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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.51
Data decisione, Autorità:
22.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00051
Lugano
22 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa OA.98.21 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 26 gennaio 1998 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 80’000.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;
E ora sulla
domanda cautelare pedissequa alla petizione chiedente:
-
E’
dato ordine alla __________ di __________ e alla posta di __________ bloccare
tutti i conti intestati a __________.
-
Nella
misura in cui la __________ non ha ancora proceduto al pagamento del
risarcimento, il credito di __________o è sequestrato e dovrà rimanere nelle
mani dell’assicuratrice.
Domanda accolta
dal Pretore con decreto 10 febbraio 1998;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 20 febbraio 1998 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda cautelare;
Appello sul quale
l’attore non si è espresso.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto affermato in petizione, le parti -l’attore acquirente e il convenuto
venditore- hanno stipulato un contratto preliminare circa la vendita
dell’inventario del __________ al prezzo di fr. 80’000.--, regolarmente pagato
dall’attore.
Egli
non avrebbe tuttavia potuto prendere possesso dell’esercizio pubblico: il contratto
di locazione non sarebbe più in essere e addirittura l’immobile sarebbe stato
venduto all’asta e aggiudicato a una nuova proprietaria, parte del mobilio non
sarebbe stata di proprietà del venditore, e parte dello stesso sarebbe stata
nel frattempo rubata.
Per
questi motivi il contratto di vendita sarebbe annullabile per errore essenziale
o dolo del venditore, e nelle concrete circostanze si giustificherebbe inoltre
l’adozione di provvedimenti cautelari in garanzia della pretesa dell’attore per
il motivo che il convenuto, che avrebbe agito in maniera fraudolenta, avrebbe
espresso l’intenzione di tornare definitivamente in __________.
B. Il
Pretore ha citato le parti all’udienza del 10 febbraio 1998 per la discussione
della domanda cautelare, udienza alla quale è comparso unicamente l’attore.
Il
medesimo 10 febbraio 1998 il Pretore ha decretato le richieste misure
cautelari.
C. Con
l’appello in rassegna il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile
nel senso di respingere la domanda cautelare.
Il
decreto impugnato violerebbe il principio della forza derogatoria del diritto
federale, non essendo ammissibile che il diritto cantonale preveda
provvedimenti cautelari riguardanti crediti pecuniari.
Farebbero
inoltre difetto i requisiti dell’urgenza e della tempestività della domanda.
D. L’attore
non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
- Per
l’art. 376 CPC provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice, su istanza di
parte, quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle
vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole (Rep. 1991, pag.
411).
Secondo
la legge e la giurisprudenza due sono i requisiti essenziali che devono essere
adempiuti perché si possano ordinare provvedimenti cautelari: l’urgenza e il
notevole pregiudizio (Rep. 1975, pag. 253). La ricorrenza di tali
requisiti deve essere esaminata d’ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
376, n. 4).
L’estremo
dell’urgenza è dato soltanto quando esista un’impellente necessità di togliere
gravi inconvenienti la cui persistenza durante lo svolgimento della causa di
merito potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più o
difficilmente ricostruibile a causa ultimata (Rep. 1949, pag. 350; 1975,
pag. 253).
Il
requisito del notevole pregiudizio è realizzato allorché dal ritardo a
procedere potrebbe derivare all’interessato un danno grave, imminente,
difficilmente riparabile (Rep. 1934, pag. 372; 1949, pag. 350; 1983,
pag. 273).
E’
del resto pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda
provvisionale, il giudice deve esaminare i motivi di merito della controversia
addotti dalla parte istante e riconoscerne l’apparente fondatezza (Rep.
1949, pag. 350).
Di
conseguenza, una misura cautelare non può essere decretata se l’azione di
merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto
infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma
l’aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno
il cosiddetto “fumus boni iuris”, ossia la parvenza del buon fondamento
dell’azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo accertamento
viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera apparenza,
prescindendo forzatamente -poiché un provvedimento cautelare non può né deve
rappresentare un’anticipazione del giudizio di merito- da un giudizio
esauriente e definitivo, che va pronunciato solo dopo l’assunzione di tutte le
prove e alla fine di un processo svoltosi regolarmente (Rep. 1975, pag.
253). L’ammissione della parvenza di buon diritto non comporta la prova che
l’azione abbia fondamento: occorre e basta che la possibilità di esito
favorevole sia resa verosimile, senza peraltro che a tale requisito vengano
poste esigenze troppo severe sotto pena di cadere nel diniego di giustizia
formale (DTF 97 I 486; Rep. 1991, pag. 411; II CCA 28
luglio 1995 in re A. SA/S., 17 aprile 1992 in re A./B. e G.).
- Per
quanto riguarda l’oggetto dei provvedimenti cautelari, vige il principio, che
discende dal principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp.
trans. Cost), secondo cui non è permesso ottenere garanzie di natura
provvisionale in cause per il riconoscimento di debiti pecuniari (DTF
108 II 182 e riferimenti; Rep. 1988, pag. 290; Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 376, n. 10), trattandosi di materia esaustivamente
regolata dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (art. 38 cpv. 1
LEF, immutato anche dopo il 1° gennaio 1997).
Proprio
questo, ovvero la garanzia del pagamento del credito dedotto in causa, era, per
sua stessa ammissione, lo scopo del provvedimento richiesto dall’attore
(esplicito: petizione, pag. 8 “per evitare il pericolo che non rimanga sostanza
alcuna per soddisfare l’attore in caso di accoglimento della petizione”) -provvedimento
che del resto per sua natura non si presta a servire una diversa finalità- così
che lo stesso deve per questo solo motivo essere dichiarato illegittimo.
Ne
seguono, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame e la riforma del
giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza cautelare.
Al
convenuto, che non ha partecipato a quella procedura, non si attribuiscono
tuttavia ripetibili di prima sede.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili della procedura di appello seguono la
soccombenza dell’attore (art. 148 CPC);
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
20 febbraio 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 10 febbraio 1998 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformato nel modo seguente:
-
La domanda cautelare 26 gennaio 1998 di
__________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 80.-- sono a carico
dell’attore.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr.
600.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, che rifonderà a
controparte fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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