AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.198
Data decisione, Autorità:
03.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00198
Lugano
3 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.361 della Pretura di
Mendrisio-Nord, promossa con petizione 16 dicembre 1996 da
rappr.
dall'amministratore, avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
rappr.
dall’avv. __________
rappr.
dall’avv. __________
lite
che __________ e __________ ha denunciato a
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
198’361.35 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente ad
atto illecito;
E ora
sulle eccezioni difensive di prescrizione e di carenza di legittimazione
passiva, che il Pretore con sentenza 28 luglio 1998 ha respinto;
Appellanti
i convenuti, ad eccezione di __________, che con le rispettive impugnazioni
chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere le loro
eccezioni;
Mentre
l’attrice nei propri memoriali di osservazioni postula la conferma del
pronunciato pretorile;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello della __________
-
- se
deve essere accolto l’appello dell’arch. __________
-
- se
deve essere accolto l’appello dell’ing. __________
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice,
proprietaria del fondo n. __________ di __________, sostiene che l’edificazione
effettuata nel 1993 sul vicino fondo n. __________ opera alla quale i convenuti
avrebbero partecipato a diverso titolo, avrebbe arrecato gravi danni al suo
immobile, solo parzialmente risarciti da un’assicuratrice RC, e chiede
pertanto, invocando le norme sulla responsabilità aquiliana, la condanna in
solido dei resistenti al pagamento di almeno fr. 198’361.35.
B. __________
non ha risposto alla petizione, e si è perciò lasciata precludere.
Gli
altri convenuti nei rispettivi memoriali difensivi hanno, tra l’altro eccepito
l’intervenuta prescrizione della pretesa attorea, mentre l’ing. __________ ha
altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo data
nella fattispecie l’esclusiva applicabilità degli art. 679 e 685 CC, a
detrimento del disposto di cui all’art. 41 CO.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto sia l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva, rilevando che l’ing. __________ potrebbe validamente
venire chiamato in causa sulla scorta dell’art. 41 CO, che quella di
prescrizione, dovendosi ammettere il perdurare dell’evento dannoso almeno fino
al momento dell’inoltro della petizione.
D. Delle
argomentazioni degli appellanti -che postulano la riforma del giudizio
pretorile nel senso dell’accoglimento delle rispettive eccezioni- come pure di
quelle della resistente -che chiede la reiezione dei gravami protestando spese
e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
termine di prescrizione applicabile alle pretese risarcitorie dell’attrice è
incontestabilmente quello di cui all’art. 60 CO, sia nel caso in cui si reputi
l’azione fondata sull’art. 679 CC, come pure -per diretta applicazione
dell’art. 60 CO- nell’ipotesi in cui la si fondi sugli art. 41 e segg. CO (II
CCA 22 febbraio 1999 in re G./C. AG e llcc.; Meier-Hayoz, Berner
Kommentar, n. 145 ad art. 679 CC).
1.1 Giusta
l’art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un
anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha
causato il danno.
Il
termine di un anno stabilito dall’art. 60 CO comincia a decorrere da quando il
creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da
poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid 1c
con rinvii); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato
avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione
richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia
edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora
ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per
promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale
conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione di prescrizione (DTF 111
II 58).
Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato
("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF
92 II 4, consid 3), ragione per cui il termine di prescrizione comincia a
decorrere non tanto per le singole poste del danno, bensì dal momento in cui,
in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento del danno (II CCA 7
settembre 1995 in re H./A. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, n. 29-31 ad
art. 60 CO).
In
tale contesto, può risultare problematico risolvere il quesito a sapere se il
danno in questione attiene ad una situazione in evoluzione oppure no, e in caso
affermativo se si tratti di evoluzione prevedibile con un sufficiente grado di
sicurezza (DTF 112 II 123, 108 Ib 100 e riferimenti): in presenza di una
situazione in evoluzione, e in cui tale evoluzione non è ragionevolmente
prevedibile, la prescrizione inizia a decorrere solamente alla fine di tale
evoluzione; se per contro la situazione si è ad un certo momento stabilizzata,
oppure la sua residua evoluzione è divenuta prevedibile con un sufficiente
grado di certezza, vanno situati a quel momento la conoscenza del danno e
perciò la decorrenza della prescrizione (II CCA 24 febbraio 1999 in re
R./G. e llcc.).
1.2 La
parte che solleva l’eccezione di prescrizione sopporta per principio l’onere
della prova per il verificarsi delle condizioni di fatto poste a fondamento
dell’eccezione medesima (II CCA 15 febbraio 1996 in re R./B. SA e llcc.,
17 dicembre 1993 in re B. e llcc/B. e llcc; Kummer, Berner Kommentar, n.
