AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.104
Data decisione, Autorità:
09.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00104
Lugano
9 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nelle causa ordinaria appellabile OA.97.60 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 28 gennaio 1997 da
__________ __________ __________ tutti
rappr.ti dall'avv. __________
__________ raprr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
537’000.-- oltre interessi;
E ora
sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta con la
risposta del 7 aprile 1997;
Eccezione
avversata dagli attori e accolta dal Pretore con sentenza 27 aprile 1999;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 18 maggio 1999 postulano la riforma del
querelato giudizio nel senso della reiezione dell’eccezione;
Mentre
la resistente nelle osservazioni del 16 giugno 1999 chiede che l’appello sia
respinto con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione gli attori lamentano presunte malversazioni commesse da ignoti a
danno del loro patrimonio, in parte depositato su conti aperti presso la banca
convenuta -all’epoca denominata __________ con sede in __________ -, laddove la
responsabilità della convenuta consisterebbe nell’avere dato seguito ad ordini
di trasferimento di fondi che gli aventi diritto non avrebbero mai impartito, e
per avere consigliato modalità di trasferimento che avrebbero portato i loro
averi nella disponibilità di terze persone.
B. In
risposta la convenuta ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale
del giudice adito, rilevando che essa avrebbe la propria sede a __________ e
una succursale a __________, in precedenza a __________.
Le
parti avrebbero comunque pattuito in forma esclusiva il foro di __________
all’atto dell’apertura dl conto, così come risulterebbe dai doc. 4 e 9.
C. Il
Pretore, preso atto dell’esistenza della clausola di proroga di foro
sottoscritta dagli attori __________ sui doc. 9 e 10 e richiamata dal doc. 4,
anch’esso da loro firmato, l’ha ritenuta valida e derogante anche il foro della
succursale, sicché questi attori non avrebbero azione al foro di __________.
Il
medesimo risultato si imporrebbe anche per l’attrice __________, agente in base
alle norme sull’atto illecito, essendo questo semmai stato commesso a
__________, dal che la competenza della pretura di __________.
D. Con
l’appello gli attori ribadiscono che dall’insieme della documentazione
contrattuale risulterebbe che gli attori __________ non avrebbero inteso
accettare la clausola di proroga di foro, da un lato perché la stessa si
troverebbe a retro (ossia sul lato non firmato) di condizioni generali il
lingua francese e non sarebbe debitamente evidenziata nel testo. Le carenze non
sarebbero sanate dal doc. 4, peraltro non firmato da __________, che
menzionerebbe unicamente l’esistenza della clausola, ma non anche il suo
contenuto.
E. Delle
osservazioni 16 giugno 1999 della convenuta, che propone a giudizio la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa non è controverso che l’attrice __________ non ha
intrattenuto rapporti contrattuali con la banca convenuta, e che la sua azione
è pertanto fondata unicamente sulle norme in materia di atto illecito (cfr.
petizione, pag. 13 e 14).
Il
Pretore ha rettamente evidenziato che in assenza di una relazione contrattuale
non sarebbe dato il foro della succursale di cui all’art. 17 lit. a CPC, mentre
il foro ex art. 17 lit. c CPC dell’eventuale illecito sarebbe quello di
__________, ossia la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, e non quella
del distretto di __________.
Il
gravame risulta interamente incentrato sulla questione della validità della
proroga di foro sottoscritta dagli altri attori, e non contiene invece alcuna
argomentazione volta ad inficiare la validità della decisione impugnata al
riguardo dell’azione di __________, il cui appello deve conseguentemente essere
respinto già solo perché privo di motivazioni a suo sostegno.
- Per
l’art. 22 cpv. 1 lit. a CPC il giudice incompetente diventa competente se
mediante convenzione espressa e scritta le parti abbiano designato un foro
speciale, laddove la validità della proroga convenzionale della giurisdizione è
limitata alle azioni relative ad un rapporto giuridico determinato.
La
giurisprudenza è univoca nel porre dei requisiti formali severi per ammettere
la validità di una clausola di proroga del foro, esigendosi in particolare che,
nel contesto di un contratto, essa sia formulata in termini chiari, ossia che
esprima in maniera non equivoca la volontà delle parti di derogare alla
competenza del giudice naturale (Rep. 1985, pag. 332), e che sia inoltre
posta in rilievo rispetto alle altre disposizioni contrattuali (Rep.
1986, pag. 289 e 290).
In
questo contesto, la firma di un contratto redatto in una lingua non conosciuta
è nondimeno vincolante, a meno che al partner contrattuale dovesse essere
chiaro che il contenuto del documento non corrisponde alla volontà del
firmatario (Rep. 1986, pag. 290, consid. 3).
Nel
caso in cui la clausola di proroga del foro sia inserita in condizioni
contrattuali generali, cui il documento contrattuale rinvia, si dovrà di regola
ammettere trattarsi di una clausola inusuale (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar,
n. 190 e 204 ad art. 1 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n.
60 ad art. 1 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8.
edizione, pag. 111; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, 2. edizione, pag. 153 e 154), e come tale non coperta dal presumibile
consenso della parte che non l’ha redatta.
-
Nel
caso di specie va preliminarmente rilevato che non risultano essere state
assunte testimonianze in merito alle circostanze della sottoscrizione delle
clausole contestate così che, oltre evidentemente all’esame dei singoli
documenti, va unicamente tenuto in considerazione il fatto che ai ricorrenti
non sono stati ostensi solo i documenti contenenti la clausola di proroga di
foro, ma che invece essi quel medesimo 6 febbraio 1985 si sono ritrovati a
dovere sottoscrivere tutta la documentazione di cui ai doc. 3-11, il che è
indiziante di una ridotta attenzione prestata alle singole disposizioni
firmate, e non invece della consapevolezza circa la presenza e la portata di
una clausola di proroga del foro.
