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Numero d'incarto:
12.1999.122
Data decisione, Autorità:
12.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00122
Lugano
12 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.149 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 29 febbraio 1996 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 147’138.91
oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto con risposta 26 gennaio 1998 e respinta dal Pretore con
sentenza 18 maggio 1999, con cui ha accolto le eccezioni preliminari del
convenuto di incompetenza territoriale e di cosa giudicata, condannando
l’attore al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3’500.-- e gravandolo di
un’indennità ripetibile di fr. 11’800.--;
Appellante
l’attore, che con gravame dell’8 giugno 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ridurre la tassa di giustizia a suo carico a fr. 1’800.--
e le ripetibili in favore della controparte a fr. 4’800.--;
Mentre il
convenuto con osservazioni 8 luglio 1999 postula la reiezione del gravame;
Letti ed esaminati
gli atti,
Ritenuto
in fatto
che
con la petizione l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di
fr. 147’138.91 oltre interessi in rimborso di mutui e anticipi fatti in suo
favore stanti i pregressi rapporti di amicizia;
che
il convenuto il 26 gennaio 1998 vi si è opposto con il proprio allegato di
risposta, in cui, oltre ad esprimersi sul merito della vertenza, ha
preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito e la
litispendenza (in seguito cosa giudicata, stante l’emanazione nel frattempo
della sentenza italiana), conseguente all’esistenza di una precedente causa per
la medesima pretesa avanti al Tribunale di Como;
che
l’udienza preliminare del 28 aprile 1999 è stata limitata alla trattazione
delle predette eccezioni;
che
nel giudizio impugnato il Pretore, accogliendo entrambe le eccezioni, ha
respinto la petizione gravando il procedente della tassa di giustizia di fr.
3’500.-- e di un’indennità di fr. 11’800.-- per ripetibili;
che
con l’appello che ci occupa l’attore contesta sia l’ammontare della tassa di
giustizia, nella cui determinazione il Pretore avrebbe ecceduto nel proprio
potere di apprezzamento, che quello delle ripetibili, che ritiene
ingiustificato alla luce della corretta applicazione della TOA;
che
il convenuto con le osservazioni dell’8 luglio 1999 si oppone al gravame;
Considerato
in diritto
che
nella determinazione della tassa di giustizia il Pretore gode di un vastissimo
margine di apprezzamento;
che
per costante giurisprudenza la tassa di giustizia è deducibile in appello (II
CCA 1° giugno 1993 in re L./L. e V.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
148, n. 17), ma il potere di verifica dell’autorità di appello è limitato al
caso di eccesso o abuso da parte del Pretore del suddetto potere di
apprezzamento (II CCA 17 luglio 1996 in re C./M.; I CCA 6
novembre 1995 in re B./C. e llcc., giurisprudenza che ha precisato quella di
cui in: Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 148, n. 15);
che
in particolare a fronte di un elevato valore di causa la tassa di giudizio va
adeguatamente moderata per mantenersi in un rapporto ragionevole con la
complessità della causa e l’impegno richiesto al Tribunale (DTF 120 Ia
175, consid. 4; I CCA 9 dicembre 1998 in re S./S.);
che
in concreto la determinazione della tassa di giustizia in fr. 3’500.-- appare
effettivamente eccessiva alla luce delle circostanze del caso;
che
un importo di fr. 2’500.-- risulta maggiormente consono ai suesposti principi;
che
il Pretore ha attribuito fr. 11’800.-- di ripetibili, corrispondenti a circa
l’8% del valore di causa;
che
tale determinazione, contrariamente all’opinione dell’attore, non risulta
essere stata influenzata da considerazioni attinenti alla pretesa temerità
della lite ai sensi dell’art. 152 CPC, norma inapplicabile nella fattispecie;
che
è corretta l’argomentazione per cui in presenza di una lite terminata per
l’accoglimento di un’eccezione preliminare l’ammontare delle ripetibili va
calcolato in applicazione della nota formula che media l’onorario ad valorem
con quello ad horam (II CCA 23 ottobre 1997 in re C./W.);
che
il convenuto non si è limitato all’esposizione e alla trattazione delle
eccezioni, ma ha comunque affrontato il merito della lite;
che
il suo dispendio di tempo per la trattazione della causa in prima sede può
perciò essere stimato in circa 15 ore;
che
l’onorario di fr. 300.-- all’ora proposto dall’attore appare adeguato alle
circostanze della fattispecie, dal che un onorario ad horam di fr. 4’500.--;
che
l’onorario ad valorem ammonterebbe ai fr. 11’800.-- attribuiti dal Pretore (8%
del valore di causa);
che il corretto importo delle
ripetibili ammonta perciò a fr. 6’500.--;
che
l’appello va di conseguenza parzialmente accolto;
che
le spese di questa procedura vanno suddivise tra le parti, con compensazione
delle ripetibili di appello (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le
spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia
I. L’appello
8 giugno 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 18 maggio 1999 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente:
- La
tassa di giustizia di fr. 2’500.-- e le spese di fr. 150.--, da anticipare
dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
6’500.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in fr. 360.- di tassa di giustizia
e in fr. 40.- di spese (totale fr. 400.-), già anticipati dall’attore, sono a carico
delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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