Appeal against extension of procedural deadline inadmissible

12.1998.224Other CourtOct 22, 1998Inadmissible

Summary

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant’s challenge was directed solely against the refusal to extend the deadline for paying the advance on costs. Because such a deadline-extension ruling is a procedural order under Art. 94 CPC and not appealable under Art. 95 CPC, the appeal was inadmissible at the preliminary review stage under Art. 313bis CPC. The court therefore did not revisit the underlying striking-off of the reconventional claim and imposed costs of CHF 100 on the appellant.

Regest

Art. 94, 95 and 313bis CPC; appealability of a decision refusing extension of a procedural deadline. A ruling that merely regulates the course of proceedings and denies an extension of time is a procedural order, not an appealable judgment. If the appeal is directed solely against such a non-appealable procedural order, it is inadmissible ex officio at the preliminary examination stage. The appellate court does not enter into the merits of the procedural consequence attached to the missed deadline; costs follow the outcome.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.224

Data decisione, Autorità: 22.10.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00224

Lugano 22 ottobre 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.97.599 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 8 agosto 1997 da


rappr. dallo studio legale __________

Contro


in materia di restituzione di una cartella ipotecaria consegnata nell’ambito di un mandato mentre il convenuto, con azione riconvenzionale, chiede che l’attore lo liberi dalle obbligazioni assunte, in particolare mettendogli a disposizione altre cartelle ipotecarie o risarcendolo del relativo valore.

Ed ora sull’appello 16 ottobre 1998 del convenuto nei confronti dello stralcio della domanda riconvenzionale pronunciato dal Segretario assessore, con decreto 23 settembre 1998, a seguito del mancato versamento di un anticipo per tasse e spese di giustizia.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che, con ordinanza 2 settembre 1998, è stato assegnato al convenuto e attore riconvenzionale avv. __________ un termine scadente al 22 settembre 1998 per versare l’importo di Fr. 1’000.- a valere quale anticipo per tasse e spese di giudizio, con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio dell’azione riconvenzionale;

che il 22 settembre 1998, con lettera raccomandata ricevuta il giorno successivo, l’avv. __________ ha indirizzato alla Pretura una domanda di proroga del termine per procedere al versamento del chiesto anticipo;

che, con il decreto qui impugnato, il primo giudice, dopo aver indicato nei considerandi della sua pronuncia che la domanda di proroga del termine non poteva venire accolta perché tardiva e dopo aver accertato che l’anticipo non era stato prestato, ha stralciato dai ruoli l’azione riconvenzionale;

che l’appellante chiede che l’azione riconvenzionale sia mantenuta nei ruoli e che l’istanza di proroga del termine per versare l’anticipo richiestogli venga accolta;

che, a giustificazione delle sue domande, argomenta che il Pretore non poteva ritenere tardiva la domanda di proroga poiché la stessa era stata spedita prima della scadenza del termine;

che la decisione del Pretore, qui impugnata, ha una duplice valenza: quella di respingere la domanda di proroga che, anche se non sanzionata con precipuo dispositivo, appare dalla motivazione e quella di stralciare l’azione riconvenzionale per l’accertato mancato tempestivo versamento dell’anticipo;

che l’appellante, come già indicato, non censura in sé lo stralcio per mancato versamento che ritiene ineccepibile se non fosse errata la conclusione del Pretore sulla domanda di proroga che critica poiché, siccome inviata l’ultimo giorno del termine, non potrebbe essere ritenuta tardiva;

che la decisione sulla domanda di proroga di un termine riguarda un provvedimento disciplinante il processo poiché serve ad imporre alle parti il rispetto delle norme processuali e viene emanato nelle forme dell’ordinanza (art. 94 CPC) che non è appellabile (art. 95 CPC);

che, di conseguenza, l’appello dell’avv. __________ che si rivolge unicamente nei confronti della decisione che respinge la sua domanda di proroga del termine è irricevibile e come tale va sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

che le spese seguono la soccombenza dell’appellante;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 16 ottobre 1998 dell’avv. __________ è irricevibile.

  2. La tassa e le spese di giudizio in complessivi Fr. 100.- sono a carico dell’appellante.

  3. Intimazione a: __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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