AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.35
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00035
Lugano
28 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.123 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 2 maggio 1994 da
contro
con cui
l’attrice - a convalida di un sequestro avvenuto presso la __________ -ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20’632.-- oltre interessi
a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto che l’attrice sia condannata a restituirgli
un’icona di sua proprietà e l’originale del lasciapassare n. 472 e ogni altro
documento necessario al recupero dell’importo depositato;
Il
Pretore con sentenza 9 gennaio 1998 ha respinto la petizione e parzialmente
ammesso la riconvenzionale;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 2 febbraio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 16 marzo 1998 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
afferma che il convenuto nel 1992 le avrebbe appaltato i lavori di restauro di
24 quadri antichi di sua proprietà, appalto che essa avrebbe eseguito nel
migliore dei modi e per il quale, stante il pagamento di un acconto di fr.
22’000.--, le sarebbe dovuto il saldo di fr. 20’632.-- oltre interessi della
sua mercede complessiva di fr. 42’632.--, saldo oggetto dell’azione principale,
introdotta a convalida del sequestro di 5 di questi quadri effettuato presso la
cassetta di sicurezza della __________ in cui erano custoditi.
B. Il
convenuto si oppone alla petizione sostenendo che l’attrice non avrebbe
eseguito il restauro delle tele, per cui l’opera non sarebbe stata eseguita a
regola d’arte e nemmeno sarebbe stata completata. L’attrice inoltre avrebbe
negligentemente lasciato incustoditi i quadri, obbligando il convenuto ad
intervenire in tal senso.
Egli
avrebbe comunque già pagato all’attrice complessivi fr. 58’490.25, così che
nulla le sarebbe più dovuto, ritenuto poi che per il restauro di 30 tele essa
aveva prospettato una spesa di fr. 33’934.--.
Per
l’importazione dei quadri in Svizzera il convenuto avrebbe depositato fr.
15’512.90, somma che egli non potrebbe recuperare senza il lasciapassare originale
n. 472, illecitamente detenuto dall’attrice unitamente ad un’icona di proprietà
del committente, oggetti la cui restituzione è stata chiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale contestando di essere in possesso della carta
di passo n. 472 e sostenendo che l’importo in questione sarebbe a giusto titolo
trattenuto dall’autorità doganale, dato che 5 dei quadri del convenuto
sarebbero ancora in Svizzera.
Essa
gli avrebbe restituito tutti i documenti doganali, ad eccezione di quello del
14 marzo 1995 recante il numero __________che si troverebbe presso lo
spedizioniere incaricato a __________.
L’icona
in questione le sarebbe invece stata consegnata per il restauro unitamente ai
24 dipinti, e sarebbe trattenuta in esercizio del diritto di ritenzione di cui
agli art. 895 e segg. CC.
D. Il
convenuto ha in seguito parzialmente modificato la propria domanda riconvenzionale,
postulando la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 22’487.90, atteso che
l’importo depositato presso le dogane non potrebbe più essere ricuperato in
conseguenza della scadenza, ascrivibile all’attrice, delle carte di passo di
cui si era dapprima chiesta la restituzione.
L’attrice
ha per sua parte mantenuto le proprie tesi e domande, contestando nel contempo
quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto regolato dalle norme del CO, ha concluso per la
sostanziale correttezza dell’adempimento dell’attrice, che avrebbe pertanto
diritto alla relativa mercede.
A
tal proposito il convenuto avrebbe dimostrato l’avvenuto pagamento di
complessivi fr. 58’490.25, mentre l’attrice non avrebbe in alcun modo
sostanziato la propria affermazione secondo cui i pagamenti del convenuto, ad
eccezione di un acconto di fr. 22’000.--, erano avvenuti per altro titolo, dal
che la reiezione dell’azione principale per il motivo dell’avvenuto pagamento
della pretesa dedotta in causa.
Quo
alla riconvenzionale, l’istruttoria avrebbe dimostrato che all’attrice
incombeva la cura delle operazioni doganali, così che essa dovrebbe risarcire
fr. 14’873.70 a lei restituiti dall’autorità doganale dopo la scadenza della
carta di passo riconducibile a sua negligenza, ed inoltre dovrebbe restituire
l’icona in suo possesso, non esistendo le premesse del diritto di ritenzione da
lei invocato.
