AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.220
Data decisione, Autorità:
12.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00220
Lugano
12 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa (inc. no. OA.97.00100 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città) promossa con
petizione 2 settembre 1997 da
contro
rappr.
con cui
l’attore ha chiesto, previa approvazione delle note professionali da lui
emesse, la condanna del convenuto al pagamento di fr. 43’479.57 oltre interessi
al 5% dal 1° luglio 1994;
domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 28 settembre 1998 ha integralmente respinto;
appellante
l’attore con atto di appello 12 ottobre 1998, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che il convenuto sia condannato al pagamento di
fr. 43’479.57 oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre
il convenuto, con osservazioni 11 novembre 1998, postula la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel dicembre 1991
__________ avvocato e notaio, venne incaricato di procedere alla sistemazione
della successione di __________ e di allestire i necessari atti per la cessione
ai figli __________ da parte di , marito della defunta, della ditta
“” da lui gestita, ivi comprese le operazioni di frazionamento e
sistemazione fondiaria di beni immobili siti a __________: il tutto venne
perfezionato nel contratto di divisione ereditaria e donazione 22 dicembre
1992, di cui al rogito n. 992.
In conseguenza della morte
di __________, avvenuta il 16 gennaio 1993, l’avvocato e notaio venne in
seguito incaricato della sistemazione della sua successione: con rogito n. 1001
egli provvide alla pubblicazione di due testamenti e successivamente allestì
due atti di divisione.
B. Dopo che una prima
parcella notarile è stata annullata dal Consiglio di disciplina notarile, il 29
agosto 1996 l’avv. __________ ha provveduto ad emettere per ogni mandato
eseguito separate parcelle legali e notarili.
Il mancato pagamento del
saldo delle sue spettanze da parte di __________ ha dato origine alla presente
causa.
C. Con la petizione in
rassegna l’avv. __________ ha chiesto, previa approvazione delle sue note
professionali, la condanna di __________ al pagamento di fr. 43’479.57, somma
che risulta dall’onorario per prestazioni legali dovute in relazione
all’allestimento del rogito n. 992 (fr. 160’000.-, di cui il 60% a carico del
convenuto) e per le prestazioni legali effettuate in relazione ai beni
immobiliari siti a __________ già appartenuti al defunto __________ (fr.
8’000.-) dedotti gli acconti già percepiti. Per il calcolo dei suoi onorari
l’attore ha fatto riferimento al criterio ad valorem previsto dall’art.
9 TOA, applicando tuttavia a mo’ di correttivo l’aliquota ridotta dell’1% del
valore di stima fiscale degli immobili oggetto del mandato.
Il convenuto resiste in
causa, contestando che nel caso di specie l’attore possa far capo al criterio ad
valorem; non meno infondata era, a suo dire, la remunerazione ad horam
ipotizzata dalla controparte nel doc. E, che nell’occasione aveva esposto un
dispendio di 400 ore e una retribuzione oraria di fr. 500.-.
D. Con la querelata
sentenza il Pretore ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure,
dopo aver accertato la sua competenza a statuire in merito agli onorari dovuti
a un avvocato per l’attività stragiudiziale svolta, ha innanzitutto precisato
che in proposito la TOA costituiva senz’altro l’espressione dell’uso
commerciale vigente nel Ticino. Quanto alle modalità di calcolo dell’onorario
dovuto in concreto, egli ha escluso che l’attore potesse fatturare in base al
criterio ad valorem, preferendo il criterio ad horam: appurata
l’effettuazione di 300 ore lavorative e ritenuta equa una retribuzione oraria
del professionista in fr. 350.-, il primo giudice ha concluso che per le sue
prestazioni l’attore potesse esigere un onorario di complessivi fr. 105’000.-,
di cui il 60% cioè fr. 63’000.- a carico del convenuto, con il che
quest’ultimo, il quale aveva già versato acconti per fr. 63’538.98, nulla più
era tenuto a versare alla controparte; analogamente, nulla era dovuto anche
nell’ipotesi in cui l’onorario fosse stato calcolato mediando il criterio ad
valorem con quello ad horam, criterio per altro non applicabile
nella fattispecie.
E. Con l’appello
l’attore chiede nuovamente la condanna del convenuto al pagamento del saldo
degli onorari legali.
