AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.10
Data decisione, Autorità:
01.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00010
Lugano
1° marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. DI.98.00353 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 2
dicembre 1998 da
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
con cui
gli attori in via preliminare hanno postulato la concessione dell’assistenza
giudiziaria, in via cautelare hanno chiesto la sospensione della causa di
sfratto DI.98.00336 e nel merito hanno chiesto che fosse accertato in via
principale che il contratto tra le parti era di affitto agricolo, che lo stesso
durava fino al 30 novembre 2006 e che le disdette intimate erano nulle, in
subordine che le disdette del contratto di affitto agricolo erano efficaci per
il 30 novembre 2006 e che il contratto era prorogato per 6 anni, e in via ancor
più subordinata che il contratto misto di locazione-comodato era prorogato fino
al 30 giugno 2004;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e
sulle quali il Segretario assessore con decisione 4 gennaio 1999 si è
pronunciato, respingendo la domanda di assistenza giudiziaria, la domanda
cautelare e la petizione e caricando agli attori la tassa di giustizia di fr.
400.- e le spese di fr. 50.- nonché le ripetibili di fr. 500.-;
appellanti
gli attori con atto di appello 21 gennaio 1999, cui è stato concesso l’effetto
sospensivo, con cui chiedono in via principale, previa concessione
dell’assistenza giudiziaria, l’annullamento del querelato giudizio e in
subordine la sua riforma come postulato in prima sede, il tutto con protesta di
spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
l’attrice, con osservazioni 2 febbraio 1999, postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. In data 25 settembre
1997 (doc. 1) la __________ si è aggiudicata ai pubblici incanti le part. N.
__________, __________ e __________RFD di __________ di proprietà di
__________, adibite ad azienda agricola.
Il 19 dicembre 1997 la
banca, mediante formulario ufficiale parzialmente modificato, ha significato ad
__________ ed alla moglie __________ la disdetta del contratto di comodato, a
suo dire instauratosi tra le parti dopo l’aggiudicazione agli incanti, con
effetto dal 31 gennaio 1998 (doc. H1, H2).
B. Con istanza 11
novembre 1998 la __________, preso atto che le particelle in questione non
erano state ancora riconsegnate, ha chiesto lo sfratto dei signori __________,
domanda avversata da questi ultimi (inc. DI.98.00336).
C. Il 2 dicembre 1998
__________ e __________ hanno introdotto l’azione di accertamento che qui ci
occupa, mediante la quale essi, previa concessione dell’assistenza giudiziaria
ed auspicando in via cautelare che la causa di sfratto fosse sospesa fino alla
crescita in giudicato della presente azione, hanno chiesto che fosse accertato
in via principale che il contratto tra le parti era di affitto agricolo, che lo
stesso non era perciò ancora giunto a scadenza e che le disdette erano nulle o
in subordine, sempre premessa l’esistenza di un contratto di affitto agricolo,
che le stesse erano efficaci per il successivo termine di disdetta
rispettivamente che erano prorogate per 6 anni e in via ancor più subordinata
che si trattava di un contratto misto locazione-comodato e che lo stesso era
prorogato per 6 anni.
Che nel caso di specie si
fosse in presenza di un contratto di affitto agricolo -come auspicato in via
principale e in via subordinata- era a loro dire provato dall’onerosità del
contratto stesso ed in particolare dal fatto che nel periodo contrattuale alla
convenuta erano stati ceduti i sussidi dovuti per l’attività agricola espletata
nonché dal fatto che gli attori avevano eseguito sugli immobili tutta una serie
di lavori di manutenzione eccedenti la misura stabilita dalla legge.
L’esistenza di un contratto misto locazione-comodato -ipotizzata in via ancor
più subordinata- si evinceva per contro dal fatto che la convenuta aveva
ritenuto di disdire il contratto di comodato secondo le formalità previste dal
contratto di locazione.
D. La convenuta si è
opposta alla petizione, ribadendo, come già nella procedura di sfratto, che il
contratto tra le parti era un contratto di comodato e che lo stesso era stato
regolarmente disdetto.
E. Con decisione 4
gennaio 1999 il Segretario assessore, dopo aver preliminarmente respinto le
prove offerte dagli attori, ha pure respinto la domanda di assistenza
giudiziaria, quella cautelare e la petizione, caricando agli attori la tassa di
giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.- nonché le ripetibili di fr.
