AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.275
Data decisione, Autorità:
20.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00275
Lugano
20 aprile 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nelle causa ordinaria appellabile OA.97.59 della Pretura di
Mendrisio-Nord, promossa con petizione 21 maggio 1997 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’686.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 16 novembre ha ammesso per fr. 15’421.-- oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 10 dicembre 1998 postula la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni e appello adesivo del 19 gennaio 1999 postula la
reiezione del gravame avversario e la riforma della sentenza del Pretore nel
senso di ammettere la petizione per fr. 18’663.30 oltre interessi;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di
questione
1.- se deve essere accolto l’appello
2.- se deve essere accolto l’appello
adesivo
3.- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attore afferma di avere acquistato dalla convenuta nel marzo del
1993 una vettura Mercedes 300D al prezzo di fr. 28’000.-- a fronte di circa
119’000 km percorsi secondo le indicazioni del contachilometri, vettura da lui
rivenduta nel mese di ottobre del 1993 a __________ per fr. 24’800.--.
Poco
tempo dopo il __________ avrebbe scoperto che in occasione del collaudo della
vettura, avvenuto l’8 febbraio 1993, il contachilometri indicava 226’214 km, ed
avrebbe di conseguenza convenuto in causa il qui attore per la risoluzione del
contratto di vendita, ottenendone la condanna al pagamento di fr. 9’047.55
oltre interessi.
Questo
importo andrebbe posto a carico della convenuta, così come le spese di causa di
fr. 1’725.-- e quelle di patrocinio di fr. 9’913.45, il tutto per i fr.
20’686.-- oltre interessi dedotti in causa.
B. La
convenuta, che ha preliminarmente eccepito la prescrizione, si è opposta alla
petizione sostenendo di avere agito unicamente quale intermediaria, mentre il
venditore sarebbe in realtà stato tale __________. L’attore al momento
dell’acquisto sarebbe stato a conoscenza della manipolazione del
contachilometri, e non potrebbe pertanto dolersene, atteso che la vettura per
il resto funzionava regolarmente.
Il
vizio sarebbe inoltre stato notificato tardivamente, mentre del tutto
contestate sarebbero le posizioni dell’asserito danno.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti dell’asserito
contratto di compravendita e respinta l’eccezione di prescrizione, ha ravvisato
l’esistenza di un difetto nella maggiore percorrenza di circa 100’000 km della
vettura venduta e perciò, stante la tempestività della notifica del vizio, ha
condannato la convenuta al risarcimento del danno costituito dai fr. 9’047.55
rifusi dall’attore al __________, dalle spese e tasse di giustizia per fr.
862.50 e a 5’511.80 per spese di patrocinio, il tutto per fr. 15’421.-- oltre
interessi.
D. La
convenuta postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione. La pretesa sarebbe prescritta dal momento che la causale indicata
nel primo atto interruttivo sarebbe differente da quella fatta valere in causa,
così che l’interruzione della prescrizione non si sarebbe verificata, mentre la
successiva rinuncia da parte della venditrice all’invocazione della
prescrizione sarebbe irrilevante, essendosi questa già compiuta in precedenza.
Sarebbe inoltre tardiva la notifica dei difetti, non potendosi ammettere, come
arbitrariamente fatto dal Pretore, che la conoscenza del difetto si sia
verificata solo il 30 novembre 1993, ma dovendosi invece ritenere che l’attore già
una settimana dopo la consegna della vettura sapesse che il contachilometri era
stato manipolato, e pure ribadite sono state inoltre le censure attinenti alle
vantate poste di danno.
E. Con
l’appello adesivo l’attore postula invece l’aumento a fr. 11’036.-- del minor
valore della vettura e a fr. 6’761.80 delle spese ed onorari legali della
procedura contro il __________, oltre alle tasse e spese di giustizia già
riconosciute in ragione di fr. 865.50, il tutto per fr. 18’663.30 oltre
interessi.
F. Delle
argomentazioni degli appellati ai gravami avversari -dei quali è postulata la
reiezione- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
A
questo stadio della causa non è più controversa l’esistenza tra le parti qui in
causa di un contratto di compravendita relativo alla nota vettura Mercedes 300
D, stante l’acquiescenza esplicitata sul tema dalla convenuta nel proprio
gravame (punto 2, pag. 4).
-
Rileva
dalla comune esperienza la constatazione del fatto che nella vendita di una
vettura d’occasione la percorrenza del veicolo costituisce un elemento almeno
soggettivamente essenziale, da un lato nel senso che la volontà dell’acquirente
è spesso volta all’acquisizione di un veicolo che non abbia superato una data
percorrenza, e d’altro lato nel senso che in ogni caso la percorrenza
chilometrica costituisce -unitamente all’anno di fabbricazione- uno dei primari
parametri atti a determinare il grado di usura della vettura, e pertanto essa è
in diretta relazione con il prezzo e la quotazione della vettura medesima.
-
Contrariamente
alle infondate affermazioni del contrario della convenuta, secondo cui
l’acquirente non sarebbe stato interessato alla percorrenza della vettura,
questa invalsa regola ha trovato puntuale applicazione anche nel caso che ci
occupa.
E’
infatti incontestabile che il prezzo di fr. 28’000.-- della transazione in
questione sia stato -almeno per l’acquirente- ritenuto congruo in funzione
della percorrenza indicata di 119’000 km, ed è altresì pacifico che l’effettiva
maggior percorrenza di circa 100’000 km è un oggettiva causa di minor valore
dell’oggetto, ed è stata per l’attore fonte di giustificate lamentele addotte
dal successivo acquirente __________.
- Posta
in questi termini l’esistenza di un difetto, fonte di danno per l’acquirente,
la venditrice ancora in questa sede adduce la tardività della sua notifica,
oppure della verifica dell’oggetto venduto.
A
torto.
4.1 Se
si ammette, come ha fatto il Pretore, che l’attore è venuto a conoscenza del
difetto con la notifica fatta nei suoi confronti dal __________, che ha appreso
della circostanza a seguito della lettera 30 novembre 1993 della Sezione della
circolazione (doc. D), la comunicazione 13 dicembre 1993 dell’attore alla convenuta
(doc. E) è indubbiamente tempestiva, tenuto conto che nell’intervallo di 13
giorni vi sono stati l’inoltro del doc. D al __________, e la sua notifica
all’attore.
4.2 Questa
conclusione non è espressamente contestata dalla convenuta, che nell’appello
invoca la perenzione dei diritti dell’acquirente per il diverso motivo che essa
circa una settimana dopo la consegna gli avrebbe comunicato che “le cifre del
contachilometri erano sballate e che il cruscotto era già stato smontato in
precedenza” (punto 6, pag. 6).
Da
questa pretesa comunicazione, a mente della venditrice, sarebbe disceso per
l’acquirente l’obbligo di assumere informazioni circa l’esatta situazione, cosa
che egli non avrebbe fatto con la conseguenza di doversi ammettere una
violazione da parte sua dell’obbligo di verifica e di notifica di cui all’art.
201 CO.
Si
tratta di una tesi ai limiti del temerario.
Posto,
come si è detto, che il prezzo di vendita si attagliava alla percorrenza
indicata dallo strumento di bordo, il fatto che la convenuta fosse consapevole
della discrepanza (e perciò dell’esistenza di un difetto) e che solo dopo la
vendita ne abbia informato l’acquirente non le conferirebbe diritto alcuno, ma
significherebbe solo che essa era al corrente del problema o che comunque ne è
venuta a conoscenza subito dopo la vendita, con il che -secondo logica-
divenivano superflui sia una più approfondita verifica da parte dell’attore
-spettava semmai ad una venditrice in buona fede di assumere informazioni
presso la Sezione della circolazione e di retrocedere spontaneamente al cliente
il minor valore della vettura- che la notifica da parte dell’acquirente di un
difetto che era già noto alla controparte.
Di
conseguenza delle due l’una: se la convenuta non ha comunicato all’attore l’esistenza
del difetto, questi l’ha tempestivamente notificato il 13 dicembre 1993; se
invece vi è stata la comunicazione, non vi era più alcuna necessità di verifica
o di notifica da parte del compratore, dovendosi invece unicamente decidere
delle conseguenze del difetto.
Non
può invece essere accettata dal profilo della buona fede una soluzione
intermedia, in cui la convenuta avrebbe detto ma non detto, limitandosi ad
insinuare il germe del dubbio, specie dopo avere incassato il prezzo pieno,
dovendosi in tal caso ammettere la palese violazione dell’obbligo di
informazione di un difetto divenuto noto alla venditrice, il che permetterebbe
comunque di escludere ogni censura di ritardata verifica o notifica in
applicazione -almeno analogica- dell’art. 203 CO.
- La
convenuta ripropone anche l’eccezione di prescrizione sostenendo che il
precetto esecutivo spiccato dall’attore il 14 marzo 1994 non avrebbe avuto
effetto interruttivo della prescrizione per il motivo che sarebbe stata
indicata quale causa del credito di fr. 28’000.-- la risoluzione del contratto
di compravendita, e perciò la richiesta di restituzione del prezzo (doc. H),
mentre in realtà l’attore avrebbe proceduto ex art. 97 CO per il risarcimento
dei danni, sicché per tale motivo non vi sarebbe stata interruzione della
prescrizione.
La
censura è infondata: è ben vero che l’atto interruttivo non è efficace che
limitatamente all’importo reclamato (DTF 122 III 203) e al credito
invocato (DTF 119 II 340; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 7. edizione, Zurigo, 1998,
vol. 2, n. 3468), ma all’indicazione della causa del credito non devono essere
poste esigenze troppo rigorose, essendo sufficiente alla tutela della buona
fede del debitore che egli possa identificare il rapporto giuridico in
conseguenza del quale viene compiuto nei sui confronti l’atto interruttivo.
In
questi termini, l’indicazione effettuata dall’attore nel primo precetto
esecutivo (doc. H) appare sufficiente agli occhi di questa Camera per produrre
l’auspicato effetto di interruzione della prescrizione, potendosi
ragionevolmente evincere che la causa del credito veniva individuata nel
contratto di compravendita della Mercedes 300D, e più esattamente in
un’inadempienza della venditrice nell’adempimento delle proprie prestazioni
contrattuali.
Il
20 febbraio 1995 la convenuta ha poi rinunciato all’invocazione dell’eccezione
di prescrizione per il caso in cui essa a quel momento non fosse già
intervenuta.
Correttamente,
essa si è attenuta in causa a tale dichiarazione, avendo essa fondato
l’eccezione addotta in causa sulla predetta ipotesi secondo cui la prescrizione
si sarebbe compiuta prima di quella data, il che, come si è visto, non è però
il caso.
Stante
detta rinuncia della convenuta -non incompatibile con l’art. 141 CO (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
opera citata, n. 3505), né essa lo pretende- non vi è motivo di esaminare
l’eventuale compimento della prescrizione nel periodo successivo a quella data,
questione da decidere in tal caso anche alla luce dell’art. 210 cpv. 3 CO,
vista la natura del difetto.
- Entrambe
le parti contestano la determinazione dell’importo da risarcire effettuata dal
Pretore.
6.1 Quo
alla posizione di fr. 9’047.55, corrispondente a quanto riconosciuto giudizialmente
al successivo acquirente della vettura, __________, le censure delle parti
risultano manifestamente infondate.
Esse
attengono infatti alla determinazione dell’esatto minor valore della vettura
conseguente alla maggior percorrenza rispetto a quella indicata, disattendendo
che la causa in questione non verte affatto sulla restituzione del minor
valore, ma sul risarcimento del danno addivenuto all’acquirente a seguito del
difetto, che per l’appunto, per effetto della sentenza pretorile cresciuta in giudicato,
ammonta -né più, né meno- ai predetti fr. 9’047.55, senza necessità o
possibilità di verificare in questa sede la rispondenza di tale importo al
minor valore nell’ambito del contratto in esame o di quello successivo.
6.2 Del
tutto pacifica, almeno nell’importo, appare la posizione di fr. 862.50,
corrispondente alla metà delle spese e tasse di giustizia della predetta
procedura, mentre sul principio la convenuta obietta che l’attribuzione
dell’onere sarebbe conseguente ad un’ingiustificata resistenza alle pretese
dell’acquirente in quel processo da parte del qui attore.
L’eccezione
risulta priva di possibilità di successo in conseguenza della denuncia di lite
che l’attore in quella causa ha fatto alla qui convenuta (doc. S, consid. E),
con il che, in applicazione degli art. 60 e 55 lit. b CPC, la convenuta può
unicamente prevalersi di un’eventuale omissione dell’attore per dolo o
negligenza grave della produzione di mezzi di difesa in quella causa, ipotesi
che non si verifica e che nemmeno è stata addotta dal resistente.
6.3 Meritano
invece protezione le censure del convenuto relative alla pretesa dell’attore
concernente gli onorari e le spese del suo patrocinio.
In
petizione egli ha addotto di dovere sopportare delle spese di patrocinio relative
alla causa intentata dal __________, calcolate in fr. 9’913.45 sulla base della
“nota proforma del 24 gennaio 1997” (petizione, punto 11, pag. 5).
Confrontato
con l’obiezione della convenuta, secondo cui l’attore non avrebbe in realtà
dovuto assumersi tale spesa in quanto al beneficio di un’assicurazione di
protezione giuridica della __________, l’attore in replica ha corretto il tiro
affermando che “l’intervento della __________ è solo sussidiario, nel senso che
vengono coperte unicamente quelle spese il cui riconoscimento non può
legalmente essere opposto alla controparte” (pag. 9).
Il
Pretore ha parzialmente protetto la pretesa dell’attore, affermando che il
beneficio di un’assicurazione di protezione giuridica non sarebbe circostanza
suscettibile di causarne la reiezione, non risultando che essa avrebbe
provveduto alla copertura del caso.
Si
tratta di un’argomentazione che non può essere seguita.
In
primo luogo, avendo l’attore addotto con successo l’esistenza di un contratto
d’assicurazione per la protezione giuridica -pacificamente ammessa dall’attore
nella replica e del resto risultante dalle insistite corrispondenze con
l’assicuratrice menzionate nella sedicente nota professionale del patrocinatore
(doc. V)- ne deve derivare la presunzione, confortata dalle predette
corrispondenze, che l’assicuratrice si sia assunta l’onere della lite
dell’attore con il __________, che è del resto un caso addirittura scolastico
di vertenza contrattuale oggetto di tali polizze. Spettava perciò semmai all’attore
di asserire e dimostrare che la copertura gli era in concreto stata negata,
cosa che egli ben si è guardato dal fare.
Del
tutto infondata è poi l’argomentazione secondo cui la copertura assicurativa in
questione avrebbe natura “sussidiaria”, sorgendo in tal caso seri dubbi
sull’utilità di una copertura che diviene efficace solo a condizione che si
convenga in separato giudizio una terza persona (in concreto la convenuta, dopo
essere stati in lite con il __________) per ottenere il risarcimento dei costi
della precedente procedura.
Ma
anche se si volesse seguire tale tesi, esorbitante da ogni comune buon senso,
all’accoglimento della pretesa dell’attore osterebbe ancora la totale mancanza
di efficacia probatoria di una nota professionale emessa “pro forma” (doc. V),
il che nella comune accezione dei termini ne indica la natura fittizia.
Rimane
pertanto la giustificata impressione di un comportamento ritorsivo dell’attore,
che per rimediare al torto subito dalla convenuta ha addotto in causa una consistente
(ed anzi esorbitante) voce di danno, eccedente addirittura l’importo attribuito
al __________, che in realtà non sussisteva per effetto della copertura
assicurativa, ed in tale ipotesi sarebbe inaccettabile dal profilo della
deontologia professionale l’assistenza prestata con l’emissione di una “nota
spese e competenze pro forma” dal di lui patrocinatore, che per questo motivo
viene deferito alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati per
gli accertamenti del caso.
La
sentenza pretorile va pertanto riformata nel senso della non attribuzione
all’attore dei fr. 5’511.80 concessi a tal titolo, mentre effettivamente non
può esservi certezza circa il fatto che la copertura si estendesse anche alle
tasse e spese di giustizia di cui al consid. 6.2.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, la parziale reiezione dell’appello principale
e la reiezione di quello adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
10 dicembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 novembre 1998 della Pretura di Mendrisio-Nord è
riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ fr. 9’910.05 oltre interessi al 5% dall’8
dicembre 1993 su fr. 9’047.55.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ del 31 gennaio 1997 dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1’200.--, da anticipare dall’attore, sono
a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a
carico dell’attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 300.-- per parte di
ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 19 gennaio 1999 __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 180.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 200.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord e alla Commissione di disciplina dell’Ordine
degli avvocati.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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