Egli ribadisce
innanzitutto la correttezza dell’onorario calcolato in base al criterio ad
valorem, tanto più che in concreto egli vi aveva operato dei correttivi,
sia riducendo dal 3% all’1% l’aliquota applicabile, sia considerando il solo
valore fiscale degli immobili invece di quello commerciale. In ogni caso,
ammessa e non concessa l’applicabilità del criterio ad horam, egli
ritiene più che giustificato l’onorario esposto nelle sue parcelle, atteso che
le 400 ore da lui impiegate dovevano essergli remunerate in ragione di fr.
500.- all’ora; comunque, allorché aveva mediato i criteri ad valorem e ad
horam, il Pretore in modo arbitrario non aveva preso in considerazione la
retribuzione oraria di fr. 350.- da lui accertata in precedenza, bensì aveva
ritenuto una tariffa di soli fr. 197.- orari, negando di fatto l’esistenza di
un saldo, seppur ridotto, a suo favore.
F. Delle osservazioni
con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
-
A questo stadio
della lite è oramai pacifico che l’onorario per l’attività stragiudiziale svolta
dall’attore debba essere stabilita in base alle norme relative al mandato (art.
394 cpv. 3 CO) e che competente a statuire in merito è il giudice civile. Pure
pacifico è il fatto che quanto stabilito nella TOA corrisponda all’uso
commerciale vigente nel Cantone Ticino.
-
Contrariamente a
quanto assunto dall’appellante -che ritiene applicabile il criterio ad
valorem- e dal Pretore -il quale invece ritiene di dover far capo al
criterio ad horam- nel caso concreto l’onorario dovuto all’avvocato per
le prestazioni stragiudiziali svolte va in realtà calcolato secondo un altro
criterio e meglio mediando l’onorario ad valorem (OV) con quello ad
horam (OT), il tutto secondo la formula
2
x OV x OT
OV + OT
La giurisprudenza
cantonale ha in effetti già avuto modo di stabilire che in presenza di un
elevatissimo valore di causa -come nella fattispecie- si devono innanzitutto
applicare le aliquote tariffarie ad valorem minime, ritenuto inoltre che
qualora da questo calcolo risulti ancora una cifra esorbitante si impone di
dover far capo anche al criterio ad horam, il tutto in base alla formula
sopraindicata (Boll. OAV, N. 1 p. 15; IICCA 19 febbraio 1992 in
re B.A./B., 12 giugno 1996 in re M./A. SA).
D’altro canto, sempre la
giurisprudenza ha indicato che proprio questo deve essere il criterio di
calcolo dell’onorario nel caso in cui un avvocato abbia agito in pratiche non
contenziose rispettivamente in contestazioni che non sono sfociate in una
procedura contenziosa (Rep. 1981 p. 217). Tale principio, sviluppato in
margine alla precedente TOA, è stato ripreso e codificato nell’art. 11 della
TOA attualmente in vigore (cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC, N. 28 ad art.
150, i quali, commentando la sentenza di cui sopra, si sono espressi in tal
senso).
- In linea di
principio, il mandante che procede in causa per ottenere la remunerazione per
le sue prestazioni è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di dimostrare
l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (IICCA
10 aprile 1997 in re J/K., 22 luglio 1998 in re B./F. SA). Egli in particolare
è tenuto a provare che l’onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di
computo concordate: così, se è concordato un onorario a tempo egli dovrà
dimostrare il tempo da lui impiegato, se è previsto un onorario a percentuale
dovrà fornire la prova della percentuale utilizzata e del valore determinante (Gmür,
Die Vergütung des Beauftragten, Friborgo 1994, p. 117; Fellmann,
Commentario bernese, N. 439 e segg. ad art. 394 CO), mentre nel caso che qui ci
occupa in cui è previsto un onorario mediato in base al tempo impiegato ed al
valore, per analogia, dovrà provare tutti e tre gli aspetti (tempo impiegato,
percentuale applicabile e valore di riferimento).