500.-.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto escluso che il contratto tra le parti costituisse un contratto
di affitto agricolo, rilevando che la cessione dei sussidi non era in relazione
con la messa a disposizione degli immobili, mentre che l’effettuazione da parte
degli attori di una manutenzione eccedente la misura prevista dalla legge era
irrilevante in quanto non era provato che la stessa fosse avvenuta con il
consenso della controparte; pure esclusa era l’esistenza di un contratto misto
di locazione-comodato, l’intimazione per errore della disdetta sul formulario
ufficiale per i contratti di locazione essendo ininfluente per la
determinazione del contratto. Egli ha pertanto concluso per la correttezza
della tesi della convenuta, secondo cui il contratto tra le parti costituiva in
realtà un comodato e, essendo quest’ultimo stato regolarmente disdetto ed
essendo esclusa la possibilità della protrazione per questo genere di
contratto, ha senz’altro respinto la petizione.
La pretestuosità delle
procedure avviate e delle argomentazioni sollevate dagli attori, oltre a non
giustificare la sospensione della causa di sfratto, escludevano pure la
concessione a loro favore dell’assistenza giudiziaria.
F. Con appello 21
gennaio 1999, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, gli attori chiedono in
via principale, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’annullamento
del querelato giudizio ed il rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova
decisione dopo l’assunzione delle prove richieste e in subordine la sua riforma
come postulato in prima sede, il tutto riproponendo in maniera letterale le
argomentazioni già sviluppate davanti al Segretario assessore.
Delle osservazioni 2
febbraio 1999 con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Gli appellanti
chiedono innanzitutto l’annullamento del giudizio di primo grado, affermando
che il Segretario assessore avrebbe respinto le prove offerte senza alcuna
motivazione, ciò che a loro dire configurerebbe una chiara violazione del
diritto di essere sentiti.
La giurisprudenza ha già
avuto modo di precisare -e gli appellanti stessi ne danno pacificamente atto-
che il rifiuto di assumere le prove offerte costituisce una violazione del
diritto di essere sentiti, a meno che i mezzi di prova richiesti siano
superflui o ininfluenti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 e 5
ad art. 182).
Nel caso di specie,
innanzitutto, non è vero che il Segretario assessore non avrebbe motivato il
rifiuto ad assumere le prove, tanto è vero che a p. 4 della querelata decisione
egli ha precisato che “le prove chieste dai signori __________ tendenti a
dimostrare quanto da loro intrapreso sono pertanto ininfluenti per il giudizio
siccome mancherebbe comunque il consenso della controparte áe meglio il consenso in merito
all’effettuazione dei lavori di manutenzione, N.d.R.ñ”.
Il giudizio del primo
giudice sull’irrilevanza delle prove offerte può in ogni caso essere
confermato. Premesso che negli allegati preliminari gli attori non hanno mai
asserito che controparte fosse a conoscenza rispettivamente fosse d’accordo con
l’effettuazione di lavori di manutenzione eccedenti la misura prevista dalla
legge e che essi neppure hanno asserito che le parti avessero concordato che
l’effettuazione di tali interventi dovesse costituire la retribuzione per
l’occupazione degli immobili (cfr. sulla questione, cons. 3.2), le prove
offerte risultano effettivamente irrilevanti per l’esito della lite: data la
premessa di cui sopra, non si vede in effetti che rilevanza avrebbero potuto
avere le deposizioni del teste __________ (possibile acquirente dell’azienda
agricola), dei testi avv. __________ e __________ (funzionari della banca che
si sono occupati della pratica), dei testi __________ e __________ (funzionari
della Sezione dell’agricoltura, che si sono occupati dei sussidi), del dott.
__________ (veterinario cantonale che ha imposto alcuni lavori di
manutenzione), del sopralluogo e della perizia sul tipo di culture, sul valore
delle manutenzioni, sul reddito degli attori nonché sugli effetti gravosi in
caso di mancata protrazione e infine dei richiami dalla Sezione
dell’agricoltura e dall’UEF per stabilire l’entità dei sussidi e le costruzioni
esistenti al momento dell’incanto.
- Gli appellanti,
ripresentando le richieste già avanzate in prima istanza, chiedono
implicitamente anche in questa sede che la decisione sulla procedura di sfratto
DI.98.00336 venga sospesa fino alla crescita in giudicato della presente causa.
La richiesta non può
essere accolta già per il fatto che la sospensione di una procedura sommaria in
materia di sfratto per attendere l’esito di una causa ordinaria sarebbe
contraria alla volontà del legislatore (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4
ad art. 107 e N. 7 ad art. 506).