165 ad art. 8 CC).
- Il
danno del quale è chiesto il risarcimento sarebbe stato causato dai lavori
intrapresi sul fondo n. __________ di __________ consistenti nella demolizione
dello stabile ivi esistente e nella costruzione di un nuovo edificio, i cui
muri sarebbero in parte a diretto contatto con quelli dello stabile
dell’attrice (petizione, punto 2; risposta arch. __________ e llcc., pag. 3 e
4; __________ pag. 2; ing. __________ pag. 7).
I
lavori in questione sarebbero iniziati alla fine dell’estate del 1993 e
sarebbero durati fin nel 1994 (petizione, punto 2; risposta arch. __________ e
llcc., pag. 2 e 4; ing. __________ pag. 7, che afferma di essere stato
impegnato sino al giugno del 1994; doc. C e D, in cui si prevede la presenza
della gru per 6 mesi a partire dal 15 ottobre 1993).
Il
danno (petizione, punto 21, pag. 14 e 15) consisterebbe in massima parte nei
costi di ripristino della parete decorata (doc. H), delle facciate e dei locali
interni (doc. I), oltre a numerose posizioni di minore entità, e sarebbe stato
causato dalla modifica degli equilibri statici tra le vecchie e le nuove
strutture, dall’esposizione dei muri comuni agli agenti atmosferici e dalle
infiltrazioni di umidità provenienti dal nuovo manufatto (petizione, pag. 12;
doc. I, pag. 1 e 2; doc. R, pag. 4, 5, 10).
2.1 In
base a queste circostante, gli appellanti situano la conoscenza del danno da
parte dell’attrice al momento dell’allestimento dei preventivi doc. H e I,
ossia al più tardi il 16 maggio 1995 (appello arch. __________ e llcc., pag. 8;
appello __________, pag. 7; dissenziente l’ing. __________ pag. 8, secondo cui
i lavori sono terminati nel maggio del 1994 e i danni si sono manifestati
subito).
Secondo
l’attrice (cfr. i vari memoriali di osservazioni all’appello), non vi sarebbe
invece stata una precisa conoscenza del danno almeno fino alla riunione dell’11
settembre 1995, effettuata proprio allo scopo di stabilire misure di
contenimento dei danni e per determinarne l’origine e l’entità.
2.2 La
tesi dell’ing. __________ sorretta peraltro solo dall’apodittica affermazione
della sua verità, secondo cui i danni si sarebbero manifestati “subito” si
rivela a prima vista infondata.
Dal
responso dell’arch. __________ (doc. I), datato dicembre 1994 e avente natura
di perizia la perizia e preventivo nel contempo, risulta infatti con chiarezza
che a quel momento non vi era ancora certezza sulla questione a sapere se il
danno fosse ancora in evoluzione, ed in ogni caso lo stesso non era ancora
stato determinato, e non era pertanto conosciuto all’attrice (pag. 1: “onde
controllare se l’effetto assestante è terminato”; pag. 2: “resta ancora da
stabilire quale danno avranno subito le impalcature in legno a causa dell’acqua
penetrata”).
Come
sostengono gli altri appellanti, non senza ragione, un primo momento
potenzialmente determinante per ritenere la conoscenza del danno, almeno nei
suoi elementi essenziali, potrebbe a prima vista essere situato al 16 maggio
1995, data del cronologicamente ultimo preventivo oggetto dell’azione
risarcitoria (doc. H).
Se
non che, altri elementi in atti consentono di ritenere che a quel momento
l’evento dannoso non fosse ancora cessato e -di riflesso- che le sue conseguenze
non fossero ancora del tutto note alla parte lesa.
In
primo luogo vi sono gli scritti 26 ottobre e 28 novembre 1995 del restauratore
__________ (doc. T e U), che a quelle date lamentava ancora l’inesistenza dei
presupposti per una corretta valutazione del danno alla facciata
illusionistica, e sottolineava perciò la necessità di analisi di laboratorio.
In
secondo luogo, è lecito ammettere che solo la perizia 31 luglio 1996 dell’arch.
