AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.252
Data decisione, Autorità:
12.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00252
Lugano
12 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. EF.98.01719 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza
di rigetto definitivo dell’opposizione del 20 agosto 1998 da
__________ entrambi rappr. dall’ avv. __________
Contro
rappr.
dall’ avv. __________
che
il Segretario assessore della Pretura ha, con sentenza 12 ottobre 1998,
parzialmente accolto rigettando, in via definitiva, limitatamente all’importo
di Fr. 36’311.40 oltre interessi al 5% dal 10.2.1998 l’opposizione interposta
da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’ UE di Lugano.
Ed
ora sull’opposizione 11 novembre 1998 presentata, ai sensi degli art. 36 e
segg. Convenzione di Lugano, da __________ contro la sentenza 12 ottobre 1998.
Letti
ed esaminati gli atti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che __________ e
__________ hanno chiesto, con istanza 20 agosto 1998, il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo fatto notificare alla
__________ per l’importo di Fr. 56’957.- oltre interessi indicante quale titolo
di rigetto la sentenza 16.5.1996 del Tribunale di Milano, sez. 8a Civile;
che il primo giudice, dopo
aver sentito le parti all’udienza di discussione in contraddittorio del 9
ottobre 1998, ha concesso, con sentenza 12 ottobre 1998, il rigetto definitivo
limitatamente agli importi indicati in ingresso ritenendo esecutiva in
Svizzera, sulla base delle norme della Convenzione di Lugano, la sentenza
italiana indicata quale titolo di rigetto;
che con atto 11 novembre
1998 di opposizione, ai sensi degli art. 36 e seg. della Convenzione di Lugano,
la __________ chiede che la sua opposizione venga accolta e che di conseguenza
la sentenza di rigetto venga annullata oppure, subordinatamente, la procedura
di riconoscimento sia sospesa sino a definizione dell’appello pendente contro
la sentenza del Tribunale di Milano;
che
-
come risulta dai considerandi della sentenza CEF 4 maggio 1995 in re
A. c. S. - l'art. 512 CPC stabilisce che il riconoscimento di sentenze di
pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia avviene, ad opera del giudice
normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo
dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni
di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano; a sua volta l'art. 513b
CPC precisa al cpv. 1 che il pretore del domicilio del convenuto o del luogo
dell'esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le
decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre
prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano; il pretore è
competente per adottare i provvedimenti cautelari ex art. 39 Convenzione
secondo la procedura degli art. 376 ss. CPC (cpv. 2) e la Camera civile
d'appello è competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36
e 40 della Convenzione (cpv. 3); l'art. 513c CPC indica inoltre che:
-
l'istanza
di riconoscimento o di exequatur è inoltrata al pretore nelle forme della
procedura non contenziosa di camera di consiglio (cpv. 1);
-
l'opposizione
è proposta alla Camera civile d'appello nelle forme della procedura contenziosa
di camera di consiglio (cpv. 2);
-
l'opposizione
ex art. 40 Convenzione deve essere proposta nel termine di due mesi
dall'intimazione della sentenza del pretore (cpv. 3).
che
il legislatore ticinese non ha ben compreso il problema di diritto
esecutivo sotteso all'applicazione della Convenzione di Lugano nella procedura
di rigetto definitivo dell'opposizione ed ha attuato una normativa che non è di
sussidio al caso di specie, dimenticando che in sostanza nulla è cambiato
quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la Convenzione gli
offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare
la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il
debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza il giudice del
rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza
estera - secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla
Convenzione di Lugano e non più secondo la Convenzione italo-svizzera del 1933
- nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. Walter
Stoffel, Das Verfahren zur Anerkennung handelsrechtlicher Entscheide nach dem
Lugano-Übereinkommen, in: SZW 1993 p.115 n.2.1);
che è quello che è
accaduto nel caso di specie dove gli istanti non hanno promosso una procedura
di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività ai sensi della Convenzione
di Lugano ma hanno avviato una normale procedura di rigetto dell’opposizione
nella quale la decisione del Pretore può essere impugnata con appello (o
ricorso per cassazione, a dipendenza del valore) nel termine di 10 giorni (art.
22 LALEF);
che ne consegue come
l’atto di opposizione 11 novembre 1998 debba essere dichiarato irricevibile;
Per i quali motivi
vista per le spese la TG
dichiara e pronuncia
-
L’atto di
opposizione 11 novembre 1998 __________ è irricevibile.
-
La tassa di giustizia
in Fr. 150.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico della qui
procedente.
-
Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster