AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.84
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00084
Lugano
24 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa LA.98.35 (a procedura speciale per le controversie in
materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto) della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, promossa con istanza 19 febbraio
1998 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
ed
ora sull'istanza di ricusa del Pretore __________, titolare della Sezione 4
della Pretura del distretto di Lugano, proposta dai convenuti il 17 marzo 1998;
lette le
osservazioni del pretore ricusato e della controparte alla domanda di ricusa;
esaminati gli atti
e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in
diritto
- In
data 19 febbraio 1998 __________ conduttrice di locali commerciali in un
immobile di proprietà dei convenuti, ha presentato alla Pretura di Lugano,
Sezione 4, un'istanza intesa a verificare la validità di una disdetta
straordinaria della locazione in essere con i locatori, avvocati __________
Citate
le parti per il contraddittorio con ordinanza 27 febbraio 1998 (intimata il
successivo 5 marzo), i convenuti hanno presentato la domanda di ricusa in
esame.
Il
pretore ha perciò inviato l'intero incarto a questa Camera perché decidesse
l'incidente, comunicando di non riconoscere nessuno dei motivi di ricusa
invocati e allegando le osservazioni 30 marzo 1998 formulate da controparte con
le quali essa si oppone alla proposta ricusa: le stesse sono irrilevanti dal
profilo del diritto.
-
Ricevuta
la domanda di ricusa, il pretore ricusato ha proceduto in conformità con l'art.
art. 29 cpv. 2 e 3 CPC. Dal momento che sia il giudice, sia la controparte
hanno avuto occasione di essere sentiti, questa Camera -secondo prassi
consolidata- non ha motivo di interpellare nuovamente le parti sullo stesso
tema, considerando pleonastico il rinvio all'art. 363 CPC. Il Tribunale
federale -nello stesso ambito- ha comunque già considerata sufficiente per la completazione
dell'incarto la procedura seguita dal pretore (Prima Camera di diritto pubblico
24.3.1994 in re __________ c/ __________ e llcc.).
-
Gli
istanti fondano la loro domanda sull'apparenza di prevenzione e parzialità del
pretore, riferendosi a precedenti giudizi emessi dallo stesso magistrato in
procedimenti in cui essi erano parte o patrocinatori. La ricusazione in esame
deve reputarsi ancorata, ciò premesso, all'art. 27 lett. b CPC. Tale norma
abilita a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia
fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli
occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988, 369).
Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU
garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui
comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119
Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non
bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere
ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz
in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
-
La
domanda di ricusa in esame (17 marzo 1998) è certamente tempestiva: agli
istanti è infatti stato intimato l'allegato introduttivo di __________ solo in
data 5 marzo 1998.
-
In particolare, gli
istanti ritengono il Pretore condizionato nel giudizio dalla sua fede politica,
appartenendo egli a un’area che considera la funzione svolta da magistrati
socialisti “politicamente rilevante contro la destra leghista e radicale
luganese”, della quale l’avv__________ fa parte. La parzialità del magistrato
risulterebbe poi da precedenti decisioni, che denoterebbero chiari intenti
punitivi nei confronti del legale. Se non che, la semplice appartenenza
politica di un magistrato all’uno o all’altro partito non costituisce motivo di
ricusa, a meno che elementi concreti facciano dubitare della sua equanimità in
casi determinati (Rhinow, öffentliches Prozessrecht, Basilea
1994, § 7 n. 272 e 273; Rep. 1984 pag. 373). Per sua funzione, un magistrato si
trova ad agire anche in situazioni non prive di risvolti sociali e politici, ma
ciò non significa ch’egli se ne lasci influenzare; d’altro lato il principio
costituzionale dell’imparzialità del giudice non presuppone che il magistrato
si debba astenere dall’ufficio per il solo fatto di avere un’opinione propria
su un tema politico controverso (Poudret,
op. cit., vol. I. ad art 23 n. 4.2, pag. 121). Nella fattispecie non consta, né
gli istanti pretendono, che il Pretore abbia pubblicamente espresso opinioni
sul conto dell’avv. __________ o abbia apertamente condiviso dichiarazioni di
esponenti dell’area politica alla quale appartiene. Il preteso stretto legame
con l'avv. __________, deputato socialista in Gran Consiglio e membro del
Consiglio comunale del suo domicilio, che non è parte né rappresenta una parte
nel procedimento odierno, non basta – in assenza di riscontri oggettivi – a
fondare la ricusa del magistrato in questione. Per di più la causa promossa
dalla signora __________ non ha alcuna connotazione politica, né comporta
giudizi su tesi politiche né tanto meno riguarda esponenti di un determinato
partito. Il vago accenno alla serenità di giudizio del magistrato non è
sufficiente per sollevare dubbi di parzialità, qualsiasi magistrato potendosi
trovare nella medesima situazione senza per ciò doversi reputare prevenuto.
