AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.250
Data decisione, Autorità:
23.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00250
Lugano
23 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.97.88
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 5
febbraio 1997 da
tutti
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
la quale gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
8'679.40 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 1996
per culpa in contrahendo;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore, con sentenza del 14 settembre 1998, ha parzialmente accolto
condannandolo a versare alle controparti l’importo di fr. 5’425.40 oltre
interessi al 5% a far tempo dal 16 settembre 1996.
Appellante
il convenuto il quale, con atto di appello del 9 novembre 1998, postula la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.
Mentre
gli attori, con osservazioni ed appello adesivo del 5 gennaio 1999, chiedono la
reiezione del gravame di controparte e l'accoglimento della loro impugnativa,
con la quale postulano l’accoglimento integrale della loro domanda di
petizione.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
In fatto ed in diritto
- Gli attori
compongono la comunione ereditaria fu __________ proprietaria della part. no
__________ RFD di __________ sulla quale sorge un edificio adibito a
ristorante-pizzeria con camere per alloggio. L'esercizio del ristorante,
gestito inizialmente dalla famiglia __________, è in seguito stato ceduto a
terzi.
A seguito dell’esecuzione
di alcuni lavori di sistemazione l’esercizio pubblico è rimasto chiuso
dall'ottobre 1995 e la sua riapertura prevista per l'inizio del 1996.
All'inizio del dicembre
1995, gli attori, rappresentati dalla signora __________, sono entrati in
trattative con il convenuto, di professione esercente, al fine di concludere
con lui un contratto di locazione dello stabile ed un contratto di cessione
dell'inventario dell'esercizio pubblico. Ne è seguita una serie di incontri tra
le parti ed i rispettivi rappresentanti per la stesura e la formalizzazione dei
contratti, in occasione dei quali il convenuto ha presentato alla signora
__________ il signor __________ quale suo socio nella gestione del ristorante,
nel quale avrebbero inoltre dovuto lavorare un pizzaiolo, __________, ed un
cameriere.
- L’inizio della
locazione, fissato nelle bozze contrattuali inizialmente per il 1° febbraio
1996, è stato posticipato prima a metà febbraio e poi al 1° marzo successivo,
ma di fatto l'esercizio pubblico è stato riaperto il 23 febbraio 1996 e della
sua effettiva gestione si sono occupati la signora __________, quale titolare
del certificato di esercente, ed i signori __________ e __________
Il 7 marzo 1996 la signora
__________, informata dal signor __________ che il convenuto non intendeva più
sottoscrivere i contratti, ha chiesto chiarimenti al signor __________ il quale
ha confermato di non aver ottenuto i finanziamenti necessari a riprendere la
gestione del ristorante e di rinunciare pertanto all'intera operazione.
Gli attori hanno potuto
locare l’esercizio pubblico ad altra persona già a far tempo dal 16 marzo 1996
-
Con la petizione gli
attori hanno postulato la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'679.40
oltre interessi a titolo di culpa in contrahendo. A mente degli attori, già dal
dicembre 1995 il convenuto avrebbe loro assicurato definitivamente la ripresa
della gestione del locale, sottacendo però le difficoltà di finanziamento con
le quali era confrontato. Da tale data essi avrebbero quindi cessato di cercare
altri interessati al subingresso nel ristorante. Rimproverando al convenuto di
aver violato, nelle relazioni precontrattuali, l'obbligo di negoziare
seriamente e di informare l'altra parte, lo rendono responsabile del danno
prodottosi a causa della mancata conclusione dell'affare. Le poste del
rivendicato risarcimento riguardano un mese di pigione (fr. 4’500.--) e gli
esborsi per consumo luce ed acqua (fr. 500.--), così come un'indennità per
l'uso dell'inventario in quel periodo (fr. 300.--); inoltre le spese legali
(fr. 2’379.40) e quelle personali di __________ (fr. 1’000.--) sopportate
nell’ambito delle trattative.
-
In risposta il
convenuto ha contestato che gli possa essere addebitata una "culpa in
contrahendo". Sostiene di non aver mai assicurato ai signori __________
che avrebbe sicuramente ripreso la gestione del ristorante e le sue difficoltà
di finanziamento erano note agli attori sin dall'inizio.
-
il Pretore, nel
giudizio qui impugnato, ha accertato una responsabilità precontrattuale del
convenuto ma ha limitato il risarcimento del danno alla pigione per i primi 15
giorni di marzo 1996, agli esborsi per consumo luce ed acqua ed alle spese
legali sostenute dagli attori per un totale di fr. 5'425.40.
-
Con l'appello il
convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la
petizione o, in via subordinata, di ammetterla unicamente per l'importo di fr.
2'250.--, a valere quale risarcimento per la pigione persa nella prima metà del
mese di marzo.
Gli attori, invece, con
l’appello adesivo chiedono l’accoglimento integrale delle domande di
risarcimento.
Delle argomentazioni delle
parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
-
Nell’ambito delle
trattative in vista della conclusione di un contratto, le parti devono
attenersi alle regole della buona fede nei rapporti d’affari (art. 2 CC). In
linea di principio è data loro facoltà di ritirarsi e rompere unilateralmente
le trattative, senza addurre motivi (Bucher, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 1979, pag. 249). In tal caso la
controparte dovrà sopportare il danno così cagionatole (in particolare dovuto
alla non conclusione del contratto), salvo violazione da parte di colui che
recede delle regole della buona fede che reggono anche il rapporto
precontrattuale: in tal caso è data responsabilità per culpa in contrahendo
(cfr. DTF 77 II 135 e segg.; 105 II 79; von Thur/Peter,
Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 1979, vol. 1, p. 193).
Ciò si verifica non solo qualora una parte intavola delle trattative volendo
danneggiare l'altra, oppure già avendo l'intenzione di interromperle o ancora
facendogli dolosamente credere di voler concludere un contratto senza mai
averne avuto l'intenzione (von Thur/Peter, op. cit., loc. cit.; DTF
77 II 135), ma anche ogni qual volta il rifiuto di concludere il contratto
trattato è contrario all'atteggiamento ed alle promesse formulate nel corso
della relazione precontrattuale, la responsabilità per culpa in contrahendo non
esigendo il presupposto del dolo (DTF 105 II 79). In particolare le
parti, agendo correttamente, sono reciprocamente tenute all'informazione leale
di controparte sulle caratteristiche del negozio in discussione.
-
Nel caso di specie
la valutazione degli atti che ha condotto il Pretore ad ammettere l’esistenza
di un comportamento del convenuto contrario ai suddetti precetti della buona
fede può tranquillamente essere confermata, avendo questi, in buona sostanza,
anticipatamente assicurato il buon esito del contratto millantando
disponibilità economiche inesistenti e sottacendo invece gli effettivi problemi
di finanziamento, così da arrecare agli attori, e non solo a loro, pregiudizio
economico conseguente alla persistenza di trattative che non avevano invece
motivo di essere.
8.1 Dalla documentazione
in atti, a prescindere da qualsiasi valutazione circa l’atteggiamento dilatorio
del convenuto quo alla forma (ma non alla sostanza) dei testi contrattuali, si
rileva come ancora il 24 gennaio 1996, data della lettera doc. F del fiduciario
del convenuto __________ non accenni ad alcun problema economico dal quale
dipenderebbe la stipula dei contratti, ma solo a motivi di “strategia fiscale”
(doc. F, pag. 2) -ossia problemi che notoriamente affliggono in misura maggiore
le persone abbienti rispetto a quelle che non lo sono- che l’avrebbero
costretto a far stipulare i contratti da una sua costituenda società anonima,
dal che la lecita deduzione del fatto che il convenuto disponeva senz’altro dei
fr. 100’000.-- necessari alla sua costituzione.
La medesima linea risulta
anche dal successivo scritto 31 gennaio 1996 del __________ in cui (punto 3,
pag. 1) il versamento di fr. 95’000.-- viene subordinato alla costituzione
della __________, a sua volta dipendente dalla messa a disposizione del
capitale da parte del mandante, atto che non viene a quel momento in alcun modo
espresso in forma dubitativa.
Il primo accenno ad un
“piccolo problema per il pagamento dell’importo previsto al momento della firma
dei contratti”, viene esplicitato, dopo sollecito degli attori (doc. O), solo
nel corso del colloquio telefonico del 16 febbraio 1996 (doc. P), ma esso
sembrerebbe ancora superabile, atteso che il finanziamento parrebbe sussistere
ma sarebbe condizionato all’avvenuta firma dei contratti (doc. P).
