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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.6
Data decisione, Autorità:
08.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00006
Lugano
8 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari CL. 96.61 della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna,
promossa con istanza 19 agosto 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19’7678.--
oltre interessi;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 24 dicembre 1997 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 7
gennaio 1998 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni 21 gennaio 1998 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
è stata assunta dal convenuto dal 23 marzo 1995 per lavorare in qualità di barmaid
presso il locale “__________ ” di __________.
Il
19 maggio 1995 le è stato significato il licenziamento per il termine del 30
giugno.
B. Con
l’istanza in rassegna essa sostiene di essere stata licenziata in periodo
inopportuno, in quanto in stato di gravidanza, con il risultato della nullità
dell’atto.
Essa
avrebbe tempestivamente offerto al datore di riprendere il lavoro, ottenendo il
di lui rifiuto.
Ne
conseguirebbe il suo diritto al salario contrattuale in misura di fr. 18’200.--
per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 15 gennaio 1996, e di fr.
1’568.-- per le tre settimane successive al parto.
All’udienza
di discussione del 28 novembre 1996 il convenuto si è opposto all’istanza,
sostenendo di non avere saputo della gravidanza della dipendente al momento del
licenziamento, provvedimento che la dipendente avrebbe comunque accettato dopo
avere lavorato senza un valido permesso. Solo dopo quasi un mese essa avrebbe sollevato
delle contestazioni, al che il convenuto le avrebbe proposto un posto di
barista al ristorante e pizzeria “__________ ”, proposta tuttavia rifiutata
dall’istante, così che l’avvalersi in siffatte circostanze della protezione
contro il licenziamento rivestirebbe in definitiva carattere abusivo.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato la nullità del licenziamento
pronunciato durante la gravidanza della dipendente, e questo senza riguardo per
l’eventuale ignoranza della circostanza da parte del datore di lavoro.
Non
potendosi ritenere l’accettazione da parte dell’istante del licenziamento così
pronunciato, e non potendosi neppure imputare all’istante la mancata
accettazione della proposta di impiego alternativo fattale dal convenuto, l’istanza
sarebbe da accogliere integralmente.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile
nel senso di respingere l’istanza- e di quelle della resistente -che conclude
per la reiezione del gravame- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Non
vi è a questo stadio della causa una reale contestazione del fatto che il
licenziamento pronunciato dal convenuto il 19 maggio 1995 è di principio nullo
ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lit. c CO in conseguenza della gravidanza
dell’istante.
-
Il
convenuto, nondimeno, si oppone alla pretesa salariale dell’istante asserendo
anche in questa sede l’avvenuta accettazione da parte dell’istante
dell’intempestiva disdetta, il che equivale in sostanza ad affermare
l’esistenza di un accordo tra le parti per la cessazione anticipata al termine
indicato nella disdetta degli effetti del contratto di lavoro.
Va
in primo luogo dato atto al convenuto del fatto che un simile accordo non è a
priori incompatibile con la norma di protezione della dipendente di cui all’art.
336c cpv. 1 lit. c CO (DTF 118 II 58 e segg., in particolare il consid.
2a a pag. 60; II CCA 6 luglio 1994 in re C./N. AG).
Esso
può di contro risultare inconciliabile con l’art. 341 cpv. 1 CO, che vieta al
lavoratore di rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della
legge -come è il caso per l’art. 336c CO per effetto dell’art. 362 cpv. 1 CO- o
di un contratto collettivo durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo
alla sua fine, ritenuto comunque che nella nozione di rinuncia ai sensi di
questa norma non ricade l’accordo tra le parti contrattuali, nella misura in
cui esso comporti delle concessioni reciproche ed assuma pertanto il carattere di
una vera e propria transazione (II CCA citata, consid. 1.2).
Nel
caso in esame il convenuto si limita ad addurre l’esistenza di un consenso
della dipendente alla disdetta da lui notificata (memoriale di risposta, punto
2.2) e a sostenere che essa il 6 giugno 1995 avrebbe chiesto se poteva lasciare
il posto di lavoro prima della fine del mese, ma né dagli atti e neppure dalle
affermazioni del convenuto risulta se tale proposta sia stata accettata e se di
conseguenza l’istante abbia effettivamente cessato il lavoro prima della fine
del periodo di disdetta (non conclusive in proposito le deposizioni __________
e __________; in senso contrario: doc. D).
Se
ne deve concludere che i termini dell’accordo invocato dal convenuto sarebbero
in definitiva quelli di un’unilaterale rinuncia da parte dell’istante ai
diritti a lei conferiti dall’art. 336c CO e della supina accettazione della
disdetta contraria a quel disposto di legge, senza alcuna contropartita a
favore della dipendente, così che tale accordo, quand’anche non lesivo dell’art.
336c CO, viola l’art. 341 CO e deve per questo motivo essere ritenuto
inefficace.
- L’art.
324 CO stabilisce che se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la
prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione del lavoro,
egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba
prestare ulteriormente il suo lavoro (cpv. 1). Il lavoratore deve tuttavia
lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza
dell’impedimento al lavoro, quanto ha guadagnato con altro lavoro o ha omesso
intenzionalmente di guadagnare (cpv. 2).
3.1 La
norma è direttamente applicabile al caso in questione alla luce del
comportamento del convenuto, che ha ingiustificatamente impedito alla
dipendente di fornire la prestazione lavorativa nonostante la di lei
disponibilità e capacità, e la sua applicazione conduce, secondo il citato art.
324 cpv. 1 CO, al risultato -ritenuto dal Pretore- dell’integrale obbligo al
pagamento del salario durante il periodo in questione.
Tale
soluzione può comunque essere adottata, come si è visto, solo nella misura in
cui il datore di lavoro non riesce a fornire la prova di un eventuale guadagno
altrimenti conseguito dalla dipendente, o della sua omissione al conseguimento
di tale guadagno, ed è a ben vedere in quest’ultimo senso che va intesa la
generica censura del convenuto di abuso di diritto.
3.2 Dalla
sentenza impugnata risulta che il convenuto ha offerto all’istante una
possibilità di lavoro alternativo quale barista del ristorante sito sopra il
locale notturno contro un salario di fr. 268.-- netti inferiore di quello
percepito in discoteca a fronte di un orario ridotto di 2 o 3 ore settimanali,
e questo a far tempo dal 1° agosto 1995.
Il
Pretore ha ritenuto che non vi fosse per l’istante l’obbligo di accettare
questa offerta, con giudizio che non può essere condiviso, dovendosi al
contrario ritenere che con il proprio rifiuto la convenuta abbia
intenzionalmente omesso di dar seguito ad una più che ragionevole offerta di
guadagno, che le deve di conseguenza essere integralmente imputata.
3.3 Di
conseguenza il convenuto va astretto al pagamento dell’integrale salario del
mese di luglio (fr. 2’800.-- netti), al pagamento della differenza di fr.
268.-- netti mensili per il periodo agosto 1995 - metà gennaio 1996
(complessivamente fr. 1’474.--), e all’80% del salario pieno per il periodo di
malattia di 3 settimane dopo il parto (fr. 1’568.--), così come richiesto
dall’istante e compreso nei limiti di cui all’art. 324a cpv. 2 CO.
Il
credito totale dell’istante è perciò di fr. 5’842.--.
Gli
interessi al 5% decorrono dalla data indicata dal Pretore, rimasta incontestata.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
7 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 dicembre 1997 della Pretura di Locarno-Campagna è
riformata nel modo seguente:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________ __________, fr. 5’842.-- oltre interessi al
5% dal 14 agosto 1996.
- Non
si prelevano tasse o spese.
L’istante
rifonderà al convenuto fr. 700.-- per parte di ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
L’istante
rifonderà al convenuto fr. 500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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