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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.189
Data decisione, Autorità:
29.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00189
Lugano
29 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.811 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 settembre 1994 da
arch.
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
50’000.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 13 agosto 1998 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 21 settembre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre i
convenuti con osservazioni del 26 ottobre 1998 postulano la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. Con
la petizione l’attore sostiene che i convenuti, agenti in società semplice, nel
corso del 1990 l’avrebbero incaricato, unitamente ai colleghi __________, delle
cui pretese egli è cessionario, di allestire il progetto di tre palazzine da
edificare sul fondo n. __________ adducendo che per la sola fase progettuale,
fino allo stadio della domanda di costruzione, sarebbe stato pattuito un
onorario complessivo di fr. 179’200.--.
La
pretesa sarebbe in seguito stata ridotta a fr. 130’000.--, ed inoltre
sarebbero dovuti all’attore ulteriori fr. 20’000.-- per l’allestimento dei
disegni esecutivi.
A
fronte di un credito complessivo di fr. 150’000.-- sarebbero stati versati solo
fr. 100’000.--, dal che la presente causa per fr. 50’000.-- oltre accessori.
B. Nella
risposta del 12 gennaio 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione
contestando l’asserita pattuizione di un onorario di fr. 179’200.-- per la sola
fase progettuale sino all’ottenimento della licenza edilizia, ed affermando che
lo stesso attore sarebbe stato membro della società semplice volta all’edificazione
delle tre palazzine.
L’operazione
sarebbe in seguito stata ripresa da __________ che se ne sarebbe assunto
l’intero onere, ivi compreso quello relativo ai costi di progettazione.
Del
tutto infondata sarebbe la pretesa di fr. 20’000.-- per i disegni esecutivi, in
realtà mai elaborati e difatti non versati agli atti della causa.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto
l’esistenza tra le parti dell’asserito rapporto contrattuale, ma ha respinto la
pretesa dedotta in causa siccome non dimostrata nella sua entità.
D. Con
l’appello l’attore postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione affermando, in sintesi, che il Pretore avrebbe disatteso
l’esistenza di un preciso accordo circa una mercede d’architetto di fr.
179’200.--, perfezionatosi con il silenzio dei convenuti alle lettere di
conferma in tal senso dei progettisti.
E. Delle
osservazioni 26 ottobre 1998 dei convenuti all’appello, del quale viene chiesta
la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
L’attore,
che a giusta ragione non contesta di essere gravato dell’onere della prova
circa l’esistenza e la congruità della propria pretesa contrattuale, nel corso
della procedura di prime cure non ha nemmeno tentato di dimostrare che la somma
da lui richiesta sarebbe il giusto corrispettivo per le prestazioni
d’architetto concretamente eseguite -in tal senso egli avrebbe perciò
chiaramente fallito l’onere della prova a suo carico-, ma ha invece sostenuto
la diversa tesi secondo cui i fr. 50’000.-- gli sarebbero dovuti per il motivo
dell’esistenza della pattuizione di un onorario complessivo di fr. 150’000.--,
accordo negato dal Pretore.
-
Anche
in questa sede l’appellante ripropone la tesi dell’esistenza del consenso dei
convenuti al pagamento del richiesto saldo.
2.1 Egli
sostiene da un lato che vi sarebbe stata ammissione da parte dei convenuti
dell’esattezza dell’ammontare richiesto per effetto della mancata contestazione
del quantum della pretesa in corso di causa (appello, punto 5, pag. 6).
Siffatto
argomento processuale, costituente in pratica l’invocazione del disposto di cui
all’art. 170 cpv. 2 CPC, si rivela senz’altro infondato.
A
prescindere dal fatto che negli allegati introduttivi dei convenuti figurano
ripetute contestazioni del buon diritto della pretesa attorea e l’esplicita
affermazione della mancata esecuzione di quelle prestazioni per le quali l’attore
pretende fr. 20’000.-- (risposta, pag. 3, 7, 8, 9; duplica, pag. 4, 8),
l’eventuale mancata contestazione del fatto che il lavoro svolto dall’attore
varrebbe complessivi fr. 150’000.-- sarebbe riconducibile alla circostanza che
nemmeno l’attore ha allegato tale tesi, avendo egli piuttosto, come si è detto
(consid. 1), asserito l’esistenza di un accordo delle parti in tal senso.
E’
pertanto improponibile la tesi dell’attore, che vorrebbe dedurre diritto dalla
mancata contestazione di un fatto -l’esattezza materiale della sua pretesa- che
a ben vedere non risulta essere stato allegato, e di conseguenza
dall’invocazione (implicita) dell’art. 170 CPC nulla può essere ritenuto in
favore della causa del procedente.
2.2 Per
il resto il gravame è incentrato sulla tesi secondo cui si sarebbe formalizzato
il consenso dei convenuti sulle richieste di onorari dei progettisti per
effetto della mancata contestazione delle loro lettere di conferma.
2.2.1 Uno
scritto che riassume accordi presi oralmente in precedenza e che resta
incontestato rappresenta una lettera di conferma (II CCA 21 marzo 1996
in re R. AG/R. SA).
Questa
può avere funzione di conferma integrale dell’intesa raggiunta o mirare a
completarla o a cambiarla. Mentre nel primo caso la lettera di conferma ha solo
carattere dichiarativo poiché il contratto è già stato stipulato validamente in
forma orale, nel secondo caso lo scritto divergente assume carattere
costitutivo quando rappresenta un’offerta ed il silenzio della controparte può
venire interpretato come un’accettazione (II CCA 17 dicembre 1991 in re
M./R.). Nel caso di una lettera di conferma il Tribunale federale (DTF
114 II 251) applica l’art. 6 CO in via analogica (così pure la dottrina
dominante: cfr. per tanti Merz, Vertrag und Vertragsschluss, 2.
edizione, 1992, N. 228; a favore invece di un’applicazione diretta della norma Kramer,
Schweigen auf kaufmännische Bestätigungsschreiben und rechtsgeschäftlicher
Vertrauensgrundsatz, in recht 1990, pag. 104) e decide la questione
della validità di un’accettazione tacita sulla scorta del principio
dell’affidamento. Kramer (opera citata, pag.105) ritiene in proposito che una
lettera di conferma abbia carattere costitutivo solo se l’offerta, che da essa
può venir dedotta, rappresenta un vantaggio a favore del destinatario o se è
una ragionevole ed equilibrata concretizzazione di punti secondari di un
accordo precedente (dello stesso parere: Koller, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Vol., 1996, N. 1674).
2.2.2 Già
solo dalla lettura degli scritti 13 dicembre 1990 dell’attore ai convenuti e a
__________ (doc. B, C, D, E), a prescindere perciò dalla conoscenza dei
contenuti del colloquio al quale fanno riferimento, si evince che le stesse non
costituiscono e non intendono costituire delle lettere di conferma ai sensi di
quanto qui sopra esposto.
Vero
è invece che le lettere in esame sono una semplice spiegazione in forma scritta
delle argomentazioni attinenti all’applicazione della norma SIA 102 in base
alle quali si giustificherebbe quella che viene esplicitamente definita “una
proposta di onorario” di fr. 179’200.-- (cfr. anche l’ammissione a pag. 5, riga
3 dell’appello), e pertanto dalla mancata risposta a tale lettera non è in
alcun modo possibile dedurre la conferma di un pregresso consenso verbale dei
destinatari a quella proposta (analogo: II CCA 20 novembre 1997 in re
arch. T./P., in cui dalla mancata reazione all’invio da parte dell’architetto
di un contratto SIA non si è dedotto il consenso all’applicabilità delle
tariffe SIA), valendo -al contrario- tale silenzio quale reiezione della
proposta stessa (art. 5 cpv. 1 CO).
La
seconda lettera invocata dall’attore (appello, punto 2, pag. 4) è quella del 15
novembre 1991 (doc. EE1), ed è perciò di quasi un anno successiva. Nemmeno tale
scritto costituisce lettera di conferma, già solo per il semplice motivo che
non si riferisce ad alcun recente accordo tra le parti (Kramer/Schmidlin,
Berner Kommentar, n. 114 ad art. 6 CO) e che non ha l’indispensabile intento di
fungere da conferma ad accordi intercorsi (Kramer/Schmidlin, opera
citata, n. 82 e 84 ad art. 6 CO), ma è, a ben vedere, la semplice lettera
d’accompagnamento della nota onorari emessa dall’attore, nella quale egli si è
sentito in dovere di spiegarne la genesi, senza però -ovviamente- che tale
unilaterale esposizione possa avere un qualche effetto vincolante per i
convenuti.
Lo
scritto del 18 agosto 1992 (doc. II) è un banale sollecito di pagamento, e solo
con molta fantasia può essere proposto, come fa l’appellante (punto 3, pag. 4),
quale lettera di conferma.
Nemmeno
la lettera 6 novembre 1991 (doc. DD), pur se inviata all’indomani di un
incontro, ha la parvenza di una lettera di conferma: l’attore, ancora una
volta, riferisce la sua personale versione dei fatti circa il preteso accordo
sugli onorari, indicando esplicitamente che lo stesso risalirebbe a molti mesi
prima, con il che lo scritto in questione manca nuovamente del predetto
requisito della tempestività, e si rivela perciò essere l’espressione di vuote
affermazioni di parte, dalla cui mancata contestazione nessun diritto può
essere dedotto.
E
infine, una lettera di conferma -la cui nozione è manifestamente malintesa
dall’attore- non è ravvisabile neppure nella lettera 31 luglio 1993
all’arch__________ (doc. VV), sfuggendo al comune buon senso di questa Camera
la comprensione del meccanismo per cui la mancata reazione ad una lettera
scritta ad una terza persona dovrebbe produrre degli effetti nei confronti di
persone alle quali detta lettera non è stata inviata, o costituire in altro
modo -fatta salva la vuota affermazione di parte- la prova dell’esistenza degli
accordi in essa affermati.
Ne
segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
21 settembre 1998 dell’arch. __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 870.--
b)
spese fr. 30.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai
convenuti complessivi fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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