3.1 Nel caso di specie,
prima ancora di esaminare se gli elementi per determinare l’onorario mediato
(ed in particolare appare qui problematico l’aspetto del dispendio orario) sono
stati sufficientemente provati, si tratta di stabilire se l’attore abbia in
primo luogo adempiuto al suo dovere di allegazione: la risposta a tale quesito
non può che essere negativa, atteso che negli allegati preliminari -sede nella
quale la particolare circostanza, riservata l’applicazione dell’art. 138 CPC
(che qui tuttavia non ricorre) avrebbe dovuto essere addotta (cfr. art. 78
CPC)- egli non ha minimamente accennato, nemmeno in via subordinata,
all’eventuale dispendio di tempo che la trattazione del mandato avrebbe
comportato, non potendosi d’altro canto ammettere dal fatto che la controparte,
con riferimento a un documento allestito dall’attore, abbia ritenuto di
contestare un dispendio orario di 400 ore remunerate in ragione di fr. 500.-
all’ora, che l’attore intendesse indirizzare la causa su tale questione.
Il mancato riferimento da
parte dell’attore, sia pure in via subordinata od eventuale, alla questione del
dispendio orario costituisce una negligenza da parte sua, in quanto l’attore,
di professione avvocato e notaio, era senz’altro a conoscenza della massima
eventuale, applicabile in questa procedura; inoltre la rilevanza del tempo
impiegato era già stata abbondantemente evidenziata nella fase preprocessuale,
tanto è vero che nel parere 16 maggio 1994 l’avv. __________ aveva già avuto
modo di chiarire come l’onorario andasse calcolato mediando il criterio ad
valorem con quello ad horam, come prescritto dall’art. 11 TOA (cfr.
plico doc. E), mentre lo stesso convenuto aveva a più riprese espresso riserve
sul dispendio di tempo indicato dall’attore (cfr., ad es., lettera 3 ottobre
1996 al Consiglio di Moderazione, pure nel plico doc. E).
Non avendo in definitiva
l’attore adempiuto all’onere di allegazione in merito alla tematica del tempo
impiegato, è evidente -non avendo in casu il giudice civile l’obbligo di
ovviare alle negligenze delle parti nell’allegazione dei fatti rilevanti- che
non è possibile determinare l’onorario dovuto all’attore, con il che la
petizione, già per questo motivo, deve essere respinta.
3.2 A prescindere da ciò,
è incontestabile che l’attore non ha neppure provato il dispendio orario per
l’adempimento del mandato, l’indicazione di un dispendio di 400 ore risultante
dalla lettera 8 aprile 1994 all’avv. __________ (cfr. plico doc. E), oltre a
costituire una semplice indicazione approssimativa -calcolata oltretutto a posteriori
e con il chiaro intento di dimostrare l’adeguatezza dell’onorario a tempo per
raffronto a quello esposto secondo il valore- emanando dallo stesso attore e
costituendo perciò una semplice allegazione di parte, senza alcuna rilevanza
probatoria.
La prova della correttezza
del dispendio orario indicato a suo tempo avrebbe invero potuto essere portata
mediante una perizia, mezzo di prova che l’attore si era riservato negli
allegati preliminari: fatto sta che in sede di udienza preliminare egli non ha più
ritenuto di riproporla e la stessa non è stata eseguita. Né l'attore
-affermando di non averle allestite - si è premurato di versare in atti delle
cartelle di lavoro indicanti, cronologicamente ed ad uso interno, il proprio
stipendio di tempo, le quali, ancorché documento di parte, avrebbero nondimeno
potuto costituire indicazione indiziaria dell'impegno profuso dal legale in
termini di tempo.
In simili circostanze, in
assenza cioè di qualsiasi elemento sicuro di giudizio -non avendo oltretutto il
giudice l’obbligo di ovviare alla negligenza delle parti nell’allegazione delle
prove- anche una pronuncia in termini di equità risulta di fatto impossibile,
di modo che l’unica soluzione praticabile, pur nella consapevolezza che un non
quantificabile credito dell’attore potrebbe sussistere, è quella di respingere
in toto la pretesa siccome non sufficientemente provata nella sua entità (IICCA
21 dicembre 1993 in re R./B., 9 dicembre 1994 in re P./I. SA, 18 aprile 1997 in
re G. e lc./M.).
- Ne discende la reiezione
del gravame.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12
ottobre 1998 dell’avv. __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
980.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
1’000.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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