Nondimeno, per motivi di
opportunità, questa Camera, senza che ciò giustifichi un’eventuale sospensione
della causa di sfratto, ha deciso di statuire sulla procedura di sfratto
DI.98.00336, pure appellata (inc. 12.99.00004), solo dopo l’evasione della
presente causa di accertamento.
- Nel merito, gli
appellanti chiedono -nel petitum principale e subordinato- che sia accertata
l’esistenza di un contratto di affitto agricolo e non di un comodato, ritenendo
che la concessione degli immobili non fosse avvenuta a titolo gratuito.
3.1 È manifestamente a
torto che essi affermano che la cessione a favore della convenuta dei sussidi a
loro dovuti per l’utilizzazione a fini agricoli degli immobili costituirebbe la
retribuzione per l’uso degli stessi: la cessione, stipulata già il 1° aprile
1996 (doc. F), era stata in effetti concordata a suo tempo per ridurre i debiti
ipotecari degli attori, allora proprietari, verso la banca convenuta. Con i
pagamenti, avvenuti nel 1998 secondo quelle medesime modalità, gli attori non
hanno perciò fatto altro che pagare parzialmente un loro debito, per il quale
la convenuta al momento dell’acquisto ai pubblici incanti aveva ottenuto un
attestato d’insufficienza di pegno di fr. 290’854.- (doc. 6).
Che i sussidi ceduti non
costituissero fitto è altresì provato dal fatto che se gli attori fossero
rimasti proprietari degli immobili in ogni caso tali importi sarebbero andati alla
banca.
3.2 Altrettanto a torto
essi ravvisano un carattere oneroso nella circostanza che essi avrebbero
effettuato una manutenzione eccedente quanto previsto dalla legge (Paquier-Boinay,
Le contrat de bail à ferme agricole, Losanna 1991, p. 128).
Non è innanzitutto provato
-e gli attori del resto non lo hanno affermato negli allegati preliminari,
pretendendolo la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in sede di appello
(p. 7)- che la convenuta fosse a conoscenza degli interventi di manutenzione
che essi avevano effettuato negli immobili.
A prescindere da ciò, non
è nemmeno provato -e anche in questo caso gli attori nemmeno lo sostengono- che
l’effettuazione di tali interventi costituisse un obbligo contrattuale in
cambio della concessione in uso degli immobili (cfr. IICCA 28 ottobre
1994 in re R./D.): in tali circostanze si deve ritenere che, nella misura in
cui eccedono la normale manutenzione, gli interventi effettuati dagli attori
devono esser loro risarciti dalla controparte in applicazione dell’art. 307
cpv. 2 CO, ritenuto però che ciò non muta il carattere non oneroso della messa
a disposizione della cosa.
Non essendovi in concreto
la prova della pattuizione di un fitto, ne deve discendere l’inapplicabilità
delle disposizioni sull’affitto ed in particolare, stante l’esistenza di
un’azienda agricola, di quello agricolo (LAAgr, RS 221.213.2).
Ciò esclude innanzitutto
che il contratto sia ancora in essere e che esso giunga perciò a scadenza solo
il 30 novembre 2006. Le disdette inoltrate non devono sottostare (nemmeno per
analogia) all’art. 298 CO e non sono quindi nulle, pur contenendo indicazioni
errate per la loro contestazione; le stesse disdette non sono parimenti nulle
per il fatto che non rispetterebbero le disposizioni dell’art. 16 LAAgr, ciò
che semmai avrebbe imposto di riportarne la scadenza al prossimo termine di
disdetta, cioè al 30 novembre 2006. Nemmeno vi è infine lo spazio per
un’eventuale protrazione del contratto in virtù degli art. 26 e 27 LAAgr.
- Gli appellanti -con
riferimento al petitum ancor più subordinato- censurano in primo luogo la
carente motivazione della querelata decisione, mentre nel merito chiedono che
sia accertato che il contratto tra le parti era un contratto innominato di
natura mista locazione-comodato, e ciò per il fatto che la convenuta in realtà
avrebbe voluto applicare al contratto di comodato le modalità di disdetta
(formulario ufficiale contenente le formalità per un’eventuale contestazione
della disdetta e per un’eventuale protrazione) previste dal contratto di
locazione.
Le due censure sono
infondate.
4.1 Gli appellanti
chiedono innanzitutto l’annullamento del giudizio di primo grado, asserendo che
il Segretario assessore non avrebbe esposto i motivi per cui non riteneva
ipotizzabile l’esistenza di un contratto misto di locazione-comodato.
