AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1998.48
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00048
Lugano
14 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Epiney-Colombo (quest'ultima in sostituzione del giudice Zali,
assente)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa civile a procedura ordinaria, promossa con petizione
27 febbraio 1990 da
rappr.
__________ o
contro
__________ e ora i suoi eredi __________ __________ (ora
__________ e ____________________, __________ e per essi l'esecutore
testamentario, avv. __________
intesa
ad ottenere dalla parte convenuta il pagamento della somma di fr. 150'000.-
oltre accessori;
domanda
accolta dal Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, con sentenza 29 gennaio
1998;
appellante
l'esecutore testamentario nella successione di __________ e __________ già in
__________ che, con atto ricorsuale 16 febbraio 1998, postula la riforma del
giudizio pretorile e con essa la reiezione della petizione;
lette le
osservazioni dell'attore, nonché gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto e in
diritto
-
Con
atto pubblico del notaio __________ di data 2 dicembre 1988, il dott.
__________ aveva concesso alla __________, un diritto di compera -cedibile e
trasmissibile- sulla part. n. 410 di __________ su cui sorge un palazzo di più
piani. Il diritto di compera era stato concesso fino al successivo 28 febbraio,
mentre il prezzo della contrattazione era stato fissato in fr. 3'000'000.- di
cui fr. 100'000.- quali caparra e pena di recesso. Il rogito fu sottoscritto
nell'abitazione dell'anziano proprietario del fondo, alla presenza della moglie
__________ -che l'aveva sottoscritto per consenso- dei signori __________ e
__________ come organi della __________, e di __________ nella veste di
intermediario.
-
Alla
scadenza il diritto di compera non fu esercitato dall'avente diritto, né fu da
essa ceduto ad altri. Per contro, successivamente, per i rogiti del notaio
__________, furono conclusi i seguenti negozi:
-
convenzione
matrimoniale fra i coniugi __________ (22 marzo 1989) con cui il mappale 410
veniva loro intestato in comproprietà e parti uguali (doc. E);
-
contratti
di donazione (30 marzo 1989) in base ai quali i coniugi __________ cedevano il
mappale in esame a 3 dei loro figli -__________ __________ e __________ a- a
titolo di anticipo ereditario (doc. F);
-
contratto
di compravendita (18 aprile 1989) con cui i comproprietari alienavano il bene
immobile, ovvero lo vendevano a __________ e __________ di __________a,
riservandosi un diritto di prelazione. Il prezzo pattuito è stato di fr.
3'725'000.- (doc. G).
-
L'attore
è genero di __________, essendo coniugato con sua figlia __________ Persona di
esperienza nel settore finanziario e immobiliare, sostiene di aver assistito e
consigliato il suocero nelle trattative per la vendita del fondo; in
particolare assume di aver versato a __________ la somma di fr. 150'000.-
perché rinunciasse alla cessione del diritto di compera a terzi, in concreto ai
signori __________ ciò che avrebbe poi permesso l'alienazione diretta alle
stesse persone per un prezzo notevolmente maggiore. La somma litigiosa si
compone dell'equivalente della pena di recesso, versata dalla società al signor
__________, e di fr. 50'000.- quale ulteriore indennizzo per spese e incomodi;
poiché egli ha sborsato l'importo personalmente, ma per conto e nell'interesse
esclusivo del suocero, gliene richiede la rifusione. In diritto __________
fonda la sua pretesa sul rapporto di mandato conferitogli dal suocero, ovvero
di trattare la vendita del fondo: la spesa affrontata da lui nell'esclusivo
interesse del mandante dev'essergli pertanto rifusa.
-
Con
la sentenza impugnata, il pretore ha accolto la petizione. Ha accertato
anzitutto che l'attore ha sempre agito per conto del dott. __________ per cui i
suoi eredi devono far fronte alle conseguenze degli atti compiuti dal primo;
inoltre, ha considerato l'avvenuto pagamento di fr. 150'000.- da parte
dell'attore come mezzo idoneo per evitare la cessione del diritto di compera e
quindi per favorire una vendita più vantaggiosa dell'oggetto immobiliare.
-
Con
l'appello in esame l'esecutore testamentario delle successioni __________ e
__________ ripresenta le tesi sostenute in prima sede. Contesta che l'attore
abbia agito in nome e per conto del suocero, sostenendo che le testimonianze
raccolte al proposito sono tutte riferite al momento della pattuizione del
diritto di compera, ma non possono essere interpretate come la concessione di
una procura generale. Contesta anche che l'attore abbia agito nell'interesse
del suocero: il diritto di compera infatti, al momento della sua scadenza, era
ancora carente dell'annotazione a Registro fondiario, per cui l'intervento del
signor __________ presso la __________ affinché rinunciasse alla cessione del
medesimo diritto non trova giustificazione; di conseguenza, il versamento
dell'importo di fr. 150'000.- non si colloca nel contesto dei rapporti inerenti
alla vendita del fondo __________
Sostiene
da ultimo che, ancorché nell'ambito del mandato, il mandatario deve godere di
un'esplicita autorizzazione per concludere determinate operazioni: per contro,
in vista del versamento della somma di fr. 150'000.-, l'attore nemmeno avrebbe
informato il suo preteso mandante.
Delle
osservazioni di controparte si dirà, se necessario, nel seguito.
- Nell'odiosa
vicenda in esame -già solo per i rapporti di parentela correnti fra le parti-
la tesi fattuale dei convenuti è rimasta provata solo in misura ridotta, onde è
necessario prescindere da illazioni e coincidenze e, per contro, considerare le
prove così come assunte nel processo.
In
particolare, il fatto che la società __________ sia stata amministrata
dall'attore fino a pochi giorni prima della pattuizione del diritto di compera
(circostanza che i convenuti sostengono essere stata ignorata dal signor
__________) non può rivestire significato particolare; la stessa parte
__________ non si spinge fino a formulare ipotesi alcuna, mentre l'istruttoria
conferma semplicemente l'esistenza di ottimi rapporti fra l'attore e i nuovi
azionisti, nonché la circostanza che -avvenuta la cessione del pacchetto
azionario- __________ non ebbe più alcun interesse personale nella società
(testi __________ e __________). Tanto meno sono presenti indizi riguardanti
una causa diversa da quella addotta dall'attore per giustificare il versamento
della somma di fr. 150'000.- alla __________: anzi, le prove assunte convergono
a sostegno della tesi di __________ (testi __________ __________ e __________).
La
pretesa inutilità del versamento, avvenuto -secondo il primo giudice- affinché
__________ desistesse dal cedere il diritto di compera a terzi, si fonda
sull'ipotesi che lo stesso diritto, per sua natura, esplica effetti unicamente
con l'annotazione a Registro fondiario, ossia che l'annotazione ha carattere
costitutivo (appello, n. 4). Nel caso concreto ciò vorrebbe significare che,
prima dell'annotazione, il diritto non sarebbe potuto essere oggetto di
cessione.
Questo
argomento non può tuttavia essere condiviso. Già l'art. 216a CO infatti recita
che il diritto di compera può -e non deve- essere annotato a Registro
fondiario. Esso pertanto esiste in sé con la pattuizione fra le parti, ossia
come obbligazione personale (Comm. di Basilea, Obligationenrecht I, ed.
2, art. 216a, N. 3). Comunque il significato dell'annotazione, anche per il
diritto di compera, resta quello di conferire valore reale a un diritto
personale (Comm. di Basilea, ZGB II, art. 959, N. 2), confermando il
carattere facoltativo dell'operazione tabulare espresso dalla lettera dell'art.
959 cpv. 1 CC.
Nel
caso concreto i rapporti fra le parti del diritto di compera -__________ - non
sono in concorrenza con le pretese di nessun terzo; ossia ciò che può scaturire
dal carattere reale o meno del diritto in oggetto non fa parte della
contestazione. Detto in altri termini, alla cessione del diritto di compera da
parte di __________ non si sarebbero frapposti ostacoli a dipendenza della
mancata annotazione.
