AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.96
Data decisione, Autorità:
27.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00096
Lugano
27 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.95.00548 (già 1’439) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 -
promossa con petizione 30 giugno 1992 da
contro
__________ rappr__________
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’804.40 oltre
interessi, domanda avversata dalla controparte;
nella quale il Pretore
con due decreti entrambi datati 31 marzo 1998 ha respinto un’istanza di
restituzione in intero contro il lasso dei termini e una domanda volta
all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria, formulate a suo tempo dall’attore;
appellante
l’attore con scritto 11 aprile 1998 con cui chiede la revoca dei due decreti
con il conseguente accoglimento della domanda di restituzione in intero e
concessione dell’assistenza giudiziaria, il tutto protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che
nell’ambito di una causa di risarcimento danni promossa da __________ nei
confronti di __________, l’attore con istanza 9 giugno 1993 ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che
con decreto 31 marzo 1998 il Pretore ha respinto tale richiesta, osservando che
l’attore in occasione dell’udienza preliminare del 20 ottobre 1993 aveva
indicato di beneficiare di un’indennità di disoccupazione variante tra i fr.
3’800.- e i fr. 4’000.- mensili, somme che, visto il valore di causa non
elevato e il fatto che egli non aveva fatto ricorso ad un legale, erano più che
sufficienti per consentirgli di far fronte al pagamento delle tasse di giudizio
e delle spese di prova;
che
con decreto di pari data il giudice di prime cure ha parimenti respinto una
domanda di restituzione in intero presentata il 10 marzo 1998 dall’attore, il
quale postulava la restituzione di un termine di 10 giorni assegnato con
ordinanza 8 luglio 1997 per poter confermare o meno l’assunzione di due testi:
il giudice nell’occasione ha rilevato che l’ordinanza in questione era stata
intimata nelle forme di legge, ma che l’attore, assente all’estero senza aver
preso i necessari provvedimenti per garantirsi la ricezione di atti giudiziari,
per sua negligenza non lo aveva ossequiato;
che
con scritto 11 aprile 1998 l’attore chiede la revoca dei due decreti con il
conseguente accoglimento della domanda di restituzione in intero e concessione
dell’assistenza giudiziaria, il tutto protestando spese e ripetibili;
che
con riferimento alla sua situazione economica, egli afferma di essere
attualmente in uno stato di grave indigenza, tanto da dover far capo alla
pubblica assistenza, e che per questo motivo il Municipio di __________ il 6
aprile 1998 avrebbe preavvisato favorevolmente la richiesta di assistenza
giudiziaria in una causa parallela;
che
in merito alla domanda di restituzione in intero egli contesta l’esistenza di
una negligenza da parte sua segnatamente per il fatto di non aver preso
provvedimenti a garanzia di eventuali comunicazioni inerenti la causa, che per
altro egli non poteva certo immaginare gli sarebbero prevenute in quei giorni;
considerando
in diritto
che
giusta l’art. 155 CPC le persone che giustifichino di non essere in grado di
sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che
presupposti per la sua concessione sono l’esistenza di uno stato di indigenza
da parte del richiedente e la verosimiglianza del buon fondamento della causa;
che
per costante giurisprudenza esiste indigenza quando i mezzi di cui dispone la
parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della
normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico,
tenendo conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso,
senza operare distinzioni aprioristiche tra reddito e patrimonio (DTF
119 Ia 12; Rep. 1983 p. 118, 1970 p. 67; IICCA 10 gennaio 1994 in
re F./U., 26 ottobre 1994 in re G. SA/S., 19 giugno 1995 in re F./B., 7 agosto
1995 in re F./B., 16 ottobre 1995 in re K./S.B.S., 20 novembre 1995 in re
B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S., 22 settembre 1997 in re T./R.);
che
la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il giudizio sull’esistenza
dei presupposti dell’assistenza giudiziaria ed in particolare dell’indigenza
può basarsi su una semplice verosimiglianza, evitando cosi uno schematismo
esagerato (DTF 106 Ia 83 e ICCTF 5 febbraio 1987 in re G.),
ritenuto inoltre che se la documentazione versata agli atti non permette di
formulare un giudizio sul tema, il giudice ha il dovere di contribuire alla
raccolta delle prove necessarie alla valutazione del caso (art. 156 cpv. 1
CPC), la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria essendo
pacificamente governata dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, CPC,
N. 1 ad art. 156; IICCA 20 novembre 1995 in re B./C.S.);
che
nel caso di specie la motivazione con cui il Pretore ha respinto la domanda di
assistenza giudiziaria, basandosi unicamente sulle entrate che l’attore aveva
dichiarato di disporre nel 1993 e senza ordinare ulteriori accertamenti, non
può essere condivisa;
che
in effetti nel frattempo la situazione economica di quest’ultimo, accertata in
base ai documenti allegati allo scritto ricorsuale (dei quali si può tener
conto, stante l’applicazione della massima ufficiale), si è effettivamente
deteriorata, tanto è vero che egli ha tra l’altro dovuto far capo alla pubblica
assistenza per importi sostanziosi (fr. 1’250.- mensili), come del resto
risulta dal certificato comunale - favorevole alla richiesta di assistenza
giudiziaria - rilasciato in tempi recentissimi, anche se riferito ad altra
vertenza;
che
in tali circostanze l’assistenza giudiziaria deve senz’altro essere concessa,
la causa, a prima vista, non essendo destinata a sicuro insuccesso;
che
non vi è per contro motivo per accogliere l’impugnativa contro il decreto che
ha respinto la domanda di restituzione in intero;
che
innanzitutto è evidente che l’attore poteva e doveva immaginare che il Pretore
in data 8 luglio 1997 avrebbe potuto intimargli un’ordinanza in cui gli si
chiedeva se intendeva ancora assumere i due testi, tanto più che la stessa
faceva seguito a una lettera 4 luglio 1997 dello stesso attore;
che,
a prescindere da ciò, lo stesso Tribunale federale in tempi recenti,
confermando con ciò una costante giurisprudenza (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 2, 4 e 18 ad art. 137), ha avuto modo di precisare che l’assenza
all’estero di una parte non può costituire una causa di forza maggiore o un
errore scusabile tale da consentire l’accoglimento di una domanda di
restituzione in intero per il mancato ossequio di un termine, ritenuto che in
ogni caso alla parte stessa incombe l’obbligo di adottare tempestivamente i
necessari provvedimenti per ossequiarlo anche in sua assenza (ICCTF 7
novembre 1996 in re M./M. SA, con rif. a DTF 107 V 189 cons. 2, 115 Ia
14 cons. 3, 116 Ia 92 cons. 2);
che,
data la particolarità del caso, non si ritiene di dover prelevare né tassa di
giustizia né spese e neppure di assegnare ripetibili alla parte appellante, che
risulta vincente per la questione relativa all’assistenza giudiziaria ma in egual
modo soccombente per la restituzione in intero (art. 148 cpv. 2 CPC) senza però
che la parte appelata sia stata chiamata a presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 aprile
1998 di __________ è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza il decreto 31 marzo 1998 del
Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, è riformato nel senso che la
domanda di assistenza giudiziaria nella forma dell'esonero delle tasse e spese
di giudizio è accolta.
§§ Il
decreto 31 marzo 1998 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, relativo
alla domanda di restituzione in intero è confermato.
II. Non si prelevano né
tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster