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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.27
Data decisione, Autorità:
25.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00027
Lugano
25 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1036 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
petizione 11 maggio 1994 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33’994.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr.
26’455.40 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a
fr. 3’063.90 oltre interessi, e che il Pretore con sentenza 23 dicembre 1997 ha
accolto per fr. 12’603.80 oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con appello del 21 gennaio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni dell’11 febbraio 1998 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
è stato assunto dalla convenuta nel 1992 quale controllore di qualità.
Il
1° ottobre 1993 egli è stato licenziato in tronco con l’addebito dell’abbandono
intenzionale e ingiustificato del posto di lavoro (doc. E).
B. Ritenendo
ingiustificato tale provvedimento, l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 33’994.-- oltre interessi a valere quale salario
per il periodo di disdetta, retribuzione del lavoro supplementare e delle ferie
non godute, quota parte della tredicesima mensilità e indennità ex art. 337c
cpv. 3 CO.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che l’attore il 1° ottobre
1993 dopo un’accesa discussione conseguente ad una contestazione mossagli per
un conteggio chilometrico di una trasferta avrebbe reagito in malo modo nei
confronti del direttore e avrebbe poi immotivatamente lasciato l’ufficio,
esprimendo così la chiara intenzione di volersi liberare del rapporto
contrattuale. Solo dopo un’ora e mezzo egli sarebbe ritornato con un
certificato medico attestante l’incapacità lavorativa, certificato contestato
dalla convenuta.
Stante
il fondamento del licenziamento, sarebbe dovuto al dipendente, che in ogni caso
avrebbe percepito l’indennità contro la disoccupazione, solo quanto indicato
nel conteggio doc. E, contestata invece ogni altra sua pretesa.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti relativi all’episodio contestato,
ha negato che l’attore abbia inteso abbandonare il proprio posto di lavoro,
mentre altre manchevolezze del dipendente avrebbero potuto giustificare un
simile provvedimento solo in caso di un formale richiamo, in concreto mai
avvenuto.
Stante
la mancanza di giustificazione del licenziamento immediato, all’attore
sarebbero dovuti fr. 10’500.-- e fr. 1’047.65 per salario e tredicesima del
periodo di disdetta, fr. 875.-- indebitamente trattenuti dal salario di
settembre, fr. 184.15 per ferie non godute, fr. 4’947.-- per 204 ore
supplementari, e fr. 3’500.-- di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, il tutto,
dopo deduzione di quanto anticipato dalla Cassa disoccupazione, per fr.
12’603.80.
E. Con
l’appello la convenuta ribadisce la tesi dell’abbandono del posto di lavoro e
della conseguente giustificazione del licenziamento in tronco.
Sarebbe
in ogni caso contestata la decisione del Pretore di ritenere l’attore inabile
al lavoro per il mese di ottobre 1993, con conseguente prolungamento al 31
dicembre 1993 del periodo di disdetta, sulla base del certificato medico in
atti, trattandosi di disturbi di natura cronica e comunque non in fase acuta il
1° ottobre 1993.
Ingiustificata
sarebbe inoltre l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, riservata alle procedure
ex art. 416 e segg. CPC, per quantificare le ore di lavoro supplementari da
retribuire all’attore, laddove la loro retribuzione era stata contrattualmente
esclusa dalle parti.
F. Delle
osservazioni 11 febbraio 1998 dell’attore, che chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
convenuta sostiene anche in questa sede il fondamento del licenziamento per
gravi motivi da lei pronunciato nei confronti dell’attore in conseguenza
dell’abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente.
A
torto.
A
non averne dubbi, infatti, il comportamento dell’attore, che ha momentaneamente
lasciato il posto di lavoro per sottoporsi ad una visita medica ed è rientrato
dopo circa due ore, non consente ancora di ritenere che egli abbia voluto
abbandonare il posto di lavoro.
Egli
non ha infatti con siffatto comportamento per nulla inteso lasciare in maniera
cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; II
CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & Co; JAR 1994, pag. 229; Brühwiler,
Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, pag. 214), ma si è limitato ad
assentarsi per breve tempo per sottoporsi ad una visita medica oppure -non fa
differenza- in conseguenza di un diverbio con il proprio superiore, il che per
costante giurisprudenza di questa Camera non costituisce abbandono del posto di
lavoro (cfr. II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C.: abbandono del posto
poco prima della fine del turno per lite con il titolare; II CCA 3
aprile 1996 in re A./H. AG: dichiarazione alla fine del turno dell’intenzione
di lasciare il posto in conseguenza di discussione con il marito della gerente;
II CCA 30 ottobre 1997 in re J./C.: assenza dl posto di lavoro per un
giorno in conseguenza di un litigio con un collega).
L’istante
-non potendosi intendere diversamente il comportamento di chi consegna un
certificato medico- ha del resto prontamente manifestato l’intenzione di
riprendere il lavoro alla fine del periodo di inabilità, così che la convenuto
non poteva in buona fede ritenere l’avvenuto abbandono del posto da parte del
dipendente, e pronunciare immediatamente il licenziamento in tronco, che appare
in concreto una misura ritorsiva conseguente all’asserito diverbio.
Pertanto,
a dispetto dell’affermazione del contrario da parte della convenuta, merita
piena conferma il giudizio pretorile laddove nega che vi sia stato abbandono
del posto di lavoro da parte del dipendente.
-
Del
tutto infondata è anche la contestazione dell’attendibilità del certificato
medico prodotto dall’attore: esso fino a prova del contrario fa fede del suo
contenuto (per tante: II CCA 18 novembre 1997 in re T./G. SA, 10 marzo
1997 in re G./B., 6 febbraio 1997 in re A./M.) e tale prova non è di sicuro
fornita dalle laiche disquisizioni della convenuta circa la natura dei malanni
dell’attore, alle quali è senza dubbio preferibile l’opinione del medico
curante, che ha attestato in maniera vincolante l’incapacità al lavoro per
tutto il mese di ottobre 1993 (doc. G).
-
Addirittura
incomprensibile è poi la censura per cui l’applicabilità dell’art. 42 cpv. 2 CO
-del tutto pacifica in tema di quantificazione del lavoro supplementare
prestato (II CCA 16 gennaio 1997 in re M./T. Ltd, 18 novembre 1996 in re
M./T. SA, 18 febbraio 1993 in re P./T. SA, 6 febbraio 1992 in re R./M. SA)-
sarebbe limitata alla procedura speciale per mercedi e salari e sarebbe invece
esclusa in procedura ordinaria, non potendosi concepire, e difatti l’appellante
ben si guarda dal fornire una spiegazione, un ragionevole motivo per cui
l’applicazione di una norma materiale di diritto federale quale l’art. 42 CO
dipenderebbe dal tipo di procedura cantonale adottato nel caso concreto.
In
assenza di ragionevoli censure alla quantificazione delle ore supplementari
effettuate dall’attore, questa può senz’altro essere confermata, essendo
l’affermazione dell’esistenza di un accordo (a prima vista di dubbia legalità:
cfr. l’art. 321c CO) sull’esclusione della retribuzione del lavoro
straordinario rimasta allo stadio di mera affermazione di parte, non potendo
ovviamente siffatta pattuizione essere dedotta dal silenzio del contratto sulla
questione della retribuzione delle ore supplementari (testi __________ e
__________).
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto sino ai limiti
del temerario.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
21 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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