In seguito la situazione
precipita, visto che a fronte del perentorio sollecito 7 marzo 1996 (doc. Q) il
convenuto rinuncia al contratto, adducendo di essere sempre rimasto allo stadio
della trattativa (doc. R).
8.2 Analoghi riscontri
vengono forniti dalle deposizioni evocate dal Pretore, e che l’appellante
rinuncia a contestare nel proprio gravame.
__________ e
__________ hanno infatti sostanzialmente confermato la tesi dei procedenti,
risultando dalle loro affermazioni che il convenuto, con il suo comportamento,
avrebbe nascosto l'importanza della questione del finanziamento e l'incertezza
della sua concessione, inducendo così i proprietari della part. no __________
di __________ -e non solo loro, visto che il __________ dando per certo
l’affare sulla parola del convenuto rinunciò al suo posto di lavoro- a credere
ad una sicura stipulazione degli accordi
"... alla fine di
dicembre inizio gennaio __________ ha comunicato che prendeva il locale [...]
Si trattava in quel momento di formalizzare il contratto [...] Le condizioni
principale erano già stabilite tra le parti, in particolare il prezzo. [...] i
signori __________ non cercavano altri interessati al ristorante perché il
signor __________ ha detto che lo prendeva lui..." (teste __________);
"[...] Io mi
decisi a dare la disdetta nel lavoro che avevo perché mi fu assicurato che il
ristorante __________ apriva. Mi fu assicurato un po' da tutti: __________
da __________ e anche dalla signora __________. Mi fu ripetuto che si facevano
i contratti. Questo fatto dei contratti mi venne ripetuto dalla signora
__________ e dal __________ [...] La signora __________ era arrabbiata, come
tutti. Diceva che il __________ non firmava i contratti, e che diceva sempre:
domani, domani. Questo io lo sentivo dire dalla signora __________ nel
locale..." (teste __________),
8.3 L’unica concreta
argomentazione difensiva dell’appellante sulla questione della culpa in contrahendo
è quella legata alla deposizione del __________, suo fiduciario in
quell’affare, della quale egli trascrive ampi stralci, ma che tuttavia, se
correttamente letta, si rivela contraria e non favorevole alle tesi del
resistente.
Infatti, come già evidenziato
a proposito delle di lui lettere, anche la deposizione del __________ fornisce
la fasulla immagine del __________ come di un finanziariamente solido
potenziale partner contrattuale, in quanto confrontato con l’esigenza di
“una corretta imposizione fiscale dell’operazione”, oltre che “già
impegnato professionalmente in un altro esercizio e intestatario di alcune
proprietà immobiliari nella sua sfera privata”.
Per quanto invece riguarda
le asserite riserve connesse ai problemi di finanziamento, è ben vero che il
teste le menziona e attribuisce loro importanza decisiva nella volontà
contrattuale del convenuto, ma sulla decisiva questione della comunicazione ai
partner contrattuali di queste riserve il teste ammette innanzitutto che “non
so se la signora __________ fosse direttamente a conoscenza del problema
relativo al finanziamento” , e per il resto si limita ad affermare che “so
che le trattative compiute con il legale della venditrice furono sempre
accompagnate dalla riserva di questo prestito”, laddove siffatta locuzione
non esprime la certezza dell’avvenuta comunicazione di tale riserva, che va
piuttosto intesa nel senso di una riserva mentale del convenuto, conscio del
fatto che senza il finanziamento dei fornitori, usualmente trattasi di quelli
di caffè e di birra, egli a dispetto dell’esistente attività in altro esercizio
e delle sue asserite proprietà immobiliari, non sarebbe riuscito a mobilitare
la (per un proprietario di immobili) modesta somma necessaria alla costituzione
della ventilata società anonima e all’acquisto dell’esercizio pubblico.
8.4 Per il resto, la
generica doglianza dell'appellante secondo cui il Giudice di prime cure nello
statuire sull'esistenza della culpa in contrahendo non avrebbe dovuto basarsi
unicamente sulla problematica del finanziamento, ma avrebbe invece dovuto
coinvolgere tutte le ulteriori circostanze va disattesa già solo perché non
sorretta da una concreta esposizione di tali asserite circostanze e
dall'indicazione dei riscontri istruttori dai quali ne risulterebbe la
dimostrazione.
