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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.85
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00085
Lugano
24 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto
di lavoro, dipendente da istanza 26 gennaio 1998
__________ rappr. __________
contro
____________________rappr. __________
chiedente il pagamento
della somma di fr. 11'167.- oltre interessi, pari al mancato guadagno mensile
per 13 mensilità;
richiesta cui la convenuta
si è opposta e che il pretore, con sentenza 16 marzo 1998, ha respinto;
appellante l'istante con
atto d'appello 27 marzo 1998 con il quale chiede, in riforma del giudizio
impugnato, l'integrale accoglimento della petizione;
lette le osservazioni all'appello di
esaminati gli atti e i documenti
dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto
-
L'istante
-con contratto 27 aprile 1992- è stata assunta da __________ come lavoratrice
ausiliaria a far data dal 1 maggio di quell'anno; la retribuzione è stata
fissata orariamente in fr. 13.50 (doc. 1). Durante i primi anni d'impiego, in
particolare nel 1994, essa assume di essere riuscita a lucrare mensilmente, in
media, fr. 1'640.- (doc. B). Con l'inizio del 1995 le ore di lavoro sono
bruscamente calate, ossia -secondo una tabella allestita dall'__________- sono
passate a meno della metà dell'anno precedente. Constatato come, malgrado
l'intervento del sindacato, la sua situazione non mutasse, __________, con
scritto 24 ottobre 1995, ha dato la disdetta dal posto di lavoro per il 31
gennaio 1996; d'altra parte, con la presente istanza ha chiesto che la datrice
di lavoro fosse tenuta a versarle la differenza fra il salario mensile medio
conseguito nel 1994 e lo stesso dato relativo al 1995, e ciò per tredici
mensilità, ossia dal 1. gennaio 1995 al 31 gennaio 1996.
-
L'opposizione
della datrice di lavoro si fonda sul fatto che il contratto di lavoro prevedeva
per sua natura un tempo d'impiego irregolare e che tutti i dipendenti erano
comunque stati avvertiti che, nel corso del 1995, le possibilità di lavoro
erano genericamente ridotte rispetto al passato. Ricorda che non sempre il
volume di lavoro è stato pari a quello del 1994. In diritto, sostiene che, a
dipendenza di questo stato di cose non è possibile individuare nel suo
comportamento né una violazione contrattuale, né un agire contrario alla buona
fede: prova ne sia che la lavoratrice non ha fatto capo alla disdetta immediata
del contratto, ma si è limitata a una disdetta ordinaria.
Il
pretore, preso atto della natura del contratto in esame e del fatto che la
datrice di lavoro non ha mai garantito alla lavoratrice un minimo di ore
d'impiego, ha respinto l'istanza.
- L'appello
di __________ rileva, nei fatti, di aver ripetutamente e invano offerto le
proprie prestazioni lavorative, rimproverando inoltre alla datrice di lavoro di
non essersi attenuta alla regola, dopo un certa durata del contratto di lavoro
a tempo parziale, di fissare le prestazioni minime giornaliere, settimanali o
mensili; non essendo avvenuta simile precisazione contrattuale, sarebbero le
prestazioni medie ad essere determinanti.
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
- Per
contratto di lavoro a tempo parziale s'intende un contratto con il quale il
lavoratore s'impegna nei confronti e a favore del datore di lavoro a prestare
in modo continuativo lavoro a ore, a mezze giornate o a giornate. Può trattarsi
quindi anche di prestazioni di lavoro irregolari nell'ambito di un rapporto di
base ininterrotto (Rehbinder M., Flexibilisierung der Arbeitszeit, Berna
1987, p. 32).
Il
contratto di lavoro a tempo parziale, previsto dall'art. 319 cpv. 2 CO, non è
regolato in modo particolare dal diritto svizzero, mentre diverse sono le forme
nelle quali si concretizza (JAR 1994, 89 e segg.: Informazioni BIGA). In
alcune di esse il lavoratore è particolarmente esposto alla volontà del datore
di lavoro che determina quando e per quanto tempo il lavoro dev'essere
prestato, ossia condiziona il reddito del lavoratore in funzione del fatto che
gli vengono retribuite soltanto le ore effettive di lavoro: anche in questo
caso, poiché la legge non prevede norme di protezione, la dottrina suggerisce
di pattuire minimi e massimi d'impiego settimanale, il tempo d'impiego minimo
per ogni prestazione lavorativa, ecc. (idem, p. 90). Una pattuizione prudente
s'impone dal momento che il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale,
al di fuori delle norme cogenti del diritto del lavoro, dipende esclusivamente
dalla volontà delle parti (Rehbinder, op. cit., p. 30). Se ne deduce
che, se il datore di lavoro non garantisce un determinato volume di lavoro, il
lavoratore non ha diritto a una maggiore occupazione di quella offertagli in
concreto, né a una retribuzione diversa da quella corrispondente al lavoro
prestato (Brühwiler J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art.
319, N. 12).
- Nel
caso concreto il contratto in vigore fra le parti prevedeva soltanto la data
d'inizio dell'impiego, il genere di lavoro da svolgere, la retribuzione oraria
e indicazioni d'ordine generale riguardanti il volume del lavoro; in base alle
stesse la lavoratrice era tenuta a seguire un piano d'impiego ed era
chiaramente informata sul fatto che si sarebbe trattato di "lavoro
irregolare (a ore o a giorni dopo accordo orale raggiunto poco tempo prima / a
breve termine)" (doc. 1). La datrice di lavoro non offriva garanzia
alcuna, atta a rendere determinabile un reddito periodico minimo della
lavoratrice: già per questo motivo l'istante è malvenuta nella sua istanza. Il
fatto specifico secondo cui essa è stata preventivamente avvertita di una
necessità ridotta di far capo alla sua attività lavorativa nel corso del 1995
(testi __________) appare -di fronte alle pattuizioni iniziali- come una
correttezza tuttavia irrilevante per la posizione della datrice di lavoro.
L'appellante
sostiene che il suo credito può fondarsi sulla differenza fra il guadagno
conseguito periodicamente nel 1995 e il guadagno medio precedente ("En absence
d'accord ..., c'est la durée moyenne qui fait la règle"). Valesse questa
tesi, a __________ dovrebbe essere rimproverato di non aver provato quali siano
stati la sua occupazione media e quindi il suo guadagno medio precedente;
ancorché abbia avuto l'onere della prova anche su questo aspetto della lite,
essa ha prodotto unicamente la documentazione relativa al 1994, ciò che non può
essere determinante se si tien conto del fatto che il suo rapporto di lavoro
con __________ è iniziato il 1. maggio 1992.
Non
v'è pertanto motivo per riformare la sentenza impugnata.
Per i quali motivi,
Richiamato per le spese l'art. 417
lett. e) CPC
pronuncia
-
L'appello
27 marzo 1998 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà a __________
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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