AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.42
Data decisione, Autorità:
10.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00042
Lugano
10 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile 0A.95.217 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 29 aprile 1994 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26’550.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda
avversata dal convenuto, che si è opposta alla petizione e che il Pretore con
sentenza 29 dicembre 1997/16 gennaio 1998 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 9 febbraio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 24 marzo 1998 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
1.- se deve essere
accolto l’appello
2.- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
procede sulla base del contratto del 1° gennaio 1989, assunto dal convenuto a
far tempo dal 1° gennaio 1991, per effetto del quale __________ si garantiva la
fornitura dei propri prodotti per l’esercizio pubblico gestito dal cliente, ed
inoltre mutuava fr. 40’000.--, importo da restituire nell’arco di 10 anni in
quote proporzionali (doc. A).
Avendo
il convenuto cessato l’attività, l’attrice il 6 dicembre 1993 gli ha inviato un
conteggio con un saldo debitore di fr. 26’550.-- (doc. B), oggetto della
petizione in rassegna in cui l’attrice invoca le norme sul contratto di
compravendita.
B. Il
convenuto nella risposta del 27 giugno 1994 si è opposto alla petizione
eccependo preliminarmente la legittimazione attiva di __________ che sarebbe
solo una rappresentante dell’avente diritto __________, e la propria
legittimazione passiva per il fatto di avere validamente fatto subentrare nel
contratto la __________ di __________ (in seguito: __________), che ha ripreso
la sua attività.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, respinta l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva per effetto della cessione di credito doc. H e quella di
carenza di legittimazione passiva per la mancata valida assunzione da parte di
__________ del contratto in questione, ha ammesso l’esattezza dei conteggi
dell’attrice concludenti per in suo credito di fr. 26’550.-- ed ha di
conseguenza ammesso la petizione per detto importo oltre interessi al 5% dal 21
gennaio 1994.
D. Con
l’appello del 9 febbraio 1998 il convenuto postula la riforma del giudizio
pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe in primo luogo a torto negato l’avvenuta ripresa del contratto
da parte della ditta che ha rilevato l’esercizio pubblico da lui in precedenza
gestito. Egli avrebbe inoltre erroneamente considerato provato l’ammontare del
preteso credito sulla base dei conteggi dell’attrice.
E. Delle
osservazioni 24 marzo 1998 dell’attrice, che conclude per la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
convenuto non contesta di essere stato titolare degli obblighi derivanti alla
parte definita “cliente” dal contratto di fornitura di birra doc. A, ma
pretende anche in questa sede di essere stato liberato da tali obblighi per il
motivo che gli stessi sarebbero stati assunti da __________
1.1 Quale
premessa per la corretta disamina della questione va rilevato che sia
l’assunzione del debito ex art. 176 CO, che (a maggior ragione) la sostituzione
di una parte in un contratto sono negozi giuridici per i quali è necessario e
imprescindibile il consenso di quella parte -in specie l’attrice- che si vede
sostituire il proprio debitore, rispettivamente il partner contrattuale.
L’attrice
afferma in concreto di non avere consentito all’assunzione del contratto da
parte di __________ luogo del convenuto, affermazione coerente con il tenore
della corrispondenza preprocessuale, dalla quale non risulta l’esplicito
consenso dell’attrice ma semmai il suo diniego (doc. D, E).
1.2 Ci
si deve tuttavia chiedere se, contro ogni apparente buon senso, dall’art. 4 del
contratto doc. A non si debba ritenere l’esistenza di un consenso anticipato
della birreria all’accettazione di qualunque assuntore del contratto.
A
favore di siffatta tesi depone l’importante considerazione secondo cui il
contratto risulta per sua impostazione concluso più nell’ottica di garantirsi
il diritto di effettuare le forniture ad un determinato esercizio pubblico, che
non con riguardo alla persona con cui si stipula, ed infatti non a caso nel
doc. A viene erroneamente indicata come parte il __________, mentre la signora
__________, che è in realtà la cliente, vi figura unicamente quale
rappresentante dell’esercizio pubblico in quanto proprietaria e gerente.
Di
conseguenza è comprensibile che la birreria si sia preoccupata di inserire nel
contratto il cennato art. 4, che obbliga il cliente a fare subentrare
l’eventuale assuntore dell’esercizio pubblico nel contratto in questione, laddove
tuttavia non si menziona l’eventualità che la birreria possa rifiutare
l’assunzione, quasi che il di lei consenso all’operazione fosse da
sottintendere.