__________ e del geologo __________ (doc. X), il cui responso appare lucido e
coerente e non è contraddetto da altre risultanze, abbia stabilito le esatte
cause dei danni, stabilendo in particolare una precisa responsabilità a carico
dell’intervento invasivo con cui la nuova costruzione si è in parte appoggiata
a quella dell’attrice, ingenerando una durevole causa di infiltrazioni di
umidità e di carichi statici passibili di creare danni strutturali, così da
potersi ritenere l’esistenza di un’azione danneggiante che persiste nel tempo,
e quindi di una prescrizione che non può avere iniziato a decorrere almeno sino
alla data di quel referto (Brehm, opera citata, n. 30 ad art. 60 CO e
riferimenti), o in subordine della precedente lettera di quei periti dell’11
giugno 1996 (doc. II), in cui alcune conclusioni del referto venivano
anticipate, senza che ciò modifichi il risultato ai fini della prescrizione.
Atteso
che l’attrice risulta avere fornito sufficiente prova della non intervenuta
prescrizione della propria pretesa, divengono così prive di oggetto le censure
degli appellanti relative alla violazione delle regole in materia di onere
della prova o del diritto di essere sentiti.
- Oltre
che per il motivo del perdurare dell’evento dannoso e della conoscenza del
danno situabile solo alla data del referto doc. X, l’eccezione va respinta
anche per il motivo dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, che
ne hanno impedito il compimento.
3.1 L’art.
135 CO stabilisce che la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del
debito da parte del debitore, in particolare mediante il pagamento di acconti o
di interessi, o la costituzione di pegni o fideiussioni (cifra 1), oppure per
mezzo di atti di esecuzione, azione o eccezione avanti ad un giudice o un
arbitro, come pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti
all’ufficio di conciliazione (cifra 2).
Secondo
l’art. 136 CO, nel caso di una pluralità di debitori, si ritiene che
l’interruzione rispetto ad un debitore solidale o ad un condebitore di una
prestazione indivisibile valga anche in confronto degli altri condebitori, e in
conseguenza dell’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di
prescrizione (art. 138 CO).
3.2 Nel
caso di specie quali atti interruttivi della prescrizione entrano in linea di
conto il pagamento di fr. 20’000.-- effettuato dalla __________ per conto della
__________ il 25 settembre del 1995 (doc. UU), il precetto esecutivo di fr.
100’000.-- spiccato il 19 febbraio 1996 nei confronti della fondazione (doc.
VV), l’istanza di conciliazione asseritamente incoata il 19 agosto 1996, e la
petizione del 16 dicembre 1996.
3.2.1 L’ing.
__________ (appello, pag. 8) nega l’esistenza nel caso di specie di un legame
di solidarietà tra i convenuti citando Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed.,
n. 2745-2747.
La
citazione è sicuramente errata, in quanto il ricorrente disattende che essa
riguarda il caso di concorrenza dell’azione del committente nei confronti del
costruttore e dell’architetto, fattispecie estranea a quella in esame, in cui
l’attrice non è legata contrattualmente ad alcuna delle parti convenute.
La
concorrenza di azioni riguarda in questo caso i soli art. 679 CC, per la
fondazione proprietaria del fondo danneggiante, e 41 e segg. CO, applicabili
per tutti gli altri convenuti, il che non osta all’applicabilità dell’art. 136
CO, dovendosi ammettere -ai fini della questione della solidarietà- che l’art.
679 CC non è altro che la norma speciale derogante per il proprietario del
fondo all’art. 41 CO, del quale mantiene comunque il carattere di illecito (sul
rapporto tra le due norme: Meier-Hayoz, opera citata, n. 12 e 13 ad art.
679 CC).
In
altri termini, è comunque data l’identità della causa giuridica a sostegno
dell’azione dell’attrice, che è situabile nel campo dell’illecito, dal che si
deducono il legame di solidarietà e l’opponibilità a tutti i litisconsorti
degli atti interruttivi della prescrizione.
3.2.2 La
__________ in risposta si era per contro distanziata dal pagamento effettuato
dalla sua assicuratrice RC, pretendendo che lo stesso non esplicherebbe effetto
interruttivo della prescrizione.
La
tesi, ancorché non riproposta nel gravame, non essendosi il Pretore espresso
circa gli atti interruttivi compiuti, è comunque ai limiti del temerario: è
infatti pacifico che il versamento dell’assicuratrice, alla quale la fondazione
ha oltretutto denunciato la lite, è avvenuto per conto e nell’interesse della
fondazione, e con il consenso di tutte le parti in causa, attestato dalle
risultanze della riunione dell’11 settembre 1995 (doc. L, punto 6), di modo che
la questione può ritenersi evasa senza necessità di ulteriori disamine.