Infine, neppure l’accenno
al fatto che a distanza di soli cinque giorni dal brusco ritiro del convenuto
dalle trattative gli attori avrebbero trovato un nuovo conduttore dimostra che
essi fossero già da tempo a conoscenza delle difficoltà del loro contraente,
non essendovi agli atti non vi è infatti prova alcuna del fatto che i locatari
avessero già preso contatto con questa terza persona prima dell'11 marzo 1996.
- Le premesse di un
risarcimento per culpa in contrahendo sono quattro: la violazione dei doveri
precontrattuali, in concreto assodata, l’esistenza di un danno, di un legame di
causalità e della colpa (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, Berna, 1998, n. 47.06).
La controparte ha allora diritto
ad ottenere il risarcimento del cosiddetto interesse negativo, ossia ad essere
posta in quella situazione in cui si troverebbe se la trattativa contrattuale
non avesse avuto luogo (Rep. 1990, pag. 219; DTF 105 II 79 e
segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 10 ad Einleitung zu
Art. 97-109 CO).
- Ciò premesso sulla
natura del risarcimento, entrambe le parti nella specie, sia pure per ragioni
differenti, criticano la parziale attribuzione delle voci di danno operata dal
Pretore.
10.1 Per quanto attiene alle
pigioni, la predetta nozione di interesse negativo consente di attribuire il
risarcimento per culpa in contrahendo di eventuali canoni non incassati
solamente nella misura in cui venga dimostrato che senza la trattativa con il
convenuto l’ente sarebbe stato locato a terzi prima di quanto non è poi
effettivamente avvenuto, cioè del 16 marzo 1996.
In petizione (punto 10a,
pag. 7), gli attori hanno richiesto un indennizzo di fr. 4’500.--, importo pari
ad un mese di pigione, senza tuttavia indicare il motivo per cui tale somma
sarebbe dovuta.
L’allegato (punto 10, pag.
7 in alto) rinvia alla lettera degli attori del 16 settembre 1996 (doc. Z), in
cui si spiegava trattarsi di “perdita di pigione per il periodo di un mese, dal
16 febbraio 1996 (data alla quale __________ avrebbe dovuto pagare la pigione)
al 16 marzo 1996 (data alla quale la pigione viene corrisposta dall’attuale
inquilino). Va tenuto presente che __________ aveva persino occupato i locali
del ristorante, tramite persona di sua fiducia. Viene addebitata la pigione di
un mese come previsto al contratto” (doc. Z, pag. 2, lit. a).
Se da tale dicitura si
deve intendere la natura contrattuale della pretesa la stessa -oltre a
necessitare del rituale esperimento di conciliazione- esula manifestamente dal
contesto di un risarcimento ex culpa in contrahendo, e appare invece quale
pretesa di adempimento o comunque di interesse positivo, esclusa anch’essa dal
contesto della presente azione (Rep. 1990, pag. 219).
Se per contro si intende
con ciò ottenere, come esposto in ingresso, il risarcimento del canone che un
altro inquilino avrebbe pagato prima del 16 marzo 1996, la pretesa risulta
infondata per la mancata adduzione delle circostanze di fatto a suo sostegno
-mai gli attori hanno sostenuto negli allegati introduttivi di avere avuto un
conduttore disponibile prima del 16 marzo- e conseguentemente anche per la
mancata dimostrazione di tale circostanza.
Su questo punto va
pertanto protetto l’appello principale, depennando la parte di pretesa
riconosciuta dal Pretore, e disatteso quello adesivo.
10.2 La nota d'onorario del
patrocinatore degli attori è riferita a prestazioni effettuate in vista della
ripresa del locale da parte del convenuto, e più precisamente alle trattative
condotte e all'allestimento delle bozze di contratto (doc. AA e BB).
Come rettamente rilevato
dal Pretore, il preteso accordo delle parti in merito all'assunzione da parte
di ognuna di esse delle proprie spese di patrocinio non è valido nel caso
concreto, essendo stato superato dalla culpa in contrahendo del convenuto. La
violazione da parte sua degli obblighi precontrattuali, che ha cagionato
l'interruzione delle trattative, impone all’appellante il risarcimento dei
danni che la mancata formalizzazione dell'accordo ha cagionato alla controparte
(Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner
Teil, 7. edizione, Zurigo, 1998, n. 991a), atteso in particolare che
l'argomentazione dell'appellante, secondo cui non sarebbe dimostrato il legame
di causalità essendo probabile che le stesse bozze di contratto siano state
utilizzate per la stipulazione di accordi con terze persone, oltre a non essere
suffragata da alcun elemento concreto, è stata sollevata per la prima volta in
sede di appello ed è dunque inammissibile giusta l'art. 321 CPC.