F. Con
l’appello l’attrice postula la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, essa avrebbe adeguatamente comprovato di essere
stata creditrice del convenuto per altre cause, così che non si potrebbe
ammettere l’avvenuto integrale pagamento del saldo di fr. 20’632.-- qui in
discussione.
Parimenti
errato sarebbe il giudizio sulla riconvenzionale, per il già addotto motivo che
la ricorrente mai avrebbe posseduto alcun esemplare di carta di passo, e che,
più in generale, nessun addebito potrebbe esserle mosso al proposito delle
questioni doganali.
G. Delle
argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Nel
Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di
dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC),
l’oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli
allegati introduttivi.
L’attore
con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed
eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta
le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78
CPC).
Dopo
tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od
eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza
non formulate (per tante: II CCA 5 dicembre 1996 in re A. AG/C., 25
ottobre 1996 in re C. SA/Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78,
n. 1, 2, 4, 13), dal che l’irricevibilità procedurale di nuovi fatti od
argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 78, n. 6, 7, 8, 13, 15, 17) o, a maggior ragione, con
l’appello (art. 321 CPC; II CCA 18 marzo 1996 in re T.I. snc; Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 321, n. 7, 10, 18).
- Con
la petizione (punti 1, 2, 3; pag. 2 e 3) l’attrice ha addotto, senza ombra di
dubbio, l’esistenza di un unico rapporto contrattuale di appalto vertente sul
restauro da parte sua di 19 opere del __________ e di 5 altri quadri, in
prevalenza opere spagnole del cinquecento, poi colpiti dal sequestro.
A
fronte della propria opera le sarebbe stata dovuta una mercede di complessivi
fr. 42’632.--, di cui fr. 22’000.-- già pagati dal committente (doc. L).
In
risposta (ad 4, pag. 4) il convenuto ha addotto di avere pagato all’attrice per
il motivo del predetto contratto complessivi fr. 58’490.25.
La
dazione del denaro è stata dimostrata: le copie degli avvisi di addebito della
__________ doc. 3, 4, 5 e 6 fanno fede dell’avvenuto pagamento all’attrice di
fr. 68’490.25 nel periodo compreso tra il 21 gennaio e il 25 maggio 1992, di
cui fr. 10’000.-- gli sarebbero stati da lei restituiti, dal che l’esattezza
del computo di fr. 58’490.25.
Nella
replica l’attrice ha sostenuto l’esistenza di “più lavori di restauro” (punto
2, pag. 3), affermando che “oltre alle tele del __________ vi sono stati
infatti almeno cinque suoi quadri personali” (ibidem), e che il pagamento del
16 gennaio 1992, attestato dal doc. 3, riguarderebbe appunto solo questi cinque
dipinti.
Sempre
nella replica (pag. 7 e 8), l’attrice ha precisato che il versamento di fr.
10’490.25 di cui al doc. 3 sarebbe stato effettuato in rimborso di quanto da
lei anticipato per ottenere il lasciapassare doganale del 16 gennaio 1992, che
quello di fr. 30’000.-- di cui al doc. 4 costituirebbe la rifusione delle spese
del viaggio dell’attrice a __________ e, in misura di fr. 20’000.--, il
rimborso di un mutuo fatto tempo prima dall’attrice al convenuto, che quello di
fr. 6’000.-- di cui al doc. 5 costituirebbe il rimborso delle spese di un altro
lasciapassare doganale, e che infine il solo pagamento di fr. 22’000.-- di cui
al doc. 6 sarebbe da imputare sulla sua nota, così come del resto indicato
sulla medesima.
Per
effetto di quanto indicato al considerando 1, ogni eventuale successiva e
diversa allegazione di fatto risulterebbe irricevibile, così da non meritare di
essere inutilmente approfondita in questa sede.
- Secondo
l’art. 86 cpv. 1 CO, chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di
dichiarare all’atto del pagamento quale sia il debito che intende soddisfare.
Come
osserva la stessa appellante (pag. 4), nessuno degli avvisi di addebito doc.
3-6 si esprime circa la causale del pagamento così che -volendo ammettere per
un momento la tesi dell’attrice dell’esistenza di svariati suoi crediti nei
confronti del convenuto- sarebbe spettato all’attrice medesima di indicare
nella quietanza (e non dopo) il debito a cui imputare il pagamento (art. 86
cpv. 2 CO), ma neppure l’attrice risulta avere provveduto a siffatta
indicazione, non essendovi quietanze per i pagamenti del convenuto.
Tornerebbe
perciò applicabile l’art. 87 cpv. 1 CO, secondo cui in mancanza di una valida
dichiarazione circa il debito estinto e di un’indicazione sulla quietanza il
pagamento sarà imputato al debito scaduto per il quale per prima si procedette
contro il debitore.
Nella
specie, l’unico asserito debito del convenuto per il quale l’attrice risulta
avere proceduto nei suoi confronti è quello oggetto della presente causa, con
il che dall’applicazione delle suddette regole dispositive risulta che ogni
pagamento del convenuto deve esservi imputato, con il risultato -non contestato
dall’attrice in siffatta ipotesi- di dovere ammetterne l’integrale estinzione
con la conseguenza, per questo solo motivo, della reiezione della petizione.
- Anche
volendo prescindere dalle predette regole circa l’imputazione dei pagamenti, il
medesimo risultato della reiezione della petizione viene raggiunto per il
motivo che l’attrice, gravata dell’onere probatorio, non ha dimostrato la
sussistenza delle altre sue asserite pretese.
4.1 La
tesi dell’esistenza di altri contratti di appalto tra le parti non è stata in
alcun modo comprovata, anzi, dalle stesse dichiarazioni fatte dall’attrice in
replica si evince che oggetto di quelli che lei indica essere stati più
contratti era in definitiva sempre il restauro dei medesimi 24 dipinti, e
meglio 19 tele del __________l e 5 altri quadri dell’attore.
Del
resto, a sostegno di tutte le affermazioni fatte in replica l’attrice ha
unicamente prodotto i doc. MM e NN, laddove il doc. MM è un suo scritto del 12
novembre 1992 al convenuto per aggiornarlo sulla situazione del restauro dei
noti dipinti, mentre il doc. NN è un “rapporto delle condizioni” di un altro
non identificato dipinto, che conclude con un preventivo di U$ 3’000.-- per il
trattamento di conservazione, senza che vi sia tuttavia indicazione alcuna
dell’avvenuto conferimento e dell’esecuzione da parte dell’attrice di
quest’altro lavoro.
4.2 Anche
l’asserito mutuo di fr. 20’000.-- è rimasto allo stadio del più puro parlato, e
difatti l’attrice nel gravame ha apoditticamente riprodotto questa sua
affermazione (punto 4, pag. 4), ma si è ben guardata dall’indicare gli elementi
istruttori che ne comproverebbero il buon fondamento, il che sarebbe
sufficiente per respingere l’argomentazione, non spettando a questa Camera il
compito di sanare le lacune del gravame.
In
ogni caso esso è in proposito del tutto inconsistente: i testi non hanno
fornito la benché minima indicazione (cfr. domanda rogatoriale 10), e
l’interrogatorio formale del convenuto ha omesso di indagare sulla questione,
che deve ritenersi evasa a sfavore dell’attrice.
4.3 Analogo
discorso vale per il preteso rimborso di fr. 10’000.-- per un viaggio a
__________ non solo non è stato comprovato, ma la cui richiesta, peraltro più
contenuta (circa fr. 3’000.--), figura già nella nota onorari doc. L, di modo
che non essendo stata addotta e dimostrata la necessità e la concreta
effettuazione di due viaggi a __________ di cui uno fatturato e uno no, la
pretesa può essere respinta già solo per questo motivo.
4.4 Dovendosi
ritenere che l’attrice non ha saputo in alcun modo giustificare il pagamento di
fr. 30’000.-- di cui al doc. 4, e che tale importo -che può pertanto esservi
imputato- eccede da solo la pretesa dedotta in causa, non vi è più necessità,
ai fini del giudizio sull’azione principale, di indagare sulla questione a
sapere se gli altri importi versati dal convenuto siano o meno andati a
copertura di anticipazioni fatte dall’attrice alle dogane, tesi che peraltro
sembra a prima vista non comprovata.
4.5 Del
tutto irrilevante, infine l’argomento costituito dalle date dei pagamenti
effettuati dal convenuto, dovendosi senz’altro ammettere -e costituendo anzi
prassi comune per appalti di una certa importanza- il versamento di anticipi
anche cospicui prima del compimento o del totale compimento dell’opera.
