro
ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., p.
501): sono pertanto escluse censure di natura puramente appellatoria.
-
Introduttivamente
i ricorrenti invocano l'art. 36 lett. c CIA secondo il quale è data la
possibilità del ricorso per nullità quando il tribunale arbitrale ha deciso
punti litigiosi che non gli erano stati deferiti o non ha pronunciato su tutte
le conclusioni delle parti. Al proposito essi adducono che l'arbitro ha omesso
di pronunciarsi su tutte le loro conclusioni per aver "completamente
ignorato le argomentazioni dell'attore, all. AA" (corrispondente al doc.
21). La censura si fonda evidentemente su una interpretazione errata della
norma in questione: infatti, per conclusioni delle parti la legge non intende
tutte le argomentazioni proposte in causa, ma le richieste di giudizio, ossia
le questioni da giudicare; in altre parole, la norma intende colpire -accanto a
decisioni estranee alla contestazione- pronunce incomplete (Jolidon, op.
cit., p. 512). Che tale sia la volontà del legislatore appare più evidente dai
testi tedesco e francese del CIA che indicano per conclusioni,
rispettivamente "Rechtsbegehren" e "chefs de la demande".
Nell'arbitrato che ci occupa la contestazione, in assenza di veri e propri
allegati processuali, va ricercata nel compromesso arbitrale che indica
chiaramente come unico quesito quello della responsabilità nell'incidente della
circolazione (art. 1 cpv. 2); quesito cui l'arbitro ha risposto, né risulta che
le parti gli abbiano sottoposto altri temi litigiosi, in particolare in sede di
contraddittorio (cfr. verbale di sopralluogo). Alludendo a un determinato
documento dell'incarto, costituito di una lettera 7 dicembre 1998 di __________
alla __________, i ricorrenti dimostrano di voler rimproverare al primo giudice
-in contrasto con il significato della norma invocata- di non aver tenuto
debito conto di tutte le loro argomentazioni. La censura dev'essere pertanto
respinta.
-
Sempre
a titolo preliminare -invocando l'art. 36 lett. f CIA- i ricorrenti affermano
che l'arbitro ha deciso in palese contrasto con gli atti della causa,
interpretando inadeguatamente le prove. Tale censura non appare tuttavia
sostanziata poiché essi non indicano quali elementi determinanti del giudizio
impugnato non corrispondano agli accertamenti di fatto (cfr. Jolidon,
op. cit., p. 517). D'altra parte, non è chiaro il loro riferimento su questo
tema alla circostanza secondo cui la controparte avrebbe notificato il sinistro
solo quattro mesi dopo l'accaduto, rispettivamente che essa non ha intrapreso
alcunché per evitare il pericolo o almeno per ridurlo, con esplicito
riferimento ai documenti R e Z (= doc. 12 e 20). Del primo rimprovero -peraltro
contraddetto da altri atti dell'incarto (cfr. doc. 2 e 8)- i signori __________
non indicano la pretesa rilevanza sul giudizio emesso dall'arbitro; sul
secondo, concernente le cautele adottate dalla controparte nello svolgimento
del lavoro di controllo dell'asse stradale in questione, si deve ricordare che
i ricorrenti hanno formulato in prima sede determinati rimproveri che l'arbitro
ha riassunto al considerando 4 del lodo; esposto che essi hanno esplicitamente
ammesso come esatto (ricorso, punto 1). Né l'arbitro ha ignorato che il
conducente del veicolo del__________ __________ stesse svolgendo un compito di
sorveglianza in relazione all'eventuale presenza di sassi sulla carreggiata.
Può
invece rientrare nel contesto della censura riguardante gli accertamenti di
fatto, la critica ricorsuale che nega la presenza di sassi sul campo stradale
(ricorso, punto 8). Al proposito la versione delle parti è discorde: in
particolare i ricorrenti ammettono che vi fossero sassi, ma unicamente sul
marciapiedi destro, procedendo verso il valido di __________, ciò che non
avrebbe impedito la circolazione e che avrebbe dovuto indurre i dipendenti
dello __________ a posteggiare il veicolo fuori della carreggiata per procedere
ai loro incombenti. Sul fatto come tale non esiste prova certa, motivo per cui
risulta errato quanto afferma l'arbitro al capoverso 8 del lodo, ossia che
"per concorde versione delle parti, sulla carreggiata … vi erano alcuni
sassi che dovevano essere rimossi". Ciò nonostante la censura non può
essere accolta poiché l'argomento dell'indispensabilità dell'arresto del
veicolo che precedeva a dipendenza della presenza dei sassi che opponevano un
ostacolo alla circolazione è evidentemente proposto dall'arbitro a titolo
abbondanziale, nel senso che l'autista __________ "a maggior ragione"
avrebbe dovuto fermarsi. Dal momento che l'arbitro ha riconosciuto la
responsabilità dei ricorrenti nell'incidente per ragioni diverse da questa, non
è dato di individuare nell'inesattezza descritta un motivo di cassazione del
lodo.
- Per
il rimanente, il ricorso concerne l'applicazione del diritto. In particolare i
ricorrenti considerano che l'arbitro avrebbe dovuto fondare il suo giudizio non
unicamente sull'art. 34 cpv. 4 LCS, ma tenendo conto di tutta una serie di
altre norme della circolazione che considerano pertinenti alla fattispecie. Al
proposito va precisato introduttivamente che il rimedio del ricorso per nullità
è bensì dato nei casi di manifesta violazione del diritto (art. 36 lett. f
CIA), ma ciò significa che l'arbitro abbia disatteso in modo manifesto una
norma di diritto chiara e incontestata (Rüede / Hadenfeldt, op. cit., p.
- che risulti determinante sul dispositivo della decisione impugnata,
rendendola arbitraria (Jolidon, op. cit., p. 518). Non basta per contro
che la decisione sia soltanto opinabile (DTF 102 Ia 505, consid. 12a) o
che un'altra soluzione sarebbe stata concepibile o persino preferibile (DTF
103 Ia 359, consid. 3).
- I
ricorrenti considerano anzitutto che l'art. 34 cpv. 4 LCS sia stato applicato
"a sproposito" dall'arbitro poiché la norma si attaglia unicamente al
caso in cui il veicolo che precede ha tenuto un comportamento regolare e
corretto, in particolare se sta compiendo un lavoro particolare come quello
svolto nel caso particolare. Il primo giudice avrebbe infatti dovuto tener
conto contestualmente anche dell'art. 18 cpv. 2 ONC, nonché di altri disposti
che verranno esaminati nel seguito.
La norma
considerata risolutiva dall'arbitro impone al conducente di tenersi a una
distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare
nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o in colonna. Si tratta del
disposto che -per costante dottrina e giurisprudenza- regola anche i rapporti
fra veicoli che procedono in colonna: in quest'ultimo caso l'art. 34 cpv. 4 LCS
prescrive l'esigenza di tenere una distanza sufficiente dal veicolo che
precede, facendo carico al veicolo che segue di tener conto di un certo margine
di sicurezza: egli infatti dev'essere cosciente che percepirà la frenata del
veicolo precedente soltanto quando tale manovra è già iniziata e l'autista del veicolo
ha già reagito; né può escludere che l'altro veicolo possieda una capacità di
frenata superiore alla sua. E' pertanto caricata al conducente del veicolo che
segue la responsabilità di regolare l'intervallo dal veicolo che lo precede,
così da evitare tamponamenti (Bussy / Rusconi, Comm. au Code
suisse de la circulation routière, Losanna 1984, art. 34 LCR, N. 5.1 - 5.3).
Ciò basta per concludere che l'arbitro ha individuato correttamente la norma
fondamentale applicabile alla fattispecie.
- Trattandosi
di un incidente della circolazione con soli danni materiali, alla fattispecie
si applica l'art. 61 cpv. 2 LCS in base al quale spetta a ognuna delle parti di
provare che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea
incapacità di discernimento dell'altro conducente. A tale scopo i ricorrenti
rimproverano all'arbitro di non aver tenuto conto di altre norme della
circolazione, ossia le seguenti:
art.
