AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.26
Data decisione, Autorità:
16.06.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00026
Lugano
16 giugno 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.783 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 2 settembre 1994 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12’280.--
oltre accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 16 dicembre 1997 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 21 gennaio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni 11 marzo 1998 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
1° aprile 1992 l’attore ha consegnato alla convenuta un semirimorchio targato
TI 84525, che gli è stato reso alla fine di gennaio del 1993.
B. Asserendo
l’esistenza di un contratto di noleggio al riguardo del suddetto oggetto,
l’attore chiede la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr.
12’280.-- oltre interessi, di cui fr. 12’000.-- per 10 mesi di nolo a fr.
1’000.--, fr. 2’200.-- per la riparazione dei danni arrecati dalla convenuta, e
fr. 80.-- in rimborso della tassa del collaudo di un altro semirimorchio,
precedentemente venduto dall’attore alla convenuta.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione contestando l’esistenza del preteso
contratto di noleggio, e comunque la congruità del canone.
Il
semirimorchio sarebbe stato consegnato nelle more della trattativa per un
contratto di compravendita, non perfezionatosi in conseguenza del mancato
consenso sul prezzo.
Il
mezzo sarebbe stato reso in perfette condizioni, ed inoltre la convenuta
sarebbe creditrice dell’attore in conseguenza di un altro episodio, in cui un
rimorchio della convenuta fu indebitamente rimosso dall’attore, arrecandole
grave danno, da compensare con l’eventuale e denegato di lui credito.
D. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che l’attore abbia fornito la prova
dell’esistenza dell’asserito contratto e della congruità del canone richiesto.
Pure fondate sarebbero le pretese per il risarcimento dei danni e della tassa
di collaudo così che, stante la mancanza di fondamento della pretesa compensatoria,
egli ha accolto integralmente la petizione.
E. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione.
La
perizia giudiziaria sulla quantificazione del canone di locazione sarebbe stata
assunta in violazione del principio del contraddittorio, in quanto il perito
non avrebbe interpellato la resistente, ma solo l’attore e il di lui
patrocinatore. Il Pretore con ordinanza 2 dicembre 1996 avrebbe inoltre
respinto a torto respinto la richiesta della convenuta di un contraddittorio
con il perito, con il che sarebbe stato violato il di lei diritto ad essere
sentita, con la conseguenza della nullità del giudizio impugnato.
Questo
sarebbe comunque errato laddove ammette, a torto, l’avvenuta prova per mezzo
dei testi __________ e __________ dell’esistenza del contratto di noleggio, e
pure a torto sarebbe stata ammessa la pretesa per risarcimento danni, avendo la
convenuta contestato con successo l’avvenuto danneggiamento da parte sua del
semirimorchio.
F. Delle
osservazioni 2 marzo 1998 dell’attore, che conclude per la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
partecipazione delle parti alla prova peritale trova formale riscontro
nell’invito a proporre i quesiti peritali e a opporsi ai quesiti di controparte
(art. 247 cpv. 3 e segg. CPC), e nella possibilità -conosciuto il referto
peritale- di chiederne la completazione o la delucidazione orale o scritta (art.
252 CPC).
In
concreto queste facoltà sono regolarmente state accordate alla convenuta, che
difatti non sostiene la tesi contraria.
- Il
nostro codice di rito non dice quali siano i mezzi di cui il perito dispone per
svolgere il suo mandato: la dottrina lascia al giudice la facoltà di indicarli
a seconda delle informazioni chieste allo specialista.
E’
comunque pacifico che egli può avere visione di tutti gli atti dell’incarto,
mentre il giudice può inoltre definire se e in che misura il perito può tenere
conto di documenti o oggetti da ispezionare che si trovino in possesso delle
parti, ovvero non siano stati prodotti agli atti del processo (II CCA 19
gennaio 1993 in re A./M.).
Il
perito può perciò spingere l’indagine oltre la documentazione già prodotta, ma
necessita dell’autorizzazione del giudice (eccezion fatta per il sopralluogo,
che egli -nondimeno in contraddittorio- può effettuare di propria iniziativa, e
che del resto è spesso implicitamente connesso all’attività necessaria allo
svolgimento del mandato).
Stante
la necessità del perito di venire a conoscenza di fatti noti a terzi e
indispensabili per lo svolgimento del suo mandato, appare indubitabile
l’esigenza di sentire quelle persone in veste di testimoni, a meno che le parti
non riconoscano l’esattezza dei fatti riferiti (Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 1979, pag. 350 e 351), premesso evidentemente che alle parti
sia in tal caso stata garantita la possibilità di assistere all’assunzione di
informazioni da parte del perito presso i terzi (Cocchi, Appunti sul
tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994, pag.
161 e 162).
- Nel
caso di specie al perito è stato posto un unico quesito, chiedente, in
sostanza, di stabilire se per il nolo del semirimorchio in questione poteva
essere considerato congruo un canone mensile di fr. 1’000.--.
Il
perito alla premessa 1.3 ha indicato di essersi basato sull’incarto messogli a
disposizione e “sulle informazioni assunte”, laddove sembrerebbe esservi,
limitatamente a detta assunzione di informazioni, la teorica possibilità di un
problema legato alla necessità dell’assunzione in contraddittorio.
Se
non che, dalla lettura del referto peritale non emerge alcuna assunzione di
informazioni eccedente la visione della licenza di circolazione doc. B, e si
può anzi ritenere che il perito nemmeno abbia visto il semirimorchio di cui
trattasi.
Le
risposte 2.1 e 2.2 riportano infatti informazioni contenute nella licenza di
circolazione (esplicito il riferimento nella risposta 2.2), nella risposta 2.3
il perito presume che il mezzo fosse in buono stato per il motivo che era stato
collaudato nel maggio del 1991 -informazione anch’essa figurante sul doc. B-,
mentre nella risposta 2.4 il perito si limita ad esporre i criteri determinanti
per la valutazione del nolo, ed infine nella risposta 2.5 viene evaso il
quesito “tenuto conto del tipo di semirimorchio e della sua portata”.
Se
ne deduce pertanto che la perizia è esclusivamente fondata su nozioni astratte
e generali, senza perciò che il perito abbia effettivamente svolto, o comunque
che ne sia stato influenzato ai fini del giudizio, eventuali accertamenti
supplementari per i quali sarebbe stato leso il principio del contraddittorio -tale
non è ovviamente il contatto (ancorché improvvido) con il patrocinatore
avversario per consultarsi circa la necessità di un contraddittorio-, questione
che la convenuta avrebbe potuto peraltro facilmente accertare in sede di
delucidazione del referto, facoltà che ha invece ritenuto di non esercitare.
Ne
consegue la reiezione della sua corrispondente censura.
- La
convenuta contesta poi la valutazione fatta dal Pretore delle deposizioni
__________, sostenendo che esse non proverebbero l’avvenuta pattuizione del
contratto di noleggio.
La
censura è in realtà irrilevante, dato che anche a prescindere dalla portata
delle dichiarazioni dei testi -__________ riferisce quanto ha appreso da terzi,
__________ parla genericamente di “prestito”- nelle concrete circostanze va
senza dubbio comunque ammessa l’esistenza di un rapporto oneroso.
Quale
punto di partenza va in effetti stabilito che nell’ambito di rapporti
commerciali, quali quelli in questione, non può in alcun modo essere presunta
la gratuità della messa a disposizione durante ben 10 mesi di un veicolo
commerciale, destinato in quanto tale ad essere produttivo di reddito (ed
infatti, dal suo fermo durante 5 soli giorni la convenuta deduceva un danno di
quasi fr. 24’000.--, cfr. risposta, punto 11d, pag. 6), tesi che a ben vedere
nemmeno la convenuta stessa si è azzardata a sostenere (sulla presunzione di
onerosità: Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 11 ad art. 305
CO).
Ne
consegue che, in ossequio a detta naturale presunzione di onerosità, è
sufficiente la mancata dimostrazione della tesi liberatoria della convenuta
circa la gratuità del suo possesso per far ritenere l’esistenza tra le parti di
un accordo oneroso, ancorché implicito, sull’uso del semirimorchio da parte
della convenuta, senza che la stipulazione di tale accordo dovesse
necessariamente risultare dalle deposizioni dei testi.
La
convenuta per giustificare il diritto al gratuito possesso del semirimorchio
durante 10 mesi ha sostenuto che lo stesso nei primi mesi del 1992 le sarebbe
stato venduto al prezzo da fr. 10’000.-- da pagarsi in epoca successiva alla
consegna (risposta, ad 1, pag. 2), e che dopo alcuni mesi essa avrebbe
interpellato l’attore “chiedendogli di formalizzare la compravendita”, al che
il prezzo sarebbe lievitato a fr. 18’000.--, dal che, in mancanza di consenso,
la riconsegna del veicolo (risposta, ad 1, pag. 3; ad 2, pag. 3).
Siffatta
tesi, oltre a non essere stata in alcun modo confermata dall’istruttoria, è
giuridicamente contraddittoria: stante l’asserito consenso iniziale sul prezzo
di fr. 10’000.-- e l’incondizionata consegna alla convenuta, questa sarebbe
divenuta la legittima proprietaria del veicolo, così da non dovere in alcun
modo temere il preteso voltafaccia dell’attore quo al prezzo di vendita.
Ma
comunque, anche dando per buona la tesi della convenuta, dalla stessa non
discende automaticamente il diritto al gratuito godimento del semirimorchio
durante i 10 mesi in cui il contratto di compravendita sarebbe a suo dire stato
in discussione, dovendosi in tal caso piuttosto ritenere che la convenuta, extracontrattualmente,
si è ingiustamente arricchita a danno dell’attore con il godimento del veicolo,
che dovrebbe pertanto essere nondimeno retribuito in base alle norme
sull’indebito arricchimento, con il medesimo risultato di attribuire all’attore
una somma equivalente al nolo del semirimorchio.
E’
perciò solo a titolo abbondanziale che si osserva che l’indicazione del teste
__________ della pattuizione di un “prestito”, posta la predetta presunzione di
onerosità, ben si attaglia alla presente fattispecie, e che un ulteriore forte
indizio nel senso del giudizio impugnato va ravvisato nel fatto che le fatture
dell’attore 31 agosto 1992 (doc. C), relativa ai primi 5 mesi di noleggio, e 31
ottobre 1992 (doc. D), concernente i 4 mesi successivi, non hanno suscitato
reazione alcuna da parte della convenuta, che avrebbe al contrario dovuto in
buona fede opporvisi nella sua ottica della gratuità dell’uso del veicolo, o
comunque del perdurare delle trattative di acquisto.
- L’aggiudicazione
dei fr. 2’200.-- relativi al risarcimento dei danni causati dalla convenuta al
rimorchio è da lei stata contestata con l’apodittica affermazione del fatto che
essa “ha contestato con successo di non aver danneggiato il semirimorchio”
(punto 8, pag. 5), il che non concorre ad inficiare i contrari accertamenti del
Pretore (consid. 3), fondati sulla deposizione __________ rimasta su questo
punto incontestata.
Ne
segue la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria, e come tale
infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 550.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dalla convenuta, restano a suo a carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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