AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.57
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00057
Lugano
6 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00299 (già 12'624) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord-
promossa con petizione 15 marzo 1995 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 48’588.90
oltre interessi;
domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore, con sentenza 4 febbraio 1998, ha accolto per fr. 31’472.- più interessi,
ordinando nel contempo l’intersecazione di alcune espressioni contenute
nell’allegato responsivo;
appellante
il convenuto, con atto di appello 26 febbraio 1998, con cui ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e l’istanza
di intersecazione; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
appellante
adesivamente l’attore, con atto ricorsuale 16 aprile 1998, con cui ha chiesto
la reiezione del gravame di parte avversa e l’accoglimento del proprio nel
senso di accogliere la petizione per fr. 48’042.90, protestando spese e
ripetibili;
mentre
con osservazioni 28 maggio 1998 parte convenuta ha postulato la reiezione
dell’appello adesivo con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1994
__________ ha incaricato l’ing. __________ di eseguire i calcoli statici, di
allestire i piani esecutivi e la domanda di costruzione, di elaborare ed
esaminare le offerte nonché di occuparsi della direzione dei lavori inerenti
all’ampliamento del “__________ ” a __________ La mercede a favore del
professionista è stata verbalmente fissata in ragione del 12.5% della somma
delle fatture scontate degli artigiani.
Il mancato pagamento delle
spettanze dell’ingegnere ha dato origine alla presente causa.
B. Con la petizione l’ing__________
ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 48’588.90, ovvero
della mercede dovuta secondo le norme SIA.
A suo parere, controparte
non potrebbe più pretendere che la stessa sia calcolata secondo le modalità
inizialmente concordate, quella pattuizione, che in realtà costituiva una
“riduzione di cortesia”, essendo in effetti decaduta in conseguenza del mancato
pagamento della fattura.
C. Con la risposta di
causa il convenuto si è integralmente opposto alla petizione. Egli conferma la
pattuizione iniziale di una mercede in ragione del 12.5% del valore delle opere
eseguite, ma contesta che si sia trattato di uno sconto che decadrebbe in assenza
di un puntuale pagamento nei termini concordati. Nemmeno la somma di fr.
31’216.50, che sarebbe dovuta in virtù di quella pattuizione, sarebbe comunque
dovuta: innanzitutto egli contesta che i lavori degli artigiani su cui
applicare la percentuale ammontino effettivamente a fr. 249’732.-, come
indicato dalla controparte; contestato è pure che le prestazioni dell’attore
siano state tempestive ed ineccepibili; in ogni caso l’onorario a favore di
quest’ultimo andava ridotto dal 12.5% al 9% per il fatto che l’attore aveva
svolto solo in minima parte la direzione lavori.
D. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 31’472.- più
interessi, ordinando nel contempo l’intersecazione di alcune espressioni
contenute nell’allegato responsivo.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto escluso che la pattuizione iniziale costituisse uno sconto e
che la sua applicazione fosse perciò vincolata al pagamento tempestivo della
fattura: stante un valore delle opere eseguite di fr. 251’778.-, la mercede
dovuta ammontava pertanto a fr. 31’472.-, importo che non era soggetto a
riduzione alcuna, non essendo provato che la direzione dei lavori da parte
dell’attore fosse stata carente.
E. Con l’appello il
convenuto auspica la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere sia
la petizione, sia l’istanza di intersecazione.
A suo giudizio, nel caso
di specie l’attore non potrebbe in realtà pretendere alcunché: innanzitutto
controparte non avrebbe per nulla provato che le fatture degli artigiani
ammontassero effettivamente a fr. 251’778.-; del resto, non avendo l’attore
inoltrato l’allegato di replica, dal profilo processuale già se ne doveva
concludere che le contestazioni sollevate in sede di risposta erano da
considerarsi incontestate e perciò ammesse. In ogni caso, il giudizio pretorile
che aveva escluso una riduzione della mercede segnatamente per il fatto che la
direzione dei lavori non fosse carente, era errato ed andava rivisto.
F. Con l’appello adesivo
l’attore chiede a sua volta la riforma del primo giudizio nel senso di
accogliere la petizione per fr. 48’042.90.