37 cpv. 1 LCS: "il conducente che vuole fermarsi deve badare, per
quanto possibile, ai veicoli che lo seguono". Al proposito l'arbitro ha
affermato trattarsi di norma sussidiaria per rispetto all'art. 34 cpv. 4 LCR.
La definizione non è forse la migliore, tuttavia è vero che l'articolo in
questione non è in grado di sovvertire la responsabilità dei protagonisti
dell'incidente in questione poiché la sua portata è certamente inferiore a
quella dell'art. 34 (cfr. in particolare DTF 115 IV 252) e può dirsi
limitata a casi particolari, non andando molto al dilà del divieto di mettere
in pericolo altri veicoli, in particolare quello che segue; la norma deve
invece leggersi completata dal divieto di frenate brusche, formulato all'art.
12 cpv. 2 ONC: situazione tuttavia diversa dalla fattispecie e comunque
asserita dai ricorrenti in prima sede, ma non provata .
Art.
18 cpv. 2 lett. a ONC (divieto di fermata volontaria in luoghi senza
visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi). Pur invocando
questa norma, i ricorrenti descrivono così la situazione: "si è fermato a
circa 30 m dalla galleria dove la strada è divisa da una linea di sicurezza, il
traffico di contromano era intenso e l'incrocio di due veicoli, oltre al
veicolo in sosta, è impossibile" (ricorso, pto. 6). Ciò che tuttavia non
corrisponde alla fattispecie della legge la quale vuole sanzionare il
conducente che, fermatosi in luogo senza visibilità per gli altri veicoli,
costituisce un ostacolo imprevedibile alla circolazione (Bussy / Rusconi,
op. cit., art. 18 ONC, N. 4.1).
Art.
85 cpv. 1 e 3 ONC (norma generale di comportamento nella circolazione in
modo da disturbare il meno possibile gli altri utenti della strada,
rispettivamente comportamento di veicoli speciali). A prescindere dal
significato vago del primo capoverso, i ricorrenti non hanno invero mai
sostenuto che il veicolo della controparte costituisse veicolo speciale. Fosse
stato tale, sarebbe stato esonerato da determinate cautele descritte al
capoverso 3; caso contrario, non v'è prova che il conducente del veicolo di
controparte non abbia opportunamente segnalato il suo arresto, così come ha
sempre sostenuto.
Art.
19 ONC: la norma, invocata qui a titolo abbondanziale, concerne il
parcheggio, definito -negativamente- come "sosta del veicolo non destinata
soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare
merci" (cpv. 1), ciò che esclude trattarsi di arresto breve durante il
quale il conducente è in grado di permettere la ripresa della marcia di altri
veicoli tosto che ne sia richiesto (Bussy / Rusconi, op. cit., art. 19
ONC, N. 1.1). Ciò che di per sé esclude l'attualità della norma nel contesto in
esame.
Art.
23 cpv. 3 ONC: i ricorrenti non motivano il richiamo della norma, peraltro
intesa a limitare l'uso delle luci di avvertimento lampeggianti. Al proposito
può quindi soltanto essere precisato che, come già detto, non v'è prova che il
veicolo della controparte non abbia segnalato la sua intenzione di fermarsi al
bordo della carreggiata.
- Poiché
i ricorrenti non hanno potuto dimostrare l'esistenza di nessuno dei motivi di
nullità invocati, il ricorso dev'essere respinto. Il giudizio sulla tassa segue
la soccombenza; per contro alla __________ non sono riconosciute ripetibili per
le osservazioni al ricorso, perché non richieste e perché comunque il suo
scritto 19 luglio 1999 non può essere considerato alla stregua di
un'allegazione processuale.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
pronuncia
-
Il
ricorso per nullità 17 giugno 1999 di __________ e __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.-, già anticipati dai
ricorrenti, restano a loro carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione
all'arbitro, avv. __________.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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