-
Gli
istanti hanno prodotto documenti dai quali risultano, a loro avviso, seri
indizi oggettivi che inducono a dubitare della parzialità del Pretore. Essi
pongono l’accento – in particolare – su cinque casi nei quali l’avv. __________
era parte o nei quali fungeva da patrocinatore e nei quali le decisioni del
Pretore ricusato tradirebbero parzialità. Ora, è vero che, per costante
giurisprudenza, a fondare dubbi di parzialità bastano circostanze obiettivamente
idonee a suscitare l’apparenza di prevenzione o a denotare un simile rischio;
se da un lato, quindi, la semplice affermazione di parzialità basata su
sentimenti soggettivi non è sufficiente per giustificare l’astensione di un
magistrato, dall’altro non occorre che il magistrato in questione sia
effettivamente prevenuto (DTF 115 Ia 36, 175 consid. 3). La questione è di
sapere se nella fattispecie si riscontrino elementi oggettivi nel senso inteso
dalla giurisprudenza.
a) Gli
istanti sostengono che nel primo caso da loro indicato (I) una retta e
tempestiva decisione del Pretore avrebbe evitato al legale di perdere
l’esecuzione testamentaria e il patrocinio del cliente. Tale assunto si basa
unicamente però sulle stesse affermazioni degli istanti. Contrariamente alla
loro opinione, dalla documentazione prodotta non si desume che tale situazione
sia stata provocata dalla decisione del Pretore.
b) Nel
secondo caso (II) risulta che il Pretore ha respinto due eccezioni con una sola
decisione, ha rinviato il giudizio su altre eccezioni e ha statuito sulle
prove, in parte ammesse e in parte respinte. A prescindere dal fatto però che
le ordinanze sulle prove sono inappellabili (art. 182 e 95 CPC) e che
l’impugnazione di decreti non ha effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), la
pretesa nullità della decisione evocata dall’istante non è stata giudizialmente
accertata. Inoltre la seconda frase dell’art. 96 cpv. 4 CPC avrebbe consentito
al giudice di concedere effetto sospensivo all’appello. In concreto il semplice
fatto che il Pretore non ha deciso nel senso auspicato dall’appellante non è
sufficiente per ravvisare parzialità. Del resto, anche ammettendo che la
decisione del Pretore fosse errata, ciò non basterebbe a suffragare una domanda
di ricusazione, poiché le irregolarità di procedura possono essere censurate
con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5 con rinvio,
114 Ia 158 consid. bb). Per giustificare una domanda di ricusa occorrono errori
particolarmente gravi e ripetuti, che denotino vere e proprie violazioni dei
doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Estremi del genere non si
ravvisano nella fattispecie, ove l’irregolarità – come detto – nemmeno è stata
giudizialmente constatata. Dalla documentazione prodotta non risulta nemmeno
che la transazione, definita sfavorevole dagli istanti, debba ricondursi al
giudizio del Pretore.
c) Gli
istanti rimproverano al Pretore (caso III) di aver rinviato all’avv. __________
una petizione di 185 pagine con un termine per ridurla a 40 pagine. A parte il
fatto che tale facoltà è prevista dalla legge (art. 115 cpv. 3 CPC), nondimeno,
il legale stesso non pretende che ciò fosse impossibile; anzi, il Pretore ha
consentito alla presentazione di un atto di 60-70 pagine. Per quanto concerne
il rifiuto di procedere all’interrogatorio formale della controparte, il
Pretore ha motivato la modifica dell’ordinanza sulle prove e a ogni modo la
prova non è stata esclusa, il legale essendosi riservata la possibilità di
riassumerla nell’azione di merito. Il mancato accoglimento di un’istanza di
restituzione in intero poteva essere impugnato con appello e la motivazione
addotta dal Pretore non risulta essere manifestamente insostenibile, anche se
non ha soddisfatto il patrocinatore. La Prima Camera civile d'appello ha invero
rimproverato il Pretore per non avere dato seguito all’invito di notificare
alle parti la sua decisione di effetto sospensivo e per avere indugiato nel
rettificare il dispositivo n. 2 del decreto da lui emesso il 17 agosto 1994 (I
CCA 119/94). Criticabile appare anche il fatto che lo stesso Pretore, ricevuta
all’inizio di gennaio 1995 la sentenza 28 dicembre 1994 della ICCA, abbia
atteso un mese e mezzo prima di dare seguito all’ordine del Tribunale di
appello. Ma ciò non significa ancora che egli abbia deliberatamente
procrastinato il corso della procedura a sfavore della parte rappresentata
dall’avv. __________. Dagli atti si evince che nel periodo compreso tra la
discussione del 7 giugno 1991 e l’emanazione del decreto (17 agosto 1994) è
stato risolto con le autorità austriache il problema della competenza ed è
stato chiuso l’inventario della successione. Inoltre lo stesso avv. __________
ha presentato 5 domande di restituzione in intero, contribuendo a rallentare il
corso della procedura. Per quanto riguarda la compensazione delle ripetibili
decisa dal Pretore, la ICCA, pur accogliendo parzialmente l’appello presentato
dalla controparte, ha posto a carico di quest’ultima due terzi degli oneri
processuali e ha fissato in fr. 10’000.– le ripetibili, ma non ha censurato la
valutazione del Pretore poiché l’esito del ricorso non incideva
apprezzabilmente sulla ripartizione dei costi processuali di prima sede.