-
E’
quindi a titolo meramente abbondanziale che si rileva che la petizione poteva
essere respinta anche in base alla considerazione per cui l’attrice, che vi era
tenuta, non ha fornito particolari prove della congruità della propria pretesa
e ha in particolare omesso la prova peritale sul tema, atteso che,
contrariamente alle sue reiterate affermazioni (da ultimo: appello, punto 2,
pag. 3) il quantum della stessa non è affatto rimasto incontestato, avendo al
contrario il convenuto sollevato tempestive riserve circa l’importo
fatturatogli, riferendosi in particolare ai minori importi previsti dal
preventivo doc. 1.
-
Dovendosi,
come si è visto, senz’altro confermare la decisione pretorile di considerare
estinta per avvenuto pagamento l’eventuale pretesa per mercedi dell’attrice, ne
consegue necessariamente l’inesistenza del diritto di ritenzione invocato
dall’attrice, così che deve essere pacificamente ribadito anche il giudizio
sulla domanda riconvenzionale vertente sulla restituzione dell’icona di
proprietà del convenuto trattenuta dall’attrice.
-
L’attrice
contesta infine di dovere essere astretta al pagamento dell’importo di fr.
14’873.70 in conseguenza della scadenza della validità dei lasciapassare
allestiti per l’importazione dei quadri.
7.1 Essa
ripropone innanzitutto l’argomento formale, secondo cui vi sarebbe stata
un’inammissibile mutazione dell’azione riconvenzionale per il fatto che il
convenuto avrebbe dapprima postulato in causa la restituzione di documenti
doganali, ed in seguito avrebbe sostituito questa richiesta con quella della
condanna dell’attrice al pagamento di una somma di denaro.
La
censura è tuttavia irricevibile nei termini in cui è stata proposta:
l’appellante, infatti, si limita ad affermare che “si oppone una volta più a
che l’azione riconvenzionale del 29 agosto 1994 venga mutata da azione
petitoria ad azione creditoria per titolo di risarcimento, non essendone
riuniti i presupposti fattuali e processuali” (appello, punto 9, pag. 9), il
che non costituisce però valida contestazione del giudizio impugnato.
La
censura è peraltro infondata, non essendo affatto mutato il genere di azione -che
è in entrambi i casi petitoria (II CCA 17 ottobre 1995 in re T./W.)-
mentre si è semmai trattato di una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 74
CPC, giustificata dal fatto che la nuova richiesta poggia sul medesimo
complesso di fatti di quella precedente (art. 74 lit. a CPC).
7.2 Sul
merito della questione, il Pretore con convincente motivazione (consid. 13,
pag. 7 e 8) ha stabilito che la ricorrente secondo gli accordi tra le parti era
competente per l’effettuazione delle pratiche doganali, e addirittura che essa
era l’unica persona che poteva procedere al rinnovo dei lasciapassare.
Egli
ha accertato inoltre che di quanto depositato dal convenuto in dogana fr.
14’873.70 sarebbero stati resi all’attrice, che deterrebbe l’importo senza
diritto e lo dovrebbe pertanto rendere al convenuto.
A
fronte di questi accertamenti, l’attrice, non contestando che il deposito è
stato effettuato dal convenuto, si limita a riproporre l’argomento secondo cui
essa non avrebbe posseduto alcun documento di passo, riproducendo
letteralmente, con operazione ai limiti della ricevibilità processuale, ampi
stralci della propria risposta riconvenzionale.
L’argomentazione
è comunque di natura formale, non potendosi addurre con successo, a fronte di un’incontestata
responsabilità del corretto svolgimento delle questioni doganali, che
l’asserita consegna allo spedizioniere della copia di sua competenza dei
documenti doganali “a disposizione di controparte” abbia avuto per lei nelle
concrete circostanze effetto liberatorio, quale invece avrebbe avuto una
tempestiva consegna della documentazione al convenuto, neppure addotta
dall’attrice, così come non dimostrato è il preteso avviso della disponibilità
dei documenti presso lo spedizioniere.
L’ulteriore
affermazione di non avere percepito somme di denaro spettanti alla controparte
è per contro esplicitamente smentita dalla lettera 18 aprile 1996 di cui
all’incarto richiamato, dalla quale risulta al contrario il rimborso in suo
favore di fr. 11’503.40, ma non anche dei fr. 3’370.30 indicati dal Pretore,
corrispondenti invece all’imposta percepita per i quadri ritenuti importati in
Svizzera (cfr. lettera 31 luglio 1996, pag. 2), importo che comunque deve
andare a carico dell’attrice siccome pagato a seguito della sua predetta
negligenza.
Ne
segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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