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Numero d'incarto:
12.1998.231
Data decisione, Autorità:
02.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00231
Lugano
2 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.96.174 della Pretura di
Locarno-Campagna, promossa con petizione 16 maggio 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rapp.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 35’532.90
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 6 ottobre 1998 ha accolto per fr. 8’000.-- al lordo
degli oneri sociali oltre a interessi al 5% dal 16 maggio 1995;
Appellante
l’attore, che con appello con domanda di assistenza giudiziaria del 26 ottobre
1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di far decorrere gli
interessi moratori già dal 7 maggio 1993;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 26 ottobre 1998 si rimette al giudizio della
Camera adita.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in
diritto
-
che
secondo quanto ritenuto nel giudizio pretorile, al quale le parti si adagiano
quo alla determinazione dei fatti rilevanti, l’attore ha lavorato a tempo
parziale quale dipendente del convenuto, conducendone il chiosco - cartoleria
di __________, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 25 novembre 1991;
-
che
la retribuzione di tale lavoro è stata forfetariamente stabilita dal Pretore in
fr. 8’000.-- lordi, decisione rimasta incontestata;
-
che
il Pretore ha altresì accordato all’attore interessi di mora al 5% a far tempo
dal 16 maggio 1995, data di introduzione dell’azione giudiziaria;
-
che
l’attore rivendica invece gli interessi dal 7 maggio 1993, data in cui avrebbe
messo in mora il convenuto con la lettera doc. B;
-
che
lo scritto in questione è costituito da una lettera dell’avv. __________,
precedente patrocinatore dell’attore, al patrocinatore del convenuto, in cui si
dichiarava che “sono a chiederle, prima di intraprendere le usuali vie legali
contro il suo assistito, una chiara presa di posizione su come intende far
fronte agli impegni nei confronti del sig. __________
-
che
la messa in mora ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO avviene per mezzo di
un’interpellazione per la quale non vi sono particolari requisiti formali,
trattandosi di una semplice comunicazione del creditore al debitore con la
quale il primo chiede al secondo l’immediato adempimento dell’obbligazione
scaduta (II CCA 8 aprile 1998 in re ing. S/dott. R.; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, 2. edizione, n. 5 e 7 ad art. 102 CO);
-
che
la lettera in questione non è al proposito di una chiarezza assoluta, essendo a
prima vista richiesta “una presa di posizione” e non il pagamento;
-
che
si deve tuttavia tenere conto del fatto che si tratta di uno scritto inviato da
un legale ad un collega;
-
che
in tale contesto risulta inequivocabile la volontà del mittente di chiedere il
pagamento di complessivi fr. 35’180.05;
-
che
gli interessi di mora decorrono pertanto dal 7 maggio 1993 e non solo dalla
data di introduzione dell’azione giudiziaria;
-
che
ciò non comporta tuttavia modifiche nel riparto di spese e ripetibili della
procedura di prime cure, dovendosi attribuire le reciproche soccombenze in base
alle sole richieste in capitale (art. 5 cpv. 2 CPC);
-
che
l’attore non può nemmeno essere ritenuto soccombente nella presente procedura,
essendosi egli rimesso al giudizio di questa Camera;
-
che
si giustifica perciò di non prelevare tasse o spese per la procedura di
appello;
-
che
l’attore può inoltre essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. __________, atteso che il valore litigioso a
questo stadio della causa è di circa fr. 800.--;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
26 ottobre 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 ottobre 1998 della Pretura di Locarno-Campagna è
riformata nel modo seguente:
-
In
parziale accoglimento della petizione, il convenuto __________ è tenuto a
versare all’attore __________ l’importo lordo di fr. 8’000.-- più interessi al
5% dal 7 maggio 1993, dedotti gli oneri sociali a cui il convenuto dovrà far
fronte.
Invariato.
II. Non
si prelevano tasse o spese della procedura di appello, non si attribuiscono
ripetibili.
III. L’istanza
di assistenza giudiziaria 26 ottobre 1998 di __________ è accolta, con il
gratuito patrocinio dell’avv__________.
IV. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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