d) In
merito al caso IV i ricusanti si dolgono che il Pretore ha respinto il 7
settembre 1995 un’istanza in materia di locazione presentata dagli avv.
__________, ponendo a loro carico ripetibili per fr. 35’000.–. Con sentenza del
26 febbraio 1996 questa Camera ha parzialmente riformato il giudizio del
Pretore e, tra altre cose, ha ridotto a fr. 7’000.– le ripetibili a favore
della controparte. Certo, è vero che in concreto l’ammontare dell’indennità è
stato nettamente ridotto, ma nulla induce a ritenere che il Pretore l’abbia
volutamente fissato in fr. 35’000.– per punire gli attori. Tutt’al più egli si
è dipartito da un valore litigioso errato, ma non consta che ciò sia dovuto a
fattori estranei alla vertenza medesima, di modo che la circostanza non basta
per denotare apparenza di prevenzione. Quest’ultima va esaminata sulla base di
circostanze oggettive, atte a far ritenere prevenuto il magistrato anche a una
persona ragionevole dotata di normale sensibilità (Poudret, op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È
possibile che il legale sia soggettivamente convinto di avere subìto
un’ingiustizia, ma tale sua personale convinzione non trova riscontro in fatti
oggettivi.
e) Per
finire, nel caso V gli istanti rimproverano al Pretore di avere deciso
un’eccezione di merito con decreto e senza dare all’attrice la possibilità di
esprimersi. Essi rilevano inoltre che il magistrato non ha intimato la
petizione alle parti e non ha statuito su una domanda di assistenza giudiziaria
presentata dall’attrice. È vero, al proposito, che la ICCA ha dichiarato nullo
il dispositivo n. 2 della decisione emanata l’11 dicembre 1995 con la quale il
Pretore aveva negato la legittimazione attiva della fondazione attrice senza
darle la possibilità di esprimersi. Come si è detto, nondimeno, solo errori
particolarmente gravi o ripetuti del giudice possono suffragare una domanda di
ricusazione (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Nella fattispecie, non è preteso che
l’irregolarità fosse non solo manifesta, ma deliberata, allo scopo di nuocere
alla parte, né è possibile dedurlo in mancanza di indizi convergenti. Le altre
doglianze, del resto, non permettono di ravvisare estremi di parzialità, la
mancata intimazione della petizione e della decisione sull’assistenza
giudiziaria essendo dovuta al fatto che l’incarto era stato trasmesso alla
Camera civile d’appello per l’evasione del ricorso presentato dall’istante.
-
In
definitiva se ne deve concludere che nella fattispecie non emergono gravi
motivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato. Se in
determinate procedure in cui è stato coinvolto l'avv__________ -come parte o
come patrocinatore- il pretore può aver commesso errori, essi non sono
riconducibili a prevenzione, tendenziosità o partito preso. D'altra parte,
eventuali errori del giudice, di forma o di merito, sono suscettibili di
rettifica facendo capo ai rimedi offerti dall'ordinamento giuridico. È
possibile che gli istanti siano soggettivamente convinti della parzialità del
Pretore, ma in concreto tale loro personale convinzione non trova riscontro in
sufficienti elementi oggettivi che denotino violazioni gravi dei doveri del
magistrato e non consente di ricusare il magistrato.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dell'inutile
allegato di osservazioni presentato dalla controparte non si può tener conto
per assegnarle ripetibili in questa sede.
Per i quali
motivi,
vista sulle spese
anche la LTG
pronuncia
-
L'istanza
di ricusa 17 marzo 1998 degli avv. __________ è respinta.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico
degli istanti.
-
Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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