Il giudizio impugnato va
pertanto confermato su questo punto.
10.3 Per quanto concerne le
spese relative al consumo di acqua, luce ed indennità per uso dell'inventario,
non è contestato che esse siano direttamente connesse all'apertura del locale
al pubblico. L'istruttoria di causa ha rilevato che essa è avvenuta già il 23
febbraio 1996, ancora prima della prevista stipulazione dei contratti, su
iniziativa della signora __________. Il convenuto ne è stato informato dal
signor __________ e -per quanto rilevante- ha dato il suo consenso tacito
all'operazione.
Tuttavia, essendo egli
assente per vacanze dal 23 febbraio in poi, il convenuto non ha contribuito,
oppure tratto profitto alcuno dalla gestione del ristorante, curata dalla
proprietaria e dal signor __________, destinatario delle entrate dell'esercizio
pubblico.
Ne deve discendere la
constatazione che le spese per luce ed acqua, come pure l'indennità di consumo
dell'inventario, non sono dovute alla mancata conclusione dei contratti di
locazione e di ripresa dell'inventario, ma sono piuttosto imputabili ad una
decisione unilaterale di parte attrice, e non costituiscono quindi una
conseguenza della culpa in contrahendo dell'appellante, il quale non può dunque
essere obbligato al versamento di questi importi.
10.4 Gli attori postulano
infine l'accoglimento della pretesa di fr. 1'000.-- per spese ed inconvenienze
personali della signora __________, respinta dal Pretore per mancanza di prove,
sostenendo che dagli atti sarebbe risulterebbe chiaramente l'intervento della
loro rappresentante in alcune questioni amministrative, nelle trattative con
l'appellante, svoltesi soprattutto presso lo studio legale dell'avv. __________
(teste __________), e in relazione all'apertura del locale (teste __________).
L’argomentazione non è
pertinente, poiché disattende che la reiezione della pretesa non dipende dalla
mancata dimostrazione dell’attività della signora __________, di per sé
incontestabile, ma piuttosto dalla mancata prova del fatto che tale attività le
avrebbe arrecato un pregiudizio economico per avere essa affrontato spese vive
o per avere perso altre occasioni di guadagno nel tempo dedicato al mancato
contratto con il convenuto.
Così come esposta, la
pretesa appare piuttosto come la richiesta di remunerazione del tempo impiegato
il che, nuovamente, attiene semmai ad un’azione di risarcimento per
inadempimento, e non al ripristino di quella situazione che sarebbe venuta in
essere se del contratto in questione non si fosse mai parlato
Il convenuto è in
definitiva unicamente debitore dei fr. 2’379.40 per le spese legali sopportate
dagli attori oltre ad interessi al 5% dall’incontestata data del 16 settembre
1996, ragione per cui ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale
accoglimento dell’appello principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC),
ritenuto che al convenuto, che non ha presentato osservazioni all’appello
adesivo, non si attribuiscono ripetibili a tal titolo.
Per i quali motivi,
visti gli art. 148 CPC, la TOA e la LTG,
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 9
novembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
15 ottobre 1998 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, è riformata
nel modo seguente:
La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________, è condannato a versare a __________, __________,
__________, __________ tutti in __________, e __________, __________,
complessivi fr. 2'379.40 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 1996.
Limitatamente
a questo importo è tolta l'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UE
di Lugano.
La
tassa di giustizia di fr. 750.-- e le spese, da anticipare dagli attori,
restano a loro carico per 7/10 e per 3/10 sono a carico del convenuto, al quale
gli attori rifonderanno fr. 400.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr.
20.--
Totale fr. 300.--
già anticipati dal
convenuto, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le
ripetibili di appello.
III. L'appello adesivo 5
gennaio 1999 __________, __________, __________, __________, __________ è
respinto.
IV. Le spese della
procedura di appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 230.--
b) spese fr.
20.--
Totale fr. 250.--
già anticipati dagli
appellanti, restano a loro carico.
V. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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