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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.235
Data decisione, Autorità:
04.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00235
Lugano
4 novembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori -inc. no. DI.98.00126 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord-
promossa con istanza 3 agosto 1998 da
(rappr. da
__________)
contro
che il
Pretore, con decreto 15 ottobre 1998, ha accolto ordinando ai convenuti di mettere
a libera disposizione dell’istante l’appartamento no. __________ di 4 1/2
locali al III piano, nello stabile sito in __________ a __________;
Ed ora
sull’appello inoltrato il 30 ottobre 1998 dai convenuti;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in
diritto
che
con la decisione qui impugnata il Pretore ha decretato lo sfratto dei convenuti
dall’appartamento no. __________ di 4 1/2 locali al III piano sito nello
stabile in __________ a __________;
che
con l’atto ricorsuale i convenuti rimproverano in sostanza all’amministrazione
dello stabile di aver a suo tempo tenuto nei loro confronti un atteggiamento
scorretto e chiedono in definitiva di poter rimanere nell’appartamento almeno
fino al 15/16 novembre, data per la quale essi hanno dichiarato di aver trovato
un’altra sistemazione;
che
giusta l’art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi
motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata, affittata
o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al
Pretore con istanza motivata;
che
a prescindere dalle gravi carenze formali dell’atto di appello -che a più
riprese viola le disposizioni dell’art. 309 cpv. 2 CPC e che già per questo
motivo sarebbe nullo (cpv. 5)- è evidente che i motivi addotti dagli appellanti
non possono in alcun modo comportare la riforma del primo giudizio;
che,
innanzitutto, i numerosi -e spesso confusi- rimproveri mossi nei confronti
dell’amministrazione dello stabile con particolare riferimento al periodo in
cui il contratto di locazione era in essere non appaiono per nulla rilevanti
per l’esito di questa causa, essendo per lo più fini a sé stessi e in ogni caso
non censurando l’avverarsi dei presupposti per la concessione dello sfratto,
tanto è vero che dagli stessi non si possono assolutamente dedurre le
circostanze per cui la pronuncia dello sfratto non sarebbe giustificata;
che
nemmeno la richiesta di poter rimanere nell’appartamento almeno fino al 15/16
novembre può essere accolta, il differimento dello sfratto, implicitamente
postulato con tale argomentazione, non essendo un istituto previsto dalla nostra
legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 506; IICCA 22
febbraio 1994 in re F./P., 7 aprile 1994 in re H./S., 14 febbraio 1995 in re
O./A. SA, 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 23 agosto 1995 in re A./P., 24
ottobre 1995 in re R./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 14 ottobre 1996 in re
G. SA/ D., 26 giugno 1997 in re R./P.);
che
in effetti con lo sfratto l'autorità giudicante deve accordare all'inquilino il
termine strettamente indispensabile sul piano umanitario e pratico per trovarsi
una nuova sistemazione, mentre eccezionalmente l'autorità di esecuzione dello
sfratto può concedere un termine di moratoria, di breve durata, a condizione
però che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso
dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione
economica modesta; Droit du bail, n. 3/1991 n. 29; IICCA 14
ottobre 1996 in re G. SA/D., 26 giugno 1997 in re R./P.);
che,
nel caso concreto, i convenuti hanno tuttavia già beneficiato di termini
sufficienti per la ricerca di un nuovo appartamento e per abbandonare i locali
(la disdetta essendo datata 13 luglio 1998, con effetto dal 31 luglio 1998)
sicuramente superiori a quelli intesi come di breve durata dalla
giurisprudenza;
che
l’appello deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare
dell’art. 313bis CPC, di modo che, per evidenti motivi di economia processuale,
non torna conto intimare il gravame alla controparte per le osservazioni,
stante la chiara situazione giuridica e la necessità di dar corso, con
celerità, alla procedura di sfratto (IICCA 19 settembre 1994 in re F.F.
SA/I., 26 settembre 1994 in re B./S., 23 agosto 1995 in re A./P., 5 agosto 1996
in re B./S. SA, 26 giugno 1997 in re R./P., 6 agosto 1997 in re A./Z., 29
maggio 1998 in re S./M. e lc.);
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
per i quali motivi
visti gli art.
148, 309, 313bis e 506 CPC
pronuncia 1. L’appello
30 ottobre 1998 di __________ e __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.-, da anticipare dagli
appellanti in solido, restano a loro carico.
-
Intimazione
a: - __________
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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