-
Il
doc. 9, denominato “Conditions générales et règlement de dépôt”, contiene una
proroga di foro all’art. 14, che recita:
“Toutes
les relations du client avec la banque sont soumises au droit suisse. Le lieu d’exécution,
le for de poursuite pour les clients domiciliés à l’étranger, et le for exclusif
de toute procédure sont à __________. La banque est toutefois en droit d’ouvrir
action au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent.”
La
clausola si trova in basso a destra sulla prima pagina del documento, che è
invece sottoscritto nel luogo previsto a retro, in basso e a destra.
A
prescindere dalla questione della lingua del documento -che è l’unico redatto
esclusivamente in francese-, questione che come si è detto (consid. 2) non
apporta argomenti decisivi in favore dei ricorrenti, il Pretore (consid. 6) ha
rettamente individuato le carenze formali di questo documento, consistenti
nella mancanza di evidenziazione grafica della proroga di foro nel contesto del
documento e nella posizione stessa scelta per l’art. 14, che non solo è lontano
dalla zona della firma, ma addirittura si trova su di un’altra pagina, per il
che, in assenza di migliori elementi, se ne dovrebbe concludere che la cennata
condizione contrattuale non costituisce da sola una valida proroga di foro.
- Il
Pretore ha però ritenuto che le carenze riscontrate nelle condizioni generali
doc. 9 sarebbero state sanate dal rinvio in favore di quelle condizioni -ed
esplicitamente anche in favore della clausola di proroga di foro- presente sul
doc. 4.
Si
tratta di un’argomentazione che non può essere condivisa.
Il
documento in questione, denominato “esemplari di firma” è per sua funzione
destinato unicamente alla conservazione, per futuro confronto, delle firme dei
correntisti.
E’
ben vero che esso a retro prevede la firma del clienti sotto la seguente
dicitura:
“Con
la presente viene confermata la ricezione dei seguenti documenti:
Condizioni generali
Regolamento di deposito
Del
quale contenuto in particolare la clausola del foro competente secondo l’art.
14 delle condizioni generali.
Valgono
inoltre, per i rapporti d’affari particolari, le prescrizioni speciali emanate
dalla Banca.”
ma
la locuzione appare avere piuttosto la funzione di una ricevuta dei documenti ivi
menzionati, mentre, a confronto con il testo nelle altre lingue, risulta monca
la traduzione del periodo che inizia con “Del quale contenuto...”, non
figurando la parte con cui si vorrebbe fare attestare l’accettazione della
clausola di foro. Così come espressa, la frase risulta priva di senso compiuto,
e non adempie perciò al predetto requisito di inequivocabile chiarezza,
riducendosi semmai al mero rinvio alle condizioni generali, tra cui una non
precisata clausola di foro, che non può pertanto valere come accettata nei
termini di cui all’art. 14 delle Condizioni generali per il solo effetto della
firma sul doc. 4, oltretutto non apposta da uno dei correntisti.
- Un’ulteriore
clausola contrattuale concernente il foro (n. 7) si trova al doc. 10,
denominato “Contratto fiduciario base” alla pagina 2, vicino alla parte
destinata alla firma dei clienti, e recita:
“Diritti
applicabili e foro. Tutti i rapporti tra il cliente e la Banca sono retti dal
diritto svizzero. Il luogo di adempimento, il foro giudiziario e quello di
esecuzione, per i clienti domiciliati all’estero, è nel luogo della sede della
Banca. La Banca si riserva tuttavia il diritto di procedere anche al domicilio
del cliente o avanti qualsiasi altro tribunale o autorità competente.”
La
collocazione della clausola nel contesto del documento è in questo caso
corretta. Il contenuto della clausola non è invece sufficientemente chiaro,
almeno per quanto riguarda la distinzione tra il foro della sede principale e
quello della succursale, non potendovisi evincere con la necessaria chiarezza
l’intento di pattuire il primo ad esclusione del secondo.
Ne
consegue che questa clausola, oltretutto parzialmente contraddittoria con
quella di cui al doc. 9 che prevede esclusivamente il foro di __________, non
consente di concludere per l’incompetenza del foro della succursale, e non può
perciò essere invocata con successo dalla convenuta.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell’appello di
__________ e l’accoglimento di quello dei di lei litisconsorti facoltativi
__________, __________ e __________.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la
soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
18 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dagli appellanti, sono a carico di __________, che rifonderà alla
convenuta fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
18 maggio 1999 di __________, __________ e __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 aprile 1999 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente.
-
L’eccezione
di incompetenza territoriale di __________ è accolta al riguardo dell’azione di
__________, la cui petizione è di conseguenza respinta in ordine, mentre è
respinta al riguardo dell’azione di __________, __________ e __________
-
La
tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 180.--, da anticipare dagli
attori, sono a carico di __________ per 1/4 e della convenuta per 3/4.
__________ rifonderà alla convenuta fr. 375.-- per ripetibili, mentre la
convenuta rifonderà a tal titolo agli altri attori complessivi fr. fr.
1’125.--.
IV. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’470.--
b)
spese fr. 30.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
già
anticipati dagli appellanti, sono a carico della convenuta, che rifonderà a
__________, __________ e __________ complessivi fr. 1’500.-- per ripetibili di
appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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