AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.107
Data decisione, Autorità:
17.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00107
Lugano
17 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa in procedura accelerata appellabile ex art. 107 LEF
inc. OA.97.590 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 30 luglio 1997 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore
ha chiesto il riconoscimento del suo diritto di proprietà su determinate opere
d’arte a lui pignorate e delle quali il convenuto ha rivendicato la proprietà;
E ora
sull’istanza 12 aprile 1999 del convenuto, che ha chiesto che l’attore sia
astretto alla prestazione di una cauzione di fr. 40’000.--, istanza alla quale
l’attore si è opposto e che il Pretore con decreto 11 maggio 1999 ha
parzialmente accolto, imponendo all’attore la prestazione di una cauzione di
fr. 20’000.--;
Appellante
l’attore, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 17
maggio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere
l’istanza limitatamente ad una cauzione di soli fr. 8’000.--;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 10 giugno 1999 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Richiamata
la decisione 20 maggio 1999 del Pretore che ha conferito al gravame il
richiesto effetto sospensivo;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
petizione 30 luglio 1997 l’attore, facendo seguito all’assegnazione di termine
ex art. 108 LEF del 9 luglio 1997 impartita dall’UE di Lugano, ha postulato il
riconoscimento del suo diritto di proprietà su determinate opere d’arte oggetto
di pignoramento nell’esecuzione n.__________ avviata nei confronti dell’attore
medesimo e rivendicate dal convenuto.
B. Il
convenuto in data 12 aprile 1999 ha instato per l’imposizione all’attore della
prestazione di una cauzione processuale per il motivo della sua insolvenza,
risultante da un attestato di carenza beni provvisorio ex art. 115 LEF, così
come dichiarato il 9 aprile 1999 dall’UE di Lugano (doc. 27).
Nelle
osservazioni del 10 maggio 1999 l’attore ha avversato l’istanza, sostenendo che
le cause fondate sulla LEF non vi sarebbero soggette, e proponendo in via
subordinata una cauzione di soli fr. 8’000.--.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenendo data la situazione di insolvenza
ex art. 153 CPC e stante l’applicabilità dell’istituto anche alle cause
derivanti dalla LEF, ha ammesso l’istanza per il presumibile importo delle
ripetibili, quantificate in fr. 20’000.--.
D. Con
l’appello l’attore ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di
ammettere l’istanza di cauzione limitatamente a fr. 8’000.--, sostenendo che il
primo giudice avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento commisurando
le presumibili ripetibili con l’eccessiva -aritmeticamente e alla luce della
situazione personale dell’attore- aliquota del 6.44%. Errato sarebbe pure il
riparto di spese e ripetibili del giudizio impugnato, che disattenderebbe la
soccombenza dell’istante quo all’ammontare della cauzione.
E. Delle
osservazioni 10 giugno 1999 del convenuto, che propone a giudizio la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Giusta
l’art. 153 CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che
l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle
ripetibili se l’attore si trova in stato di insolvenza risultante da atti
ufficiali o se l’attore è domiciliato all’estero e non beneficia di
disposizioni di un trattato internazionale.
A
questo stadio della causa l’esistenza del requisito dell’insolvenza e di
conseguenza l’obbligo dell’attore di prestare cauzione non sono più litigiosi,
così che la disputa verte unicamente sull’ammontare della cauzione.
- Secondo
l’attore il valore della presente causa è di almeno fr. 310’100.-- (petizione,
pag. 1), importo corrispondente al valore di stima delle opere d’arte la cui
proprietà è litigiosa, il che appare corretto in applicazione dell’art. 11 lit.
a CPC, anche se lo stesso attore ipotizza che il valore commerciale dei beni
sia in realtà di fr. 670’000.--.
Secondo
l’art. 9 della TOA l’onorario del patrocinatore si situa tra il 5% e l’8% del
valore di causa, e il primo giudice l’ha in concreto quantificato, senza con
ciò ipotecare il giudizio di merito, in fr. 20’000.--, applicando così una
percentuale media del 6,45%.
Posto
che lo stesso attore non afferma che le particolarità della causa imporrebbero
di derogare ai minimi della TOA, o che altri particolari motivi
giustificherebbero che l’onorario ad valorem sia mediato con quello ad horam,
appare del tutto infondata, e persino incomprensibile, la censura per cui siffatta
quantificazione sarebbe errata dal punto di vista matematico.
Del
pari infondate sono comunque anche le obiezioni attinenti alla situazione
personale dell’attore, la quale non può evidentemente influenzare l’ammontare
dell’indennità destinata alla parte avversaria, e che semmai merita di essere
debitamente analizzata nel contesto di un’istanza di assistenza giudiziaria ex art.
155 CPC, che avrebbe risolto il problema dell’eventuale cauzione (art. 154
CPC), ma che l’attore non ha tuttavia ritenuto di incoare, dal che la riprova
del fatto che egli, a dispetto delle affermazioni del contrario, è in grado di
affrontare le spese della presente causa, mentre ogni censura relativa al breve
termine per la prestazione della cauzione è superata dalla concessione
dell’effetto sospensivo al gravame, manifestamente infondato quo all’ammontare
della cauzione, il che ha dato all’attore il tempo necessario al suo
reperimento.
- Può
invece essere parzialmente protetta la censura riguardante il riparto di spese
e ripetibili del decreto impugnato, atteso che anche se l’attore appare
maggiormente soccombente per essere stato smentito sul principio medesimo
dell’imposizione della cauzione, al convenuto va nondimeno opposto il fatto di
avere postulato l’imposizione di una sproporzionata cauzione di fr. 40’000.--,
quando l’applicazione della percentuale massima prevista dalla TOA al concreto
valore di causa avrebbe condotto ad una cauzione di soli fr. 24’800.--.
Si
giustifica perciò di considerare l’attore in prima sede soccombente solo per i
2/3, ed il convenuto per 1/3.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame, in misura così limitata da
giustificare l’accollo all’attore dell’intero costo della procedura di appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 maggio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 4 del decreto 11 maggio 1999 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:
- La
tassa del presente giudizio di fr. 200.-- e le spese sono a carico dell’attore
per 2/3 e del convenuto per 1/3. L’attore rifonderà al convenuto fr. 80.-- per
parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 180.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 200.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster