AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.68
Data decisione, Autorità:
25.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00068
Lugano
25 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00656 (già 152/1992) della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 27 agosto 1992 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 559’893.10
più interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 572’728.50 (pretesa
derivante da un contratto di lavoro);
domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore, con sentenza 24 febbraio 1998, ha parzialmente accolto, condannando
quest’ultima al pagamento di fr. 246’811.85 più interessi;
appellante
la convenuta con atto di appello 16 marzo 1998, con cui ha chiesto l’integrale
reiezione della petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni 7 maggio 1998 l’attore ha postulato la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. __________ è stato
assunto dalla succursale di __________ della __________ in qualità di
consulente nel servizio gerenza clientela a far tempo dal 1° ottobre 1988; nel
luglio 1989 egli è stato promosso a vicedirettore e nel corso del 1990 a
direttore aggiunto: il suo salario annuale, inizialmente fissato in fr.
141’000.-, pagabile in 14 mensilità, è progressivamente passato a fr.
188’000.-, somma cui si aggiungeva un rimborso spese di fr. 12’000.- nonché il
versamento di gratifiche sotto forma di bonus.
Con scritto 28 ottobre
1991 la banca, rimproverando al dipendente tutta una serie di irregolarità nel
suo modo di operare, gli ha significato la rescissione del contratto di lavoro
con effetto immediato.
B. Con la petizione in
rassegna __________ ha chiesto la condanna della banca al pagamento di fr.
559’893.10.
Egli contesta che i motivi
addotti dalla controparte possano giustificare un licenziamento in tronco, per
cui in definitiva pretende che gli vengano versati lo stipendio di novembre
(13’428.60) e metà di quello di dicembre (fr. 6’714.30), la quattordicesima
mensilità (fr. 13’428.60) e un’indennità per licenziamento ingiustificato pari
a 6 mensilità (fr. 80’571.60); oltre a ciò, chiede l’attribuzione del bonus per
l’anno 1991 (fr. 100’000.-) nonché il controvalore di 1’500 azioni __________ a
lui promesse al momento della sua assunzione (fr. 96’750.-) e di 3’000 azioni
della __________ promesse in epoca successiva (fr. 249’000.-).
In sede conclusionale,
tenuto conto del valore attribuito dal perito alle azioni __________ (fr.
120’645.-) e __________ (fr. 238’500.-) e preso atto che la richiesta relativa
alla quattordicesima mensilità era dovuta unicamente pro rata (fr. 12’869.-),
la somma complessivamente pretesa è stata quantificata in fr. 572’728.50.
C. La convenuta resiste
in causa ribadendo il benfondato del licenziamento in tronco, che a suo
giudizio si imponeva, poiché l’attore, anche dopo esser stato richiamato, non
si era attenuto alle istruzioni in punto al suo modo di operare: egli in
particolare, contrariamente alle direttive impartite dalla banca, avrebbe
continuato a collaborare con un “cambista”; il conto di un suo cliente, tale
__________, aperto per finalità di risparmio, sarebbe stato utilizzato per il
transito di capitali di dubbia provenienza, violando così la Convenzione di
diligenza bancaria; l’attore avrebbe inoltre concesso crediti senza disporre
della preventiva autorizzazione del comitato a ciò preposto, avrebbe gestito
mandati a titolo personale e commesso altre irregolarità quali la mancata
consegna alla banca di un ordine di pagamento di un cliente e il possesso di
documentazione di pertinenza della convenuta. Quanto alle pretese dell’attore,
le stesse non potevano essere ammesse: intanto la corresponsione di un bonus non
era prevista contrattualmente, quest’ultimo essendo versato ai dipendenti
unicamente a titolo discrezionale; l’attore non poteva neppure pretendere il
controvalore delle azioni, non essendo adempiute le condizioni per la loro
attribuzione; le rimanenti pretese andavano invece respinte già per il fatto
che il licenziamento era perfettamente giustificato.
D. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha accolto le richieste attoree per fr. 246’811.85 più
interessi.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza escluso che le presunte irregolarità nel modo di operare
imputate all’attore, in parte nemmeno sufficientemente provate, fossero tali da
giustificare il licenziamento immediato di un dipendente la cui capacità e
competenza erano estremamente apprezzate: l’episodio del “cambista” risaliva al
maggio 1991 ed era perciò rientrato; il rimprovero per il caso __________ era
sostanzialmente infondato; infondati erano pure lo svolgimento di mandati a
titolo personale e il possesso di documentazione di proprietà della convenuta;
la concessione di crediti senza aver rispettato l’iter previsto, caso isolato,
non aveva causato alcun pregiudizio alla banca e non risultava in ogni caso
sufficiente per giustificare un licenziamento in tronco. In definitiva,
l’attore aveva pertanto diritto al salario di novembre (13’428.60) e
parzialmente a quello di dicembre (fr. 6’714.30), alla quota parte della
tredicesima e della quattordicesima (fr. 12’309.55), nonché a un’indennità ex art.
337c cpv. 3 CO fissata equitativamente in 4 salari mensili (fr. 53’714.40);
quanto alle altre pretese, il Pretore ha riconosciuto all’attore un bonus di
fr. 40’000.- per l’attività da lui svolta nel 1991 ed il controvalore delle
azioni __________ (fr. 120’645.-), respingendo per contro la richiesta inerente
le azioni __________
E. Con l’appello la
convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione
sia integralmente respinta.
L’appellante rimprovera
innanzitutto al primo giudice di non aver valutato correttamente gli episodi
del “cambista”, la tematica del conto __________, quella dei crediti concessi
unilateralmente, dei mandati assunti a titolo personale e dello storno di fondi
dei clienti a una banca concorrente; il Pretore avrebbe in ogni caso omesso di
esaminare un fatto decisivo, cioè che l’attore, quando era ancora alle
dipendenze della convenuta, avrebbe già sottoscritto un contratto di lavoro con
un’altra banca.
Dovendosi con ciò
ammettere il buon fondamento del provvedimento adottato nei suoi confronti, le
pretese per stipendio di novembre e di dicembre, per tredicesima e
quattordicesima e l’indennità per licenziamento ingiustificato risultavano del
tutto infondate. Lo stesso dicasi per il bonus, che nemmeno era dovuto per il
1991, tanto più che nel mese di ottobre 1991 il portafoglio clienti dell’attore
era diminuito in modo rilevante; nemmeno era infine dovuto il controvalore
delle azioni __________, non potendosi applicare alla fattispecie i principi
fatti propri dal Pretore con riferimento alle clausole di retrocessione.
F. Delle osservazioni
con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto
-
In
base all'art. 337 CO, le parti di un contratto di lavoro possono in ogni tempo recedere
immediatamente dal medesimo per cause gravi. Presupposto è l'esistenza di un
motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la
continuazione del contratto anche solo fino al prossimo termine ordinario di
disdetta, secondo il principio generale dell'affidamento (DTF 117 II
245). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere
esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al
singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del
contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art.
337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, 130).
-
Il
diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -poco importa se
originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore
rilevanza- deve essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall'ultima)
violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta. Questo perché la
continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve
periodo di riflessione viene di fatto ad escludere l'esistenza di una
situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del
contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta la
perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97
II 146, 75 II 322; Rehbinder, Commentario bernese, N. 16 ad art. 337 CO;
Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 37).
Univocamente
dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente
la disdetta immediata deve essere di regola limitato a 2 o 3 giorni, ossia al
tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., N. 10 ad art. 337 CO; Rehbinder,
op. cit., ibidem; Decurtins, op. cit., ibidem; JAR 1990, 272)
rispettivamente a un tempo maggiore -eccezionalmente fino a una settimana (DTF
93 II 19; Honsell/ Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
OR I, 2. ed., N. 5 ad art. 337 CO)- quando, ad esempio, la datrice di lavoro è
una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito
(Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed., N. 17 ad art. 337 CO),
oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta
chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner/ Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2. ed., N. 11 ad art. 337 CO). In altre
parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del
termine all'esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di
caso in caso (IICCA 11 settembre 1998 in re B./C.T.).
Nella fattispecie è
evidente che il licenziamento in tronco dell’attore non sia stato significato
tempestivamente, se solo si pensa al fatto che l’ultimo episodio
rimproveratogli, e meglio quello relativo al conto __________, era stato
segnalato alla direzione generale della convenuta già l’11 ottobre (doc. 12) e
che ulteriori informazioni in proposito le erano state fornite il 15 e il 17
ottobre (doc. 13 e 14), mentre il licenziamento è avvenuto solo il 28 ottobre
(doc. R), cioè 11 giorni dopo.
A questo proposito va
rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta (risposta p. 9,
duplica p. 8), la circostanza che l’attore il 25 ottobre non abbia accettato le
condizioni per la stipulazione di un contratto di collaborazione esterna con la
convenuta, da lui richiesta -per inciso si osserva che la parte convenuta non
ha asserito in causa, come invece affermato dai testi __________, che quella
proposta potesse essere dovuta al fatto che in precedenza all’attore era già
stato comunicato oralmente il suo licenziamento (teste __________ ad 20, 21 e
24, __________ ad 21 e 25), e neppure che lo stesso gli sarebbe stato comunque
comunicato il 25 ottobre (teste __________ ad 26)- non può evidentemente
costituire un motivo, né grave né lieve, tale da giustificare un licenziamento
in tronco di un dipendente, quest’ultimo essendo del tutto libero di accettare
o non accettare un nuovo contratto rispettivamente la modifica di un contratto
in essere.
- In tali circostanze,
i rimproveri mossi dalla convenuta agli accertamenti del Pretore in punto alle
irregolarità a carico dell’attore risultano ampiamente irrilevanti, tanto più
che la stessa convenuta ha ammesso nel suo gravame che tutti quegli episodi
erano comunque secondari (p. 6).
Le censure sollevate
dall’appellante vengono pertanto esaminate unicamente a titolo abbondanziale.
Per quanto attiene la
questione del “cambista”, è vero che il Pretore sembra aver fatto confusione
con i termini, indicando che in banca fosse ancora impiegata una persona con
tale mansione: in realtà la signora __________ in quanto cambista, si occupava
dell’ufficio cambi e non aveva nulla a che vedere con quei “cambisti” la cui
collaborazione non era più tollerata dalla banca, che invece erano dei
procacciatori di fondi all’estero. Comunque l’errore commesso dal Pretore non
inficia in alcun modo le conclusioni cui egli è giunto, non seriamente
contestate in questa sede dalla convenuta, non bastando che essa consideri
censurabili, senza spiegarne concretamente i motivi, alcuni passaggi della
sentenza pretorile.
A ragione, il primo
giudice ha inoltre ritenuto di far proprie le testimonianze __________ (p. 2 e
3) e __________ (p. 4) che confermavano come la convenuta continuasse a
collaborare con tali “cambisti”, mentre il teste __________ (ad 3 e 4 p. 3) si
limitava astrattamente a riferire quali fossero le direttive impartite. Tanto
più che il “cambista” di cui si trattava era conosciuto dal direttore della
succursale (risposta p. 7) ed anzi era cliente della banca (teste __________,
ad 18 p. 3 e ad 6 p. 5).
Con riferimento alla
tematica del conto __________ la convenuta evidenzia il fatto che l’attore non
sia stato in grado di spiegare il motivo per cui sul conto del cliente, che
doveva essere un conto di risparmio, fossero in realtà passati ingenti capitali
provenienti dal __________ e destinati ad altre banche della piazza __________.
Essa tuttavia non contesta che il cliente della banca, che nel doc. O era
indicato esserlo da ben 11 anni, fosse al di sopra di ogni sospetto (doc. Z;
cfr. pure risposta p. 8), di modo che il pericolo di riciclaggio non entrava in
linea di conto.
L’episodio, come del resto
accertato dal primo giudice, andava perciò relativizzato.
Non corrisponde al vero
che il Pretore abbia ritenuto non comprovato il rimprovero relativo ai crediti
concessi dall’attore a clienti senza far capo preventivamente al comitato dei
crediti. Egli ha per contro e giustamente osservato che tale mancanza, ammessa
dalla controparte, non fosse particolarmente grave per la banca, siccome trattavasi
di un caso isolato che non aveva dato luogo a richiami o diffide: l’episodio
non poteva dunque giustificare un licenziamento in tronco, non essendo
oltretutto provato che la relativa mancanza fosse avvenuta e riscontrata pochi
giorni prima del licenziamento.
In merito ai mandati di
amministrazione che l’attore si sarebbe assunto a titolo personale, è vero
quanto osservato dal Pretore, che due mandati di clienti erano stati in seguito
revocati: dall’istruttoria non si è tuttavia potuto evincere se si trattava di
mandati conclusi -come asserito dall’attore- in vista della prospettata
collaborazione esterna e non invece -come assunto dalla convenuta- di mandati
già in essere.
Quanto allo storno di beni
di clienti a favore della banca concorrente presso cui l’attore sarebbe stato
in seguito assunto, lo stesso non è stato affatto comprovato: pur essendo vero
che dal 30 settembre al 30 ottobre 1991 i fondi gestiti dall’attore presso la
convenuta siano diminuiti di ca. 10 mio US$ (cfr. doc. Y e 17), nulla permette
infatti di concludere che tali importi siano stati dirottati alla banca
concorrente; se per ipotesi, ciò fosse anche avvenuto, la responsabilità
dell’attore non sarebbe tuttavia ancora data, non essendo provato che il
cambiamento di banca fosse la conseguenza di una pressione da parte sua nei
confronti dei clienti e non piuttosto la scelta di questi ultimi che avevano
liberamente deciso di seguire il loro consulente (la tesi contraria espressa
dal teste __________, ad 20, è in effetti priva di efficacia probatoria,
essendosi egli limitato nell’occasione a riferire quanto gli sarebbe stato
detto da terze persone) .
A ragione, il Pretore
conclude poi che i richiami ed i rimproveri mossi all’attore dai suoi
superiori, comunque non sempre vaghi e generici -come invece ritenuto dal primo
giudice- fossero spesso non circostanziati temporalmente e che, come già
accennato, il licenziamento in tronco era stato in ogni caso significato
tardivamente, parecchi giorni dopo che le irregolarità erano avvenute ed erano
state riscontrate.
- Prima ancora che
infondato, il rilievo - decisivo, a giudizio della convenuta- secondo cui
l’attore avrebbe sottoscritto un contratto di lavoro con una banca concorrente
ancora nell’ottobre 1991 quando egli era ancora formalmente dipendente della
convenuta, ciò che a suo dire giustificherebbe il licenziamento in tronco, è
irricevibile.
Questa tesi è stata in
effetti esposta per la prima volta, tardivamente, in sede conclusionale, ciò
che è proceduralmente inammissibile (Rep. 1980 p. 268,1982 p. 120, 1989
p. 110; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA 29 marzo
1993 in re T. SA/R. SA, 12 luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re R./P.,
2 novembre 1993 in re L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10 maggio 1994
in re A./B. e llcc., 16 gennaio 1997 in re B./K. S.n.c.).
È del resto tutt’altro che
certo che dalla deposizione del teste __________ secondo cui “ho saputo che
l’attore è stato licenziato in tronco dalla __________ dopo che ha firmato il
contratto con la mia banca” (p. 2) si possa concludere che l’attore avesse
sottoscritto il contratto con la banca concorrente prima di essere stato
licenziato e non piuttosto che il direttore di quest’ultima __________ sia
venuto a conoscenza del licenziamento in tronco unicamente dopo che l’attore
aveva sottoscritto il contratto con la sua banca. Tanto più che tale tesi non
ha trovato conferma in nessun altro atto istruttorio.
- Dovendosi con ciò
riconoscere il carattere ingiustificato del licenziamento significato
all’attore, è chiaro che allo stesso debbano essere versati il salario di
novembre e parzialmente quello di dicembre, la tredicesima e la quattordicesima
pro rata nonché un’indennità per licenziamento ingiustificato.
Non contestati in questa
sede nel loro ammontare, gli importi attribuiti all’attore dal Pretore a questo
titolo vengono senz’altro confermati.
- L’appellante contesta
invece il fatto di dover versare alla controparte un bonus di fr. 40’000.- per
l’attività da lui svolta nel 1991. A torto.
L’istruttoria di causa ha
innanzitutto permesso di accertare che la corresponsione di bonus ai dipendenti
costituiva una pratica ricorrente presso la convenuta e l’ammontare dello
stesso era deciso dalla banca a sua discrezione (teste __________ p. 2).
Provato è pure che la remunerazione dell’attore comprendeva pure il versamento
di tali bonus (teste __________, ad 9 p. 2).
Il fatto che nel 1990
all’attore sia stato comunicato che il bonus discrezionale di fr. 25’000.-
previsto annualmente dal contratto concluso nel 1988 d’ora in avanti sarebbe
stato compreso nel salario di base (doc. I) -che in effetti aumentava a fr.
188’000.- annui- non ha tuttavia impedito alla società di versare all’attore
ancora nel 1990 la somma di fr. 65’000.- (doc. I e L) a titolo di bonus per i
risultati da lui conseguiti nel 1990.
Ora, atteso che nel 1991
l’attore aveva senz’altro svolto un lavoro eccellente, aumentando il
portafoglio clienti -nonostante il calo evidenziato in ottobre- di quasi 13 mio
US$ (portandolo a oltre 102 mio US$, cfr. doc. 17), ben si può ritenere che
allo stesso, come l’anno precedente, sarebbe stata versata una gratifica, fors’anche
maggiore di quella elargita nel 1990.
- Nella sentenza il
Pretore ha ritenuto che l’attore potesse pure pretendere il controvalore di
1’500 azioni __________ (fr. 120’645.-) che gli erano state a suo tempo
promesse alle condizioni di cui al “__________ 1985”, il cui periodo di
restrizione sarebbe scaduto il 15 gennaio 1993: a suo giudizio, analogamente a
quanto valeva per le clausole di retrocessione, il periodo di restrizione non
poteva essere più lungo di 3 anni, per cui nel caso concreto lo stesso era da
considerarsi adempiuto.
La convenuta non ritiene
di dover versare tale somma, contestando sia la costruzione giuridica fatta
propria dal Pretore sia la sua legittimazione passiva.
7.1 Con quest’ultima
censura la convenuta afferma in sostanza che la richiesta del controvalore
delle azioni non andava formulata nei suoi confronti, ma semmai nei confronti
della __________ allora azionista della convenuta: la convenuta non avrebbe in
effetti fatto altro che comunicare alla controparte l’intenzione dell’azionista
di attribuire tali azioni, senza con ciò volersi essa stessa impegnare in tal
senso a titolo personale.
Contrariamente a quanto
ritenuto dal Pretore, l’esistenza di un caso di applicazione dell’art. 111 CO
non può essere confermata.
È innanzitutto chiaro che
nel doc. C la convenuta non ha garantito all’attore in alcun modo -né
l’applicazione del principio dell’affidamento permette di giungere a una
conclusione diversa- la prestazione delle azioni, ma si è limitata a precisare
che le stesse a determinate condizioni gli sarebbero state attribuite dalla sua
azionista.
Nessuna altra prova agli
atti è stata del resto in grado di confortare la tesi pretorile: i testi
__________ (p. 2) e __________ (p. 4) hanno invero precisato che la convenuta,
per tentare di scongiurare la partenza di funzionari verso altre banche, aveva
offerto -non sono tuttavia noti i dettagli di tali offerte- delle azioni della
casa madre __________, ma non è assolutamente provato se a quel momento essa
abbia eventualmente voluto impegnarsi a titolo personale e neppure se nel caso
dell’attore la convenuta abbia agito allo stesso modo, rispettivamente se le
modalità e le condizioni per l’attribuzione fossero identiche, tanto più che in
ogni caso le azioni oggetto di quelle offerte, diversamente dal caso che ci
occupa, erano unicamente quelle della __________; il teste __________ che pure
conferma come la rimessa delle azioni __________ facesse parte degli accordi
d’assunzione dell’attore (ad. 8 p. 3), non ha tuttavia precisato se la
convenuta si fosse personalmente resa garante nei confronti di controparte per
la consegna di tali azioni da parte dell’azionista.
In definitiva, se è vero -come
asserito dal primo giudice- che la volontà di obbligarsi ex art. 111 CO può
essere indiziata dall’interesse personale del promettente (Honsell/Vogt/ Wiegand,
op. cit., N. 8 ad art. 111 CO), è però altrettanto vero che quest’ultima, in
quanto semplice indizio, potrà concorrere a fondare il convincimento del
giudice unicamente in presenza di altre circostanze nella medesima direzione:
non essendo nella fattispecie il caso, se ne deve concludere per l’infondatezza
della pretesa formulata in applicazione dell’art. 111 CO.
7.2 In via abbondanziale,
con riferimento all’altra censura, si osserva che il principio secondo cui una
clausola di retrocessione non dovrebbe essere conclusa per più di 3 anni,
analogamente a quanto vale per il divieto di concorrenza, non è unanimemente
ammesso dalla dottrina, che anzi in proposito appare assai divisa (a favore: Rehbinder,
op. cit., N. 18 ad art. 322d CO; Brand/Dürr/Gutknecht/Platzer/Schnyder/Staempfli/
Wanner, Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, N. 36 ad art. 322d
CO; implicitamente Streiff/Von Känel, op. cit., N. 16 ad art. 322d CO;
contrari: Brühwiler, op. cit., N. 5 ad art. 322d CO con numerosi rif.; Staehelin,
Commentario zurighese, N. 25 ad art. 322d CO; Schweingruber, Kommentar zum
Arbeitsvertrag, p. 90).
Nel caso di specie la
situazione è poi ancora diversa, poiché non si tratta di appurare la validità
di una clausola di retrocessione, bensì di stabilire se all’attore debbano
essere assegnate la azioni che in base al “__________ 1985” gli sarebbero state
rimesse in proprietà se egli fosse risultato ancora alle dipendenze dalla banca
il 15 gennaio 1993 (cfr. doc. 2, in particolare la sezione 3.3 e doc. 3): in
altre parole mentre nel primo caso si discute se ed a quali condizioni una
gratifica già maturata e concessa debba essere restituita, nel secondo, quello
che qui interessa, le condizioni per l’assegnazione della gratifica non erano
ancora state adempiute.
Per liberare il campo da
possibili equivoci, va innanzitutto evidenziato che l’istruttoria ha provato
che una copia delle condizioni del “__________ 1985” era effettivamente stata
trasmessa all’attore, il quale ne ha quindi potuto prendere conoscenza: ne fa
stato da una parte l’affidavit del signor __________ (doc. 22) e dall’altra le
testimonianze __________ (ad 4 p. 5) e __________ (ad 8 p. 3).
In tali circostanze è
evidente che l’attore non possa in alcun modo pretendere la corresponsione
delle azioni rispettivamente del loro controvalore: da una parte infatti il
periodo di restrizione previsto per la loro assegnazione non era ancora venuto
a scadenza al momento del licenziamento e dall’altra alla convenuta non può
ragionevolmente essere rimproverato un abuso diritto, non potendosi ritenere
che il licenziamento sia stato notificato allo scopo di vanificare tale
pretesa, tanto più che quelle azioni non sarebbero divenute proprietà
dell’attore a breve termine bensì unicamente nel gennaio 1993 (cfr. sulla
tematica dell’abuso di diritto: Brühwiler, op. cit., ibidem; Streiff/Von
Känel, N. 6, 8 e 14 ad art. 322d CO: Brand/Dürr/ Gutknecht/Platzer/Schnyder/Staempfli/Wanner,
op. cit., N. 31 ad art. 322d CO). L’attribuzione di un importo pro rata temporis
è pure escluso, non risultando dagli atti di causa che le parti abbiano
pattuito tale eventualità (art. 322d cpv. 2 CO).
Che l’attore non avesse
diritto al controvalore delle azioni è del resto implicitamente ammesso dallo
stesso, allorché nel contratto di collaborazione esterna non ha minimamente
preteso che fosse previsto un risarcimento a suo favore per la mancata
assegnazione di tali azioni (i testi __________ ad 24 p. 4, e __________ ad 4
p. 9, confermano in proposito che le somme indicate nelle bozza del contratto
di collaborazione di cui al doc. HH nulla avevano a che vedere con la questione
delle azioni).
- L’appello è pertanto
parzialmente accolto nel senso che le pretese dell’attore vengono ridotte di
fr. 120’645.-, pari al valore delle azioni __________, ed ammonteranno così a
fr. 126’166.85 più interessi.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 marzo
1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
sentenza 24 febbraio 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è
così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta.
La
__________, è condannata a versare al __________ di fr. 126’166.85 oltre
interessi al 5% a decorrere dal 15 novembre 1991.
- La
tassa di giustizia in fr. 12’000.- e le spese in fr. 570.-, unitamente a quelle
di perizia di fr. 620.-, da anticiparsi come di rito dalla parte attrice,
restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono poste a carico della
convenuta. A quest’ultima l’attore rifonderà fr. 12’000.- a titolo di
ripetibili parziali.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
3’450.--
b) spese
fr. 50.--
Totale
fr. 3’500.--
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico
della parte appellata, compensate le ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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