1.3 Anche
volendo dare al contratto questo significato, che è quello il più possibile
favorevole alla tesi del convenuto, non si può comunque ammettere che la
cessione del contratto, indipendentemente dal consenso della birreria, potesse
avvenire a completa discrezione del cliente.
Al
contrario, l’art. 4 del contratto prevede in tal senso delle condizioni formali
e materiali il cui adempimento -contrariamente all’opinione del ricorrente-
deve essere valutato in maniera rigorosa proprio per il motivo dell’anticipato
consenso dell’attrice al subingresso del contratto, subordinato appunto
unicamente al rispetto delle condizioni ivi previste.
Tali
cumulative condizioni sono, secondo l’art. 4 del contratto:
-
che
l’esercizio, il diritto all’affitto o il diritto alla patente passino ad un
qualsiasi terzo;
-
che
il cliente informi senza indugio la birreria di ogni modifica in tal senso;
-
che
il cliente faccia riempire e firmare all’assuntore la clausola di cessione
figurante in calce al contratto e trasmetta alla birreria una copia del
contratto ceduto.
1.4 Queste
condizioni non sono nel caso di specie state ossequiate, così che merita
conferma il giudizio del Pretore secondo cui gli effetti del contratto non sono
passati a carico della _________ E’ in primo luogo incontestato che la clausola
formale, più che giustificata dalla comprensibile esigenza dell’attrice di
potere determinare con rigorosa certezza l’identità del suo attuale partner
contrattuale per le forniture in un determinato esercizio pubblico, non è in
concreto stata ossequiata.
Il
convenuto lo ammette a pag. 5 del gravame commentando, a torto, che ciò non
osterebbe all’avvenuta cessione del contratto per il motivo che l’esigenza
formale costituirebbe formalismo eccessivo, argomentazione peraltro
contraddittoria con il fatto che egli a suo tempo vi si attenne, così che tanto
basta ad ammettere che il contratto permane per lui vincolante.
E’
perciò solamente a titolo abbondanziale che si rileva che dagli atti non
risulta che vi sia stato nemmeno un limpido trapasso della gestione
dell’esercizio pubblico nelle mani di __________ o di altre persone ai sensi dell’art.
4 del contratto doc. A, non potendosi certo definire tale un’asserita ripresa
dell’esercizio da metà marzo 1993 (appello, pag. 5) quando il relativo
contratto data del luglio 1993 (doc. 1), i padroni di casa rifiutano di locare
l’esercizio agli asseriti subentranti (deposizioni __________ e __________) e
il Dipartimento delle istituzioni sanziona l’ibrida ed illecita situazione in
cui il convenuto funge da prestanome con la propria patente per coprire
l’asserita attività di persone non autorizzate (doc. 2).
- Per
il caso, verificatosi, della conferma del giudizio sulla circostanza che il
contratto doc. A deve essere ritenuto vincolante per il convenuto, questi
eccepisce l’avvenuta prova dell’esistenza e dell’ammontare del suo debito.
Premesso
che il convenuto in sede di risposta (ad 5, pag. 4) ha ammesso l’esistenza di
un credito dell’attrice di fr. 20’000.-- dipendente dal contratto in questione,
e che pertanto rimane semmai in discussione solo la differenza tra questo
importo e quello aggiudicato dal Pretore, va ritenuto che il contratto doc. A,
di natura mista, ha una chiara connotazione di mutuo laddove (art. 3) menziona
il versamento dalla birreria al cliente di fr. 40’000.--, che in difetto di
contestazioni deve essere ritenuto come pacificamente avvenuto, da ammortizzare
(ossia rimborsare) in 10 anni in ragione di 1/10 all’anno.
Stante
l’avvenuta erogazione di questa somma, e dovendosi ritenere che per effetto
dell’inadempienza del convenuto (art. 5 del contratto) o comunque dell’avvenuta
cessazione della sua attività e pertanto degli effetti del contratto va ammesso
il diritto dell’attrice di chiedere l’immediato rimborso dell’intero residuo,
l’onere della prova dell’avvenuta restituzione del denaro grava il convenuto.
In
questa causa non era perciò l’attrice, che può prevalersi dell’incontestata
erogazione di fr. 40’000.--, a dovere dimostrare l’esattezza dei propri
conteggi, ma era invece il convenuto a dovere provare avvenuti ammortamenti in
misura superiore a quelli ammessi dall’attrice.
Non
essendo questo stato il caso -il convenuto nemmeno lo pretende-, devono essere
disattese anche le censure riguardanti l’ammontare del credito.
Il
gravame, di evidente natura dilatoria, deve pertanto essere respinto, gravando
il convenuto di spese e ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster