AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.91
Data decisione, Autorità:
04.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00091
Lugano
4 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1107 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 agosto 1993 da
(rappr. __________)
Contro
(rappr.
__________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 85’354.65
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 13 marzo 1998 ha accolto per fr. 66’354.65 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 7 aprile 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni e appello adesivo dell’8 maggio 1998 postula la reiezione
del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con cui postula la riforma
del giudizio di primo grado nel senso di ammettere integralmente la petizione.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- se deve
essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
19 ottobre 1992 il garage __________ ha fatturato all’attore la vettura
Maserati Biturbo __________ recante il numero di telaio __________ e venduta
come nuova per l’importo di fr. 89’847.-- (doc. A), benché la stessa fosse
stata importata già il 29 settembre 1988 (doc. 1).
Per
tale vettura l’attore ha stipulato con la convenuta un’assicurazione casco completa
(doc. C, D).
Il
veicolo è stato rubato il 5 febbraio 1993.
B. Con
la petizione l’attore chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr.
85’354.65 oltre interessi.
Questo
sarebbe in effetti il danno da lui subito a causa del furto della sua vettura,
assicurata con la clausola del valore venale maggiorato, dovendosi ammettere un
prezzo base di listino di fr. 65’000.--, fr. 2’500.-- per l’interno in pelle,
fr. 5’000.-- per modifiche al motore, fr. 12’500.-- di adeguamento del prezzo
dal marzo 1990 all’ottobre 1992, fr. 1’000.-- per la vernice metallizzata, fr.
2’500.-- per il tetto elettrico e fr. 1’347.-- per l’impianto radio per un
totale di fr. 89’847.--, di cui il 95% sarebbe risarcibile a norma del
contratto d’assicurazione.
C. Nella
risposta del 17 novembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando
l’asserito prezzo d’acquisto di fr. 89’847.-- che sarebbe incompatibile con il
prezzo di catalogo della vettura, sensibilmente inferiore.
Si
tratterebbe infatti di una vettura importata in Svizzera nel settembre del 1988
e rimasta in giacenza durante 4 anni prima di essere venduta all’attore, così
che sarebbe del tutto inverosimile la sua vendita ad un prezzo addirittura
superiore a quello di catalogo.
Tali
dubbi sarebbero corroborati dalla documentazione versata in atti dall’attore circa
il pagamento dell’asserito prezzo, risultando delle contraddizioni circa le
modalità di pagamento e gli importi effettivamente versati.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto rilevante ai fini della
liquidazione del sinistro l’importo di fr. 69’847.--, pari al prezzo di
catalogo di fr. 65’000.--, a fr. 1’000.-- per la vernice metallizzata a fr.
2’500.-- per il tetto apribile e fr. 1’347.-- per l’impianto radio.
Di
questo importo secondo le condizioni contrattuali dovrebbe essere risarcito il
95%, ovvero fr. 66’354.65 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1993.
E. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione, o in subordine nel senso di ammetterla limitatamente a
fr. 53’239.65 oltre interessi.
Il
Pretore avrebbe omesso di esaminare la fondata eccezione ex art. 40 LCA sollevata
dalla resistente, posto che l’istruttoria avrebbe dimostrato il mancato pagamento
dell’asserito prezzo di fr. 89’847.-- e la falsità della relativa
documentazione versata in atti dall’attore.
Quo
al valore della vettura, il giudizio pretorile avrebbe disatteso la risultanza
peritale di un valore di soli fr. 58’176.--, dal che un risarcimento pari alla
proposta subordinata di giudizio.
F. L’attore
nel proprio gravame adesivo chiede per contro la riforma del querelato giudizio
nel senso dell’integrale accoglimento della petizione, o in subordine del suo
accoglimento per fr. 68’729.65 oltre interessi.
Determinante
per il computo dell’indennizzo sarebbe il prezzo concordato dalle parti e sulla
cui base è stato calcolato il premio assicurativo.
In
subordine, il valore venale della vettura dovrebbe essere rettificato in fr. 72’347.--,
avendo il Pretore omesso di considerare l’importo di fr. 2’500.-- per gli
interni in pelle, dal che un risarcimento, pari al 95% di tale importo, ovvero
di fr. 68’729.65.
G. Delle
rispettive osservazioni ai gravami avversari, dei quali è chiesta la reiezione
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Nel
Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di
dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC),
l’oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli allegati
introduttivi.
L’attore
con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente
duplica, devono pertanto sottoporre al giudice il forma compiuta le proprie
tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC).
