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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.79
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00079
Lugano
26 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. 218 UR della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 -
promossa con istanza 11 novembre 1997 da
contro
con cui l’istante ha
chiesto lo scioglimento della convenuta, nonché la nomina dei necessari
liquidatore e revisore;
domande che il Pretore
ha accolto con sentenza 13 marzo 1998;
ed ora sullo scritto 24
marzo 1998 con cui l’amministratore unico della convenuta __________ r censura
la nomina del revisore e l’obbligo di versargli un anticipo di fr. 1’000.-;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto e in diritto
che con la sentenza
impugnata il Pretore, in accoglimento dell’istanza 11 novembre 1997 inoltrata
__________, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta __________ le ha
nominato quale liquidatore il signor __________ (già amministratore unico) e
quale revisore la __________ assegnandole infine un termine di 10 giorni per
anticipare la somma di fr. 1’000.- a valere quale anticipo per l’onorario di
quest’ultima;
che con lo scritto 24
marzo 1998 __________ ha contestato la nomina del revisore, facendo notare come
la ditta da tempo non svolgeva più alcuna attività e che la stessa non
disponeva di alcun attivo;
che innanzitutto si
osserva che il ricorrente, che non risulta aver inoltrato quello scritto in
rappresentanza della convenuta, non è legittimato a censurare in questa sede la
nomina del revisore, tale facoltà incombendo semmai alla società ora in
liquidazione;
che già per questo motivo
il ricorso che ci occupa andrebbe considerato irricevibile;
che, a prescindere da ciò,
i motivi addotti nel gravame non sono tali da comportare una modifica del
giudizio pretorile;
che in effetti la
circostanza che la ditta non svolga più alcuna attività rispettivamente non
disponga più di attivi non esime la società stessa dal dotarsi degli organi prescritti
dalla legge;
che a titolo abbondanziale
al ricorrente, che teme di dover anticipare personalmente la somma di fr.
1’000.-, va precisato che non spetta certo a lui versare tale importo, bensì
alla società stessa: il mancato pagamento da parte di quest’ultima avrà come
conseguenza o la rinuncia del mandato da parte del revisore, oppure il
tentativo d’incasso di quel credito da parte di quest’ultimo (incasso che,
stante l’asserita mancanza di attivi della società, con tutta probabilità non
sarà possibile);
che il ricorso, in quanto ricevibile,
deve pertanto essere respinto;
che stante la
particolarità del caso non si prelevano né tassa di giustizia né spese, né si
assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso 24 marzo
1998 di __________ in quanto ricevibile è respinto.
II. Non si prelevano né
tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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