L’attore ripropone la tesi
secondo cui la pattuizione iniziale costituirebbe un semplice sconto e sarebbe
perciò decaduta in assenza di un tempestivo pagamento della fattura, ciò che in
definitiva imponeva di attribuirgli la mercede calcolata secondo le norme SIA,
la cui applicazione -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- non poteva
essere messa in discussione.
G. Delle osservazioni
con cui l’attore ha postulato la reiezione dell’appello principale e il
convenuto si è opposto all’appello adesivo si dirà, se necessario, nei prossimi
considerandi.
Considerando
in diritto
- In questa sede le
parti ripropongono buona parte delle tesi di fatto e di diritto già esposte
davanti al primo giudice.
Per mantenere una certa
logica discorsiva, appare opportuno anticipare il giudizio sull’appello
adesivo.
quo all’appello adesivo
- L’attore torna ad
affermare che la pattuizione iniziale di una mercede pari al 12.5% delle
fatture scontate degli artigiani costituiva in realtà un semplice sconto
sull’onorario dovuto in base alle norme SIA, con la conseguenza che il mancato
pagamento della fattura la rendeva senz’altro caduca.
La censura è manifestamente
infondata.
2.1 La dottrina e la
giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è innanzitutto lo
“sconto” vero e proprio (“Skonto”) che consiste in una riduzione percentuale
della retribuzione che l’appaltatore concede al committente per incentivarlo ad
un rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto “ribasso” (“Rabatt”) che
al contrario è una semplice riduzione della mercede non connessa ad un
pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, Der
Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess,
8. ed., Düsseldorf 1996, N. 1277). La differenziazione tra i due istituti è
importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al
committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., N. 1237; DTF
118 II 64; IICCA 3 gennaio 1994 in re R. S.n.c./B.B. SA, 23 febbraio
1994 in re P./B., 27 gennaio 1995 in re O. SA/T.), ma non quello al ribasso (IICCA
11 marzo 1998 in re R./F.).
Atteso che il termine
“sconto” è spesso usato dalle parti impropriamente, l’esatta qualifica
giuridica della riduzione della mercede concessa deve essere appurata mediante
interpretazione (Gauch, op. cit., N. 1244; sentenza DTF citata; IICCA
11 marzo 1998 in re R./F.).
2.2 Nel caso di specie non
risulta in alcun modo che l’applicazione della percentuale del 12.5% fosse
condizionata dal tempestivo pagamento della fattura (alla luce della risposta
n. 7 dell’interrogatorio formale dell’attore, ove si parla di una semplice
“speranza di un puntuale pagamento” e soprattutto della risposta n. 10, ove
l’attore afferma che la condizione di un pagamento tempestivo era unicamente
“implicita ed ovvia sin dall’inizio”, la risposta n. 2 concludente per
l’esistenza di tale condizione risulta tutt’altro che attendibile), il fatto
che a giudizio dell’attore il pagamento tempestivo delle sue spettanze potesse
essere ovvio o implicito rispettivamente che il convenuto glielo avesse
garantito (“__________aveva assicurato prima dell’inizio dei lavori, ma dopo la
progettazione, un pagamento tempestivo degli stessi”, teste __________) non
potendo evidentemente ancora significare, in assenza di altri riscontri agli
atti, che il mancato pagamento nei termini comportasse senz’altro la caducità
di quell’accordo.
Altre circostanze
escludono, a giudizio della scrivente Camera, che ci si trovi in presenza di
uno sconto condizionato ad un tempestivo pagamento: intanto si osserva che né
la fattura (doc. I), né il primo richiamo di pagamento (doc. N), allestiti
dallo stesso attore in tempi non sospetti, menzionano tale circostanza; appare
inoltre francamente esagerata e sicuramente non consona all’uso commerciale la
concessione ad un cliente, seppur di lunga data, di uno sconto di oltre il 35%
(fr. 31.216.50 invece di fr. 48’588.90), con una riduzione della mercede dovuta
di ben fr. 17’372.40, il tutto al solo scopo di incentivare un rapido pagamento
della fattura; non va del resto neppure dimenticato che mai, prima dello
scritto di cui al doc. P, l’attore aveva accennato all’eventuale caducità
dell’accordo iniziale ed alla possibilità di fatturare le sue prestazioni in
base alle norme SIA.
- Quanto a
quest’ultimo aspetto, cioè all’esistenza di un eventuale accordo in merito alla
fatturazione secondo le norme SIA -che avrebbe portato ad una mercede di fr.
48’042.90- va rilevato che, pur essendo senz’altro vero che l’applicabilità
delle norme SIA può essere pattuita anche in forma tacita, oppure tramite
assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne prenda concretamente
conoscenza o ne comprenda la portata (DTF 107 II 178; IICCA 23
agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re M./M., 11
marzo 1998 in re R./F., 8 aprile 1998 in re A. SA/K.), nel caso di specie,
pacifica l’inesistenza di un esplicito accordo tra le parti in tal senso,
l’attore non ha assolutamente indicato in base a quali circostanze oggettive si
potesse presumere una loro tacita assunzione, non bastando al proposito il solo
fatto che egli fosse membro della SIA (doc. Q; interrogatorio formale risposta
n. 9), rispettivamente non essendo vero che in presenza di un mandato ad un
tale professionista la loro applicazione sia ovvia o scontata (interrogatorio
formale risposta n. 9; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo
1995, N. 63); nemmeno il fatto che il convenuto fosse stato più volte attivo
nel campo dell’imprenditoria giustifica l’applicazione delle norme SIA, non
essendo stato provato che in quelle occasioni la fatturazione delle prestazioni
degli ingegneri e degli architetti sia in concreto avvenuta in base a queste
norme.
In definitiva l’assenza di
qualsiasi riferimento alle norme SIA nella richiesta di acconto (doc. L), nella
fattura (doc. I) e nel primo richiamo (doc. N), ove per contro la mercede era
calcolata secondo tutt’altri criteri, porta senz’altro a concludere per
l’inapplicabilità delle norme SIA.
- Ne discende la
reiezione dell’appello adesivo, con l’accollo all’attore di tassa di giustizia,
spese e ripetibili.
quo all’appello
principale
- Il convenuto ritiene
innanzitutto che il mancato allestimento della replica da parte dell’attore
implicherebbe dal profilo procedurale l’implicita ammissione delle
considerazioni esposte in risposta, ciò che imporrebbe senz’altro di respingere
la petizione.
Il rilievo è manifestamente
infondato.
Questa Camera ha infatti
più volte ribadito che dalla mancata presentazione della replica, allegato alla
cui introduzione non sussiste obbligo per la parte procedente, non può essere
dedotta l’ammissione dei fatti addotti con la risposta e delle domande ivi
formulate, con il che il convenuto rimane anche in tale evenienza gravato del
pieno onere della prova per quanto da lui sostenuto in risposta (Rep.
1995 p. 233; IICCA 1 aprile 1994 in re G. SA/M. SA, 10 giugno 1994 in re
T./R. SA in liq., 22 agosto 1995 in re J./C.L., 8 maggio 1996 in re D./T., 30
settembre 1996 in re V./S.).
- Pure infondata è la
censura secondo cui la petizione avrebbe dovuto essere respinta in quanto
l’attore non aveva provato, pur a fronte di una valida contestazione,
l’ammontare delle fatture degli artigiani di fr. 251’778.- su cui andava
applicata la percentuale del 12.5%.
Che le fatture ammontino
effettivamente a fr. 251’778.- è stato chiaramente provato sia dall’attore
stesso (il quale nel corso del suo interrogatorio formale (ad 3) ha specificato
che esse erano addirittura superiori ed “assommano a fr. 254’833.60“), sia dal
teste __________ (che ricorda come tali somme siano state discusse e in seguito
concordate con il convenuto), sia infine dalle fatture medesime allegate sub
doc. P.
La censura secondo cui per
alcuni importi (fr. 6’500.- per piastrelle e fr. 39’000.- per impianto aria
condizionata) non vi sarebbe la fattura vera a propria, bensì una semplice
dichiarazione dell’attore attestante che la relativa spesa era stata effettuata
direttamente dal convenuto (il quale aveva provveduto a comunicargliela), non è
stata sollevata negli allegati preliminari, ed è irricevibile in questa sede (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC): essa è comunque ampiamente infondata anche nel merito
sia per il fatto che anche queste somme, come detto, sono state a suo tempo
concordate con il convenuto (teste __________), sia per il fatto che il
convenuto ha omesso di contestare a tempo debito la relativa dichiarazione contenuta
nel doc. P.
Parimenti irricevibile,
siccome non evidenziata in sede di risposta, è la contestazione in merito alla
fatture __________ A: in ogni caso il fatto che vi siano 2 fatture con la
medesima data, con importi diversi, sia pure riferite ad un medesimo numero di
liquidazione (doc. P n. 12 e 12a), non comporta ancora l’inattendibilità o
l’infondatezza delle stesse, che evidentemente si riferiscono, come indicato
dall’attore nel doc. P -e non contestato a suo tempo dal convenuto- ad
interventi diversi (opere da elettricista rispettivamente opere da
elettricista, aggiunte).
La contestazione e le
conclusioni che non vuol trarre il convenuto sono poi al limite della buona
fede processuale poichè, avendo lui provveduto a pagare gli artigiani, gli sarebbbe
stato facile - e corretto - sostanziare la contestazione e dimostrare quanto
aveva effettivamente versato.
- Nemmeno può essere
ammessa una riduzione della mercede in considerazione di una presunta carenza
nella direzione dei lavori.
L’istruttoria ha infatti
permesso di accertare che la direzione dei lavori è avvenuta in modo del tutto
corretto, tant’è che il rappresentante dell’impresa di costruzioni non ha
lamentato né grossi problemi, né ritardi particolari (teste __________) ed anzi
lo stesso convenuto si è dimostrato a suo tempo soddisfatto del lavoro svolto,
tant’è che consegnata l’opera si è provveduto a festeggiare tuttti assieme
(teste __________).
La direzione dei lavori è
stata di fatto affidata all’arch. __________ contitolare dello studio
dell’attore (“mi sono occupato della progettazione e della DL relative
all’ampliamento bar-discoteca nello stabile in contestazione”... “la mia
frequentazione dipendeva dalle necessità dello stesso. In media mi sono recato
più di una volta alla settimana a visitare il cantiere. Mi sono incontrato
talvolta con vari artigiani sul cantiere o anche con tecnici delle varie ditte.
Il tutto a dipendenza dei lavori”, teste __________ “l’arch. __________ ...
seguiva in maggior misura la prosecuzione dei lavori” e ancora “quando si
poneva la necessità, l’architetto __________ era sempre disponibile”, teste
__________e), ritenuto inoltre che anche l’attore si era talora presentato in
cantiere (“durante questi lavori l’ing. __________ penso si sia recato quotidianamente
sul cantiere. Si tratta di una mia supposizione poiché l’ingegnere è solito
visitare ogni giorno i suoi cantieri”, teste __________; “durante la
costruzione io ho avuto modo di vedere sul cantiere ... l’ingegnere __________
soprattutto in relazione a problemi statici”, teste __________).
Il fatto che il convenuto
sia stato a sua volta presente in cantiere quasi quotidianamente (teste
__________ e __________) non comporta una riduzione della mercede dovuta al
professionista, essendo stato provato che tale circostanza era stata a suo
tempo considerata per la quantificazione della mercede dovuta all’attore (il
teste __________, presente al momento della pattuizione, ha infatti precisato
che “inoltre riconoscevamo a __________ una partecipazione alla DL”).
- Con il gravame il
convenuto contesta infine l’accoglimento parziale da parte del Pretore
dell’istanza di intersecazione presentata dalla controparte con riferimento ad
alcune espressioni contenute nell’allegato responsivo.
La censura è ancora una
volta infondata.
Le seguenti espressioni
“... conferma dell’immagine che egli (n.d.r. il convenuto) s’è fatto
dell’attore, nonché ulteriore conferma dell’inqualificabile comportamento
ch’egli suole assumere negli affari, ... perfetta immagine morale ed
intellettuale dell’attore, ... persona poco astuta, ... volgare tentativo a
buon mercato, posto in atto con povertà di spirito”, definite del resto “poco
opportune” dallo stesso convenuto (appello p. 11), appaiono in effetti
inutilmente polemiche ed ingiuriose nei confronti della controparte, in quanto
oltretutto non sembrano riferirsi unicamente al comportamento da questi tenuto
nella fattispecie, ma esposte con una connotazione più generale, senza invero
che tali critiche siano in concreto verificabili.
- Ne discende la
reiezione dell’appello.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26
febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
980.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
1’000.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 1’500.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo
16 aprile 1998 dell’ing. __________ è respinto.
IV. Le spese della
procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
480.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
500.-
da anticiparsi
dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 600.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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