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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.32
Data decisione, Autorità:
13.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00032
Lugano
13 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
vicepresidente
Zali
e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.96.00419 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
promossa da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con
petizione 18 giugno 1996 chiedente la condanna di controparte al pagamento di
fr. 39'900.- oltre interessi;
richiesta
contestata da controparte e respinta dal primo giudice con sentenza 9 gennaio
1998;
appellante
l'attore che, con allegato 28 gennaio 1998, postula -in riforma del giudizio
impugnato- l'integrale accoglimento della petizione;
lette le
osservazioni di controparte che si oppone all'appello;
esaminati gli atti
e i documenti della causa;
considera
in fatto e in diritto:
-
La
presente vertenza è sorta a dipendenza di un contratto di lavoro concluso fra
le parti in data 22 luglio 1994, relativo alle stagioni calcistiche 1994-1995,
rispettivamente 1995-1996, ossia per il periodo 1 luglio 1994 - 30 giugno 1996.
L'attore, che era già attivo presso l'associazione convenuta dal 1992, è stato
assunto per quel periodo come giocatore professionista con un salario base di
riferimento di fr. 45'000.- annui (doc.A ).
-
Già
nel corso della prima stagione, diversi ma convergenti interessi delle parti
hanno portato alla cessione a tempo determinato del calciatore da parte del
__________ al __________. Presso il nuovo club di calcio -che militava in
divisione nazionale B- l'attore è stato assunto come "amateur" a
condizioni diverse: in particolare egli ha percepito un fisso mensile (per 12
mensilità la stagione) di fr. 1'500.-, rispettivamente di fr. 1'800.- dopo il
rinnovo del contratto, avvenuto il 19 luglio 1995 (doc. C).
-
Con
scritto 7 febbraio 1996 del proprio legale, l'attore ha formulato una richiesta
specifica di vedersi corrispondere dal FC __________ la differenza fra il
salario pattuito con quel sodalizio nel cennato contratto di lavoro e quanto
effettivamente percepito -relativamente alla durata del primo contratto-
da parte del FC __________. Credito comunque già in discussione
precedentemente, almeno per quanto risulta dallo scritto 8 dicembre 1995 del FC
__________n al club convenuto dove il primo esprimeva il desiderio di passare a
un trasferimento definitivo del giocatore __________ esponendo: "Bei einer
vernünftigen, für beide Seiten annehmbaren Ablösesumme würden wir eine Abrechnung
erstellen, unter Berücksichtigung des noch ausstehenden Betrages Ihrerseits an
__________ i" (doc. 8). Inoltre, il teste __________ allora presidente del
__________, afferma che il giocatore gli aveva esposto in diverse occasioni di
essere ancora creditore di denaro nei confronti del club convenuto. La stessa
richiesta è poi stata riproposta nella sede giudiziaria: a sostegno della sua
tesi l'attore afferma che il contratto di lavoro con il __________ non è mai
stato disdetto e quindi ha continuato a esplicare i suoi effetti per la durata
prevista; egli infatti non è stato ceduto definitivamente al club argoviese, ma
soltanto "prestato" per un tempo determinato. Tale accordo, dal punto
di vista economico, è comunque vantaggioso per il convenuto, tenuto a versargli
soltanto una parte del salario pattuito.
-
La
parte convenuta si è opposta alla petizione, considerando come abbia dapprima
acceduto all'accordo di prestito per venire incontro alle richieste del
calciatore e, inoltre, ritenendo rescisso il contratto di lavoro con il
calciatore, già perché questi ha concluso un valido contratto di lavoro con il
secondo club sportivo.
Di
medesimo parere è stato il pretore che con la sentenza impugnata, dopo aver
considerato che il contratto di lavoro litigioso non doveva necessariamente
essere rescisso nella forma scritta (ossia nella stessa forma scelta dalle
parti per la sua conclusione), ha ritenuto insostenibile che l'attore rimanesse
contrattualmente legato a due diverse squadre di calcio, offrendo le sue
prestazioni a una sola di esse; pattuendo un nuovo contratto con il __________,
con l'esplicito accordo del __________, egli avrebbe inteso cambiare datore di
lavoro, ciò che comporterebbe l'interruzione del precedente rapporto
contrattuale. Per il periodo di tale interruzione l'attore non potrebbe
pretendere alcunché dal convenuto poiché il contratto iniziale dev'essere considerato
rescisso fin dal primo giorno del trasferimento del giocatore.