E'
ben vero che l'istruttoria rivela (pur con qualche riserva: teste __________)
l'esistenza di un impegno "morale" di __________ a non cedere il
diritto di compera. Tuttavia, una valutazione oggettiva del materiale processuale
induce a considerare irrilevante in diritto un tale impegno: esso infatti non
può essere stato preso nei confronti di __________, dal momento che l'atto
pubblico di costituzione definisce il diritto di compera -in deroga alla sua
forma legale (art. 216b cpv. 1 CO)- come "cedibile e trasmissibile"
(doc. B). Inoltre, non si vede per quale altro scopo __________ abbia inteso
beneficiare di tale diritto se non per cederlo, dal momento che essa mai ha
avuto intenzione di esercitarlo in proprio (testi __________ e __________).
E'
pertanto almeno verosimile che l'attore abbia inteso dissuadere __________
dalla cessione ai signori __________, offrendole il recupero della pena di
recesso di fr. 100'000.-, dovuta al concedente nel termine di 15 giorni dalla
concessione del diritto di compera (pena di recesso il cui effettivo versamento
al proprietario del fondo non è contestato), e la copertura di inconvenienti
per fr. 50'000.-, ovvero per una somma che rendesse l'operazione accettabile da
parte della società; tant'è che questa ha dato seguito senza particolare
resistenza all'intervento del signor __________ (teste __________).
- L'attore
sostiene di aver agito, anche al momento della liquidazione dei rapporti fra il
suocero e __________ in base a un mandato di carattere generale. Appare
abbastanza chiaramente che a un certo momento delle trattative precedenti la
vendita del fondo ai signori __________ siano sorte differenze fra i signori
__________ e il signor __________ Lo attesta -indirettamente- la deposizione
dell'avv. __________, davanti al quale i primi erano ormai assistiti da un loro
legale di fiducia, nonché ciò che riferisce il teste __________ a proposito di
un diverbio, sorto nella stessa occasione, fra l'attore e la suocera. Per
contro, nei rapporti con __________ ossia nei confronti dei signori __________
e __________ ha fatto sorgere l'univoca impressione di voler delegare le
trattative al genero.
Questa
circostanza non può essere seriamente contestata, né -secondo il normale
andamento delle cose- i signori __________r e __________ sulla base del
rapporto di fiducia nei confronti dell'attore, loro espresso direttamente dal
signor __________, hanno potuto immaginare che esso fosse venuto meno poco
tempo dopo (meno di tre mesi dopo la firma del rogito di costituzione del
diritto di compera) quando fu loro prospettata la rinuncia alla cessione di
quel diritto ai signori __________. Dev'essere tuttavia rilevato che in
quell'occasione l'attore, oltre che nella veste di mandatario, agì come
rappresentante del suocero, pattuendo direttamente con __________ il pagamento
di fr. 150'000.- e concretizzando con denaro proprio tale operazione
finanziaria.
A
tal proposito l'attore non pretende di aver informato il suocero sulle sue
iniziative nei confronti della __________, ma sostiene che, accettando la
rinuncia di quest'ultima -risultata favorevole ai suoi interessi- il signor
__________a avrebbe ratificato il suo intervento, ossia il suo accordo con la
società relativo anche alle condizioni pecuniarie pattuite. In diritto, si
tratta pertanto di valutare la portata del mandato conferito all'attore, in
particolare per decidere se esso debba essere considerato comprensivo
dell'autorizzazione a rappresentare il suocero come rappresentante diretto,
ossia compiendo atti per lui vincolanti. Ciò che corrisponde a verificare la
tesi dei convenuti, ossia se il negozio giuridico relativo alla rinuncia della
cessione del diritto di compera, per la sua portata, non dovesse essere oggetto
di preavviso da parte di __________
Il
mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione
degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO), ossia è tenuto ad agire
conformemente al contratto e sempre nell'interesse del mandante (Guhl/Merz/Druey,
Das schweizerische Obligationenrecht, p. 496; Weber, Komm. zum schweizerischen
Privatrecht, OR I, art. 394, n. 2; art. 398, n. 8). In particolare deve
rispettare le istruzioni del mandante: non può dipartirsene se non quando le
circostanze non gli permettono di domandare il permesso al mandante e se si può
ammettere che quest'ultimo l'avrebbe autorizzato se fosse stato messo al
corrente della situazione (art. 397 cpv. 1 CO; Guhl/ Merz/Druey, op.
cit., p. 497; FJS 328, p. 2). Il mandatario ha inoltre il dovere di
informare e di consigliare il mandante durante tutta la durata della sua
attività (FJS cit., ibidem) e di restituire tutto ciò che ha
ricevuto a qualsiasi titolo in virtù del mandato (art. 400 CO; Guhl/Merz/Druey,
op. cit., p. 499).
Per
quanto riguarda la rappresentanza diretta, essa sorge non solo sulla
circostanza dell'agire in nome altrui (ossia del rappresentato), ma anche
sull'esistenza di un potere di rappresentanza la cui ampiezza si giudica
secondo il rapporto concreto fra rappresentato e rappresentante (art. 33 cpv. 2
CO) (Comm. di Basilea, OR I, ed. 2, art. 32, n. 14); in caso di
assenza di un accordo concreto, questo elemento dev'essere valutato secondo il
principio dell'affidamento (Comm. cit., art. 33, n. 17).
L'estensione
del mandato, così come sostenuta dall'attore, non può essere esclusa già in
virtù dell'art. 396 CO secondo il quale, se questo elemento non è stato
espressamente indicato, viene determinato dalla natura dell'affare che ne forma
l'oggetto, ritenuto che nel mandato è compresa in ispecie anche la facoltà di
compiere tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione (cpv. 2). Nel
caso concreto la natura del mandato, così come riferita dai testi (ed è ciò che
processualmente conta), appare ampia, così come se __________, intenzionato ad
alienare il suo bene immobile, non volesse occuparsi dell'affare, demandando
ogni incombenza all'attore in modo incondizionato: il teste __________ presente
alla firma dell'atto di costituzione del diritto di compera ricorda che i
coniugi __________ dissero ai rappresentanti della __________ che ogni
questione doveva e poteva essere trattata direttamente con il signor
__________; il teste __________ riferisce a sua volta che il signor __________
aveva sempre espresso il desiderio di non essere coinvolto nelle trattative e
di delegare queste mansioni a suo genero; anche il teste __________ in modo
ancora più preciso, afferma che il proprietario del bene immobile gli aveva
detto che lui, personalmente, non voleva trattare la questione e che delegava il
signor __________ a rappresentarlo o eventualmente sua moglie, signora
__________ ; il teste __________, quando espone di aver telefonato alla signora
__________ (dopo la mancata cessione del diritto di compera da parte di
__________) conferma la situazione descritta in quanto invitato a rivolgersi al
signor __________. Se ne deve concludere che, almeno per quanto riguarda le
trattative con le persone cui __________ aveva partecipato questa sua volontà
(in sostanza i rappresentanti di __________), il mandato all'attore
difficilmente può considerarsi limitato, almeno fin dove si può sostenere che
l'agire del mandatario, rispettivamente del rappresentante corrispondesse agli
interessi del mandante. Secondo il principio dell'affidamento, il potere di
rappresentanza dell'attore, peraltro riconosciuto dai rappresentanti della
società, rientrava nel mandato iniziale, senza necessità che __________
ricevesse dal suo mandante una procura speciale: l'interesse di quest'ultimo è
dato e va individuato non nel pregiudizio legato al pagamento della somma
litigiosa, ma nella successiva possibilità di concludere la vendita a
condizioni migliori. E ciò a prescindere dalla ragionevole attesa del dott.
__________ di essere puntual-mente informato sulle mosse del genero nelle trattative;
d'altra parte, si dovesse giudicare su una pretesa responsabilità dell'attore
per un comportamento anticontrattuale a dipendenza della mancata debita
informazione del mandatario, si dovrebbe anzitutto concludere per un'assenza di
pregiudizio per quest'ultimo, tenuto conto delle condizioni alle quali la
vendita diretta del fondo è poi avvenuta.
- In
applicazione dell'art. 402 CO si giustifica pertanto la richiesta dell'attore:
la decisione pretorile impugnata merita così conferma. All'appellante vengono
caricate le spese processuali e le ripetibili di questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 segg. CPC, la TOA e la LTG
pronuncia
-
L'appello
16 febbraio 1998 dell'esecutore testamentario delle successioni __________ e
__________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 3'000.- sono poste a carico
della parte appellante. Inoltre, essa rifonderà a __________ l'importo di fr.
3'500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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