Dopo
tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od eccezioni
non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non
formulate (per tante: II CCA 5 dicembre 1996 in re A. AG/C., 25 ottobre
1996 in re C. SA/Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 1,
2, 4, 13), dal che l’irricevibilità procedurale di siffatti nuovi fatti od argomenti
sollevati per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, opera
citata, ad art. 78, n. 6, 7, 8, 13, 15, 17) o, a maggior ragione, con l’appello
(art. 321 CPC; II CCA 18 marzo 1996 in re T.I. snc; Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 321, n. 7, 10, 18).
- Nell’allegato
di risposta la convenuta ha dapprima esposto in dettaglio la tesi secondo cui
la vettura non era stata acquistata al dichiarato importo di fr. 89’847.-- (esplicito:
ad 4/5/6, pag. 5), indicando con cura tutti gli elementi indiziari a sostegno
di siffatta tesi, sia quelli attinenti alle particolarità del veicolo (ibidem,
pag. 6), che quelli riguardanti invece le incongruenze delle asserite modalità
del preteso pagamento (ibidem, pag. 8 e 9).
Nondimeno,
pur conoscendo tutti gli elementi fattuali suscettibili di far concludere per
l’esistenza di un comportamento doloso dell’assicurato, complice il venditore,
la convenuta nel medesimo allegato ha affermato in forma esplicita il proprio
impegno alla liquidazione del sinistro in questione (pag. 7: “in conclusione,
ai sensi dell’art. 31 II cpv., lett. b delle condizioni generali di assicurazioni
di cui doc. E, la __________ dovrebbe liquidare comunque e soltanto il 95% del
prezzo di catalogo del veicolo rubato”)
Anche
nella risposta alle argomentazioni di diritto dell’attrice, la convenuta
ribadito l’esistenza di un sinistro da liquidare (ad 7/8, pag. 10: “la parte
convenuta ritiene che, pur essendo avvenuto un sinistro previsto nella
copertura a favore del sig. __________, non sussistono in questa sede gli
estremi per stabilire esattamente l’importo da liquidare”), laddove la
situazione perlomeno ambigua al proposito del prezzo della vettura conduceva al
massimo, secondo la convenuta, alla temporanea inesigibilità degli interessi moratori
sull’indennizzo stante l’impossibilità di un calcolo attendibile (pag. 10).
E’
ben vero che l’allegato di risposta menziona espressamente l’art. 40 LCA e conclude
in via principale per la reiezione della petizione, ma nessuna delle due circostanze
consente, nel contesto di quell’allegato, di ritenere correttamente sollevata
l’eccezione di dolo dell’assicurato ex art. 40 LCA.
Il
contesto della menzione dell’art. 40 LCA è infatti il seguente (ad 7/8, pag.
9):
“Inoltre,
l’onere probatorio per gli estremi del sinistro ricade esclusivamente
sull’assicurato ai sensi dell’art. 39 della Legge federale citata, fino evidentemente
agli estremi del dolo ex art. 40 della stessa normativa.”
Questa
frase appare dedicata all’indicazione del fatto che l’onere probatorio per gli
estremi del sinistro grava l’assicurato, il che rende se non incoerente almeno
criptico il riferimento all’art. 40 LCA, che non può comunque in questi termini
essere considerato quale esplicita adduzione dell’eccezione di dolo a carico
dell’attore.
Neppure
la richiesta di reiezione della petizione formulata in via principale dalla convenuta
consente di giungere ad un diverso risultato, essendo la stessa del tutto incongruente
con le argomentazioni contenute nell’allegato, ed in specie con la ripetuta
ammissione dell’esistenza di un sinistro da indennizzare, così da doverla
ritenere formulata per mere esigenze di causa, tanto da essere accompagnata da
una più conseguente richiesta subordinata di parziale accoglimento della
petizione ai sensi dei considerandi, laddove comunque gli stessi non permettono
assolutamente di arguire i termini numerici in cui la petizione sarebbe
ammessa.
L’allegato
di duplica ribadisce la contestazione de “l’esistenza del presunto prezzo e
delle modalità di pagamento indicate da controparte” (pag. 4), con tuttavia la
sola conseguenza che “Per tale motivo la __________ ha offerto a saldo, senza
alcun controllo, l’importo di fr. 35’000.-- a controparte, ritenuto che
quest’ultima deve viceversa fornire ampia e convincente prova del prezzo pagato
e delle sue modalità”.
Il
problema sollevato è perciò, nuovamente, solo quello relativo al rispetto da
parte dell’attore dell’onere della prova a suo carico (cfr. anche ad 7/8, pag.
5), mentre la questione del dolo neppure viene accennata.