- Con
il presente appello __________ rileva anzitutto che, perdurante il
"prestito", il __________ manteneva la proprietà dei diritti di
trasferimento del giocatore, ciò che dev'essere considerato importante per
interpretare i rapporti correnti fra le parti. In particolare l'appellante non
condivide la decisione impugnata laddove considera rescisso il contratto per
mutuo consenso; su questo tema egli rileva di non aver agito di propria
iniziativa, mettendo il convenuto davanti al fatto compiuto, ma che il suo nome
era stato messo sulle liste di trasferimento da parte del __________ che, in
quel momento, non aveva interesse alla sua partecipazione alla squadra: così
facendo egli era semplicemente esonerato dalle prestazioni calcistiche in
favore della controparte, senza che il contratto in sé ne fosse compromesso. La
liberazione del calciatore dai suoi obblighi è quindi intervenuta prima
dell'accordo con il __________; ne discende che il convenuto non ha motivo per
sottrarsi ai suoi obblighi fino alla scadenza contrattuale prevista.
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario nel seguito.
- Come
ha rettamente constatato il pretore, dall'incarto non emerge nessun dato oggettivo
che attesti la rescissione consensuale del contratto di lavoro fra le parti in
causa. Il __________ ha posto il giocatore sulle liste di trasferimento e
quindi esplicitamente ha dato il suo preventivo consenso a che quegli fosse
libero di trattare un ingaggio temporaneo con un'altra squadra di calcio. Tutto
ciò è conforme alle norme della Lega nazionale di calcio e, in particolare, al
Regolamento per la qualifica dei giocatori di Lega Nazionale (versione luglio
- (doc. L).
Il
trasferimento di un giocatore (sotto forma di trasferimento definitivo o di
prestito) è questione di competenza delle associazioni interessate laddove il
club "venditore" cede al club "acquirente" il diritto
esclusivo di concludere un contratto di lavoro con il giocatore trasferito e di
chiedere la sua qualifica in seno al nuovo club (Zufferey J.-B., Les contrats
du sport professionnel face aux bonnes moeurs, in SJZ 1990, 114). Mentre
nel caso di trasferimento definitivo, con la "liberazione"
incondizionata del giocatore da parte del club cedente, il contratto originario
di lavoro decade automaticamente (Stücheli H.-P., Zivilrechtliche und strafrechtliche
Aspekte des Spielertransfers im bezahlten Fussballsport, Zurigo, 1975, p. 5),
nel caso di cessione temporanea, il calciatore non è ceduto definitivamente, ma
-dopo il termine previsto- può rientrare negli effettivi del primo club. Per
quanto riguarda la sua posizione personale, il giocatore conclude con il club
acquirente un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre il contratto
precedente generalmente viene sciolto. Più raramente il contratto viene sospeso
("sistiert") e riprende efficacia al rientro del calciatore (Stücheli,
op. cit., p. 12).
- Nel
caso concreto, come già s'è visto, non esistono all'incarto elementi concreti
sul destino del contratto di lavoro concluso a suo tempo con il __________;
d'altra parte non è possibile ritenere che le modalità di modifica del
contratto indicate nel considerando precedente corrispondano a usanze del
particolare settore; v'è da ritenere al contrario che l'autore citato si
riferisca a ciò che -in casi del genere- viene pattuito fra gli interessati.
Le
norme sul contratto di lavoro non vietano a un lavoratore di essere legato
contemporaneamente a più datori di lavoro, salve le limitazioni imposte dal suo
obbligo di fedeltà che si esplica in particolare nell'omissione di ogni
attività atta a danneggiare economicamente il datore di lavoro (Rehbinder M.,
Schweizerisches Arbeitsrecht, ed. 13, p. 57). Nel caso concreto, è determinante
l'atteggiamento del __________ che ha senz'altro dato il suo consenso al
trasferimento temporaneo, espresso formalmente con l'inserimento del giocatore
nelle apposite liste e che -nel seguito- ha pattuito con il __________ le
condizioni del "prestito", accettate dalla Lega nazionale (doc. 3 -
8; testi __________).
Per
quanto concerne gli obblighi pecuniari del convenuto nei confronti dell'attore
le prove testimoniali assunte non offrono elementi oggettivi di giudizio: in
particolare il teste __________r, allora segretario del __________ (che però
non ha trattato personalmente il primo prestito del giocatore), afferma che
"se il __________ avesse dovuto sobbarcarsi parte dello stipendio che il
__________ percepiva a __________ non avrebbe sicuramente accettato tale
cambiamento", mentre il teste __________ che è normale, nelle condizioni
del caso in esame, ossia di fronte a un salario inferiore percepito dal
giocatore trasferito, che la differenza tra i salari sia a carico del club
cedente. La valutazione di queste prove porta tuttavia a considerare anzitutto
che esse si elidono concludendo in senso opposto sulla stessa circostanza (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 90, n. 7 e II CCA 24.7.1996 in re T. SA / R.B. SA); in secondo
luogo, entrambe le testimonianze non provano fatti, ma esprimono opinioni, ciò
che esula dal fine per cui la prova è assunta (Cocchi/Trezzini, op.
cit., art. 237, n. 2). E' quindi necessario considerare se l'attore, in buona
fede, poteva attendersi che controparte continuasse ad essere vincolata al
primo contratto di lavoro anche dopo il suo trasferimento al __________. Alla
questione può esser senz'altro risposto affermativamente, già perché egli, da
un lato, ha accettato nuove condizioni salariali estremamente basse mentre, e
dall'altro, non risulta che abbia avuto altra fonte di guadagno, tale cioè da
garantirgli un reddito mensile complessivo ragionevole. Inoltre, non può essere
disatteso che -pur a fronte della rinuncia alle prestazioni sportive del
calciatore- il __________ manteneva un oggettivo interesse (almeno iniziale) a
garantirsi un legame contrattuale con l'attore, in particolare la speranza che
questi -giocando regolarmente in una squadra di divisione nazionale ancorché di
categoria inferiore- avesse un'evoluzione sportiva favorevole, ciò che avrebbe
permesso al club convenuto un futuro impiego positivo nelle proprie fila,
oppure un trasferimento definitivo ad altra compagine, economicamente
vantaggioso; al proposito basti ricordare che il convenuto riteneva che il
"cartellino" di __________ al momento del prestito al __________
"avrebbe potuto valere fr. 180'000.- circa" (risposta ad 3).
Questi
elementi inducono a concludere che l'atteggiamento del convenuto debba essere
considerato come una rinuncia temporanea alle prestazioni lavorative del
calciatore, ma non come una rescissione del contratto. La rinuncia alle
prestazioni di controparte pone il datore di lavoro in una posizione
equivalente a quella che si verifica in caso di mora nell'accettazione della
prestazione lavorativa offerta dal lavoratore e prevista dall'art. 324 CO:
conseguenza ne è la deduzione dal credito sorto in base al contratto originario
dello stipendio conseguito con il nuovo lavoro (DTF 118 II 139 segg.).
-
La
conclusione esposta è peraltro analoga -pur non essendo dati i presupposti
materiali per l'applicazione di quelle norme- alla regolamentazione del
prestito di personale, laddove l'imprenditore cessionario acquista il diritto
di dare istruzioni e l'obbligo di previdenza nei confronti del lavoratore,
mentre il cedente mantiene in particolare gli obblighi di fornire lavoro e di
versare il salario (Rehbinder, op. cit., p. 160).
-
Per
quanto riguarda l'entità del credito, parte convenuta -nemmeno a titolo
subordinato- non ne ha contestato il quantum se non in modo generico (cfr. in
particolare duplica, p. 9). Non v'è pertanto motivo per non accogliere il
calcolo proposto dall'attore.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148
CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
I. L'appello
28 gennaio 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 1, è riformata come segue:
- La
petizione 18 giugno 1996 di __________ è accolta.
Di
conseguenza il __________ è condannato a versare a __________, la somma di fr.
39'900.- con interessi al 5%:
dal
30 giugno 1995 su fr. 13'500.-
dal
30 giugno 1996 su fr. 26'400.-.
-
E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________ UEF
Lugano.
-
La
tassa di giustizia in fr. 1'200.- e le spese di fr. 235.-, da anticiparsi come
di rito dalla parte attrice, sono poste a carico del __________ che rifonderà
inoltre alla controparte fr. 3'100.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 800.-, anticipati
dall'appellante, sono posti a carico del __________ Esso verserà a __________
l'importo di fr. 900.- a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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