La giurisprudenza è cauta
nell’ammettere la nullità del giudizio per difetto di motivazione.
Questo è in particolare il
caso allorché il vizio è tale da pregiudicare alle parti e/o all’istanza
superiore la possibilità di verificare, discutere, impugnare o giudicare la
sentenza in questione con la necessaria cognizione di causa (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., N. 12 ad art. 285; Rep. 1985 p. 144; IICCA 23 marzo
1993 in re S. AG/L. SA), ritenuto al contrario che soddisfa le esigenze del
diritto ad una decisione motivata la sentenza che, senza pronunciarsi su tutti
gli argomenti di parte, esponga, ancorché sommariamente, i motivi decisivi per
il giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 e 13 ad art. 285).
Nel caso di specie,
contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, il Segretario assessore ha
chiaramente spiegato i motivi per cui ha escluso l’esistenza di un contratto
misto locazione-comodato, precisando in particolare, a p. 5 del suo giudizio,
che il fatto che la convenuta avesse intimato per errore la disdetta sul
formulario ufficiale per i contratti di locazione era irrilevante per la
determinazione del contratto che legava le parti, poiché decisiva in realtà era
la loro volontà.
Dalla presunta carenza di
motivazione gli attori non hanno in ogni caso subito alcun pregiudizio, tanto è
vero che anche in questa sede essi hanno potuto contestare le conclusioni del
giudice di prime cure, riproponendo la tesi secondo cui il contratto tra le parti
non fosse un comodato bensì un misto tra locazione e comodato: ciò giustifica
di respingere la censura.
4.2 L’esistenza di un
contratto misto locazione-comodato è in ogni caso esclusa nel merito.
Dalla semplice
utilizzazione del formulario ufficiale, modificato in considerazione del fatto
che si trattava di un comodato, non si può in effetti evincere, né gli attori
potevano ritenerlo in base al principio della buona fede, che la comodante, in
deroga all’art. 309 CO, intendesse permettere alla controparte di far capo alle
norme della locazione -ed in particolare per quanto riguardava i termini di
disdetta e il diritto ad un’eventuale protrazione- per quanto atteneva alla
fine del contratto: poiché il formulario ufficiale, modificato, indicava in
realtà solo quale sarebbe dovuta essere la procedura -di fatto errata- per far
valere un’eventuale contestazione della disdetta e/o un’eventuale protrazione e
nient’altro, l’errore commesso dalla banca convenuta non ha avuto alcuna
conseguenza e non ha comportato un peggioramento della posizione della
controparte, che in ogni caso non aveva né il diritto di contestare la
disdetta, né quello di chiedere una protrazione.
Esclusa così l’esistenza
di un contratto misto locazione-comodato -per altro sconosciuto dalla dottrina
e dalla giurisprudenza- non è nemmeno possibile, non potendosi applicare gli art.
266b e 266c CO, che le disdette possano aver effetto per il giugno 1998, né è
possibile concedere agli attori una protrazione del contratto per 6 anni in
applicazione dell’art. 272 CO.
- Gli appellanti
contestano infine anche il giudizio con cui il primo giudice ha caricato loro
una tassa di giustizia di fr. 400.- e spese di fr. 50.-, rilevando che in base all’art.
15 della legge cantonale sull’affitto agricolo (LCAA) non poteva essere
prelevata una tassa di giustizia -eventualmente comprensiva delle spese-
superiore a fr. 300.-.
La censura è ancora una
volta infondata. Se è vero che in base all’art. 15 LCAA per la procedura di
accertamento relativa all’esistenza di un contratto di affitto agricolo può
essere esatta una tassa di giustizia massima di fr. 300.-, è però altrettanto
vero che in concreto oggetto della causa, in via ancor più subordinata, vi era
pure l’accertamento dell’esistenza di un contratto misto di locazione-comodato,
questione quest’ultima che non sottostà all’art. 15 LCAA e per la quale deve
pure essere prelevata una tassa.
In definitiva la tassa di
giustizia esatta dal Segretario assessore in complessivi fr. 400.-, cui si
aggiungono le spese, risulta più che legittima e può essere confermata.
- Ne discende la
reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura di primo grado e per quella di appello deve a sua
volta essere respinta già in assenza del requisito del fumus boni iuris.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21
gennaio 1999 __________ è respinto.
II. La domanda di
assistenza giudiziaria 21 gennaio 1999 __________ è respinta.
III. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
280.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
300.-
da anticiparsi dagli
appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo pure solidale di
rifondere alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili.
IV. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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