Solo
con le conclusioni, e perciò tardivamente, la convenuta si dilunga in forma esplicita
sulla questione del dolo (pag. 7 e segg.) sulla base delle medesime circostanze
fattuali già note fin dal momento dell’introduzione della risposta di causa,
così che se ne deve necessariamente concludere che la tardiva adduzione
dell’eccezione è ascrivibile unicamente alla negligenza processuale della
convenuta, e non ad eventuali nuovi fatti emersi in corso di causa, che
avrebbero se del caso giustificato la restituzione del diritto all’adduzione
dell’eccezione medesima.
- Tolta
l’invocazione dell’applicabilità dell’art. 40 LCA, sulla quale il gravame è in
buona parte incentrato, l’appellante sostiene che l’indennizzo all’attore
dovrebbe essere calcolato sulla base dell’importo indicato dal perito
giudiziario (punto 11, pag. 10).
La
tesi è manifestamente infondata: giusta l’art. 31 cpv. 2 lit. b delle CGA,
invocate dalla stessa appellante, durante il primo anno di utilizzazione a
partire dalla data della prima messa in circolazione del veicolo l’indennizzo è
pari al 95% del prezzo di catalogo o del valore a nuovo dichiarato, laddove in
primo luogo è determinante il prezzo di catalogo ufficiale al momento della
costruzione del veicolo, e solo in mancanza di esso -il che non è il caso nella
specie- si fa capo al prezzo pagato per il veicolo nuovo.
Ne
consegue, già a prima vista, che l’invocata indicazione peritale del valore commerciale
del veicolo è del tutto irrilevante, dovendo da un lato l’indennità essere stabilita
in primo luogo in base al prezzo di catalogo e non avendo d’altro canto la convenuta,
che vi era tenuta, dimostrato che l’attore avrebbe pagato un prezzo inferiore
all’indennità così calcolata (art. 31 cpv. 3 CGA).
- L’attore
mescola inopportunamente ed irritualmente nel medesimo allegato le proprie
osservazioni al gravame avversario e il proprio appello adesivo.
Ci
si potrebbe chiedere se lo stesso non sia per questo motivo da ritenere
irricevibile, essendo oltretutto in concreto oggettivamente difficile scindere
le due posizioni, ma la questione può rimanere irrisolta, dovendo l’appello
adesivo, per quanto riconoscibile come tale, essere respinto nel merito.
- Premesso
infatti che i punti 1 a 5 dell’allegato devono, in assenza di altre indicazioni,
essere considerati osservazioni all’appello avversario -il punto 5 è
all’apparenza ancora dedicato alla discussione de “l’eccezione sollevata da
controparte quo al prezzo pattuito per l’acquisto della Maserati”- l’appello adesivo
si riduce a ben vedere alle sole 10 righe di cui al punto 6, pag. 4.
5.1 Nelle
prime 3 righe l’attore afferma, richiamando unicamente sue precedenti
esposizioni, il che non è ammissibile (II CCA 30 gennaio 1998 in re
O./Comune di L.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, n. 7), che
sarebbe determinante per il calcolo dell’indennizzo il prezzo pattuito con la
compagnia d’assicurazione di fr. 89’847.--, ma in assenza di una valida
motivazione contenente una fondata critica alla decisione pretorile
l’affermazione apodittica della propria opinione divergente non può essere
ricevuta in questa sede.
5.2 Per
il resto viene criticata la decisione del Pretore, ritenuta una svista, di non
computare nel prezzo di listino, e perciò nel risarcimento, l’importo di fr.
2’500.-- corrispondente al supplemento previsto dal listino per gli interni in
pelle. La censura è tuttavia infondata: la fornitura degli interni in pelle non
risulta infatti nell’elenco degli accessori di cui alla fattura doc. B e
neppure nella dettagliata dichiarazione della venditrice doc. G. Solo a partire
dalla petizione l’attore ha iniziato ad addurre l’esistenza di tale
allestimento, la cui esistenza, smentita dalle suddette prove documentali, non
è confortata neppure dalla deposizione del venditore __________ che non è per
nulla conclusiva in merito, con la conseguenza -giustamente fatta propria dal
primo giudice- di doversi respingere la pretesa siccome non provata.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione sia dell’appello principale che
di quello adesivo.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza
delle parti (art. 148 CPC), ritenuta comunque la necessità di ridurre le
ripetibili da attribuire all’attore a fronte della stringatezza e della
sostanziale irrilevanza delle sue osservazioni al gravame avversario.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
7 aprile 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 8 maggio 1998 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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