3.3 Dall’esistenza
dei cennati atti interruttivi, si deduce che anche se la prescrizione avesse
iniziato a decorrere già il 16 maggio 1995 -come affermato dagli appellanti, ad
eccezione dell’ing. __________ essa si sarebbe interrotta una prima volta nel
settembre 1995 per effetto del pagamento effettuato dalla __________ una
seconda volta per effetto dell’esecuzione del 19 febbraio 1996, ed in seguito
con la petizione del 16 dicembre 1996 e i successivi atti di causa, così che
essa nemmeno in tale ipotesi si sarebbe compiuta.
- E’
pertanto solo a titolo abbondanziale che questa Camera rileva che l’adduzione
dell’eccezione da parte dei convenuti risulta contraria al principio della
buona fede.
L’ing.
__________ e l’arch. __________ hanno in effetti rilasciato al patrocinatore
della __________ delle esplicite dichiarazioni di rinuncia all’eccezione di
prescrizione, dichiarazioni prodotte in causa da questa convenuta (doc. 2, 3 e
4).
E’
ben vero, come rilevato dagli eccipienti, che le dichiarazioni non sono state
rilasciate in favore dell’attrice, ma la loro sola esistenza rende necessaria
qualche considerazione.
Vi
è in primo luogo l’ovvio rilievo del fatto che la __________ non aveva alcun
interesse a raccogliere dagli altri convenuti delle rinunce alla prescrizione
in favore dell’attrice, dovendole premere unicamente la sorte delle di lei
azioni (contrattuali) di regresso nei confronti dei propri mandatari o
appaltatori (espliciti in tal senso: doc. 2 e 3, pag. 2).
Se,
nondimeno, essa si è premurata di agire in favore dell’attrice, diviene lecito
inferire che ciò -come è usuale- sia avvenuto nel contesto delle trattative
preprocessuali tra l’attrice e la fondazione, interlocutrice privilegiata nella
sua veste di proprietaria del fondo confinante, e che l’esistenza delle rinunce
alla prescrizione le sia stata significata.
Come
che sia, esse -prodotte proprio da uno dei litisconsorti convenuti- figurano
tra gli atti di questa causa, e non possono quindi essere senz’altro disattese,
ma devono al contrario condurre alla sanzione dell’eccezione, non tanto per il
motivo che le dichiarazioni hanno fatto nascere nell’attrice un affidamento
degno di protezione sulla circostanza per cui l’eccezione non sarebbe stata
addotta, ma piuttosto per il motivo che a fronte di queste dichiarazioni
l’adduzione dell’eccezione configura un manifesto venire contra factum proprium
da parte degli eccipienti che, a prescindere dalla mancanza di fondamento dell’eccezione,
non merita di essere tutelato.
- I
ricorrenti criticano infine la decisone in materia di ripetibili rilevando, a
ragione, che l’avv. __________ agito in causa quale organo dell’attrice e non
come patrocinatore, così che si giustificava l’attribuzione all’attrice di
un’indennità ma non delle piene ripetibili accordate dal Pretore.
Avuto
conto delle particolarità della causa, rilevate (ma non sanzionate) le
incongruenze del comportamento dei convenuti, che ad un ipotetico legale di
controparte attribuirebbero per il caso di reiezione dell’eccezione molto meno
di quanto rivendicano per sé nell’ipotesi di accogliemento, appare equo
stabilire l’indennità in complessivi fr. 1’200.-- per l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva e fr. 1’800.-- per l’eccezione di prescrizione.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dei gravami.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), laddove
l’attrice -che si è rimessa al giudizio di questa Camera- non può essere
considerata soccombente sulla questione delle ripetibili, mentre del parziale
buon diritto dei gravami si è tenuto conto nella determinazione delle spese e
della tassa di giustizia di questa procedura.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Gli
appelli 21 settembre 1998 di ing. __________, arch. __________ e __________,
__________ sono parzialmente accolti.
Di
conseguenza la sentenza 28 luglio della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata
nel modo seguente:
1.1 Invariato.
1.2 Le
spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 1’400.-- sono a carico
dell’arch. __________, dell’ing. __________ e della __________ in ragione di
1/3 ciascuno; essi rifonderanno inoltre alla __________, sempre in ragione di
1/3 ciascuno, la somma di fr. 1’200.-- a titolo di indennità.
2.1 Invariato.
2.2 Le
spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 1’400.-- sono a carico della
__________ e __________, dell’arch. __________, dell’ing. __________ e della
__________ in ragione di 1/4 ciascuno; essi rifonderanno inoltre alla
__________, sempre in ragione di 1/4 ciascuno, la somma di fr. 1’800.-- a
titolo di indennità.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
per
ognuno dei tre appelli, già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico,
con l’obbligo, per ognuno degli appellanti, di rifondere a controparte fr.
800.-- per indennità per la procedura di appello.
III. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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