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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.183
Data decisione, Autorità:
23.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00183
Lugano
23 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1107 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 11 agosto 1993 da
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 85’354.65
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
E ora
sullo scritto 10 settembre 1998 dell’attore, che ha chiesto la rettifica di un
errore di scrittura nell’indicazione delle ripetibili dell’appello adesivo;
Viste le
osservazioni 16 settembre 1998 della parte convenuta;
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
con sentenza 4 settembre 1998 questa Camera ha respinto sia l’appello
principale 7 aprile 1998 della convenuta che l’appello adesivo 8 maggio 1998
dell’attore;
che
nel dispositivo IV di quel giudizio l’attore è stato gravato di fr. 1’500.-- di
ripetibili in conseguenza della reiezione dell’appello adesivo;
che
con scritto 10 settembre 1998 l’attore, ritenendo tale importo eccessivo per
raffronto all’importo dedotto in appello, avanza l’ipotesi di un errore di
battitura, del quale chiede la correzione:
che
la convenuta con scritto del 16 settembre 1998 si oppone alla richiesta;
che
secondo l’art. 339 CPC la correzione di un errore di redazione o di calcolo
della sentenza, ed anche di un suo dispositivo, si propone -in caso di
disaccordo- nella forma della domanda di interpretazione;
che
il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza di cui
all’art. 334 CPC è in concreto stato rispettato;
che
lo scritto 10 settembre 1998 dell’attore va pertanto considerato e ricevuto
come una domanda di interpretazione;
che
con l’appello adesivo 8 maggio 1998 l’attore aveva chiesto la riforma del
giudizio pretorile nel senso di aumentare dai fr. 66’354.65 oltre interessi
accordati dal Pretore a fr. 85’354.65 oltre interessi l’ammontare
dell’indennizzo di sua spettanza;
che
il valore litigioso appellato era perciò di fr. 19’000.--;
che
a fronte di tale soccombenza l’attore è stato gravato di fr. 1’500.-- di
ripetibili di appello;
che
il medesimo importo è stato accollato alla convenuta a fronte di una
soccombenza di fr. 66’354.65;
che
un eguale trattamento delle parti non si giustifica in presenza di valori di
causa tanto differenti;
che
l’importo di fr. 1’500.--, ancorché rispettoso dei valori massimi di cui agli art.
9 e 17 TOA, non è in effetti l’espressione della reale volontà della Camera;
che in sede di redazione del dispositivo sulle spese dell’appello adesivo il
relatore è incorso in una svista, duplicando quello relativo alle spese
dell’appello principale ma dimenticando di effettuare la dovuta correzione
dell'importo delle ripetibili dipendente dalle differenze delle due
fattispecie;
che
l’importo corretto da porre a carico dell’attore per ripetibili dell’appello
adesivo non è perciò di fr. 1’500.-- ma di fr. 800.--;
che
per questa decisione non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 333, 334, 339 CPC e la TOA
dichiara e
pronuncia
I. L’istanza
di interpretazione 10 settembre 1998 di __________ è accolta.
Il
dispositivo IV della sentenza 4 settembre 1998 di questa Camera è rettificato
nel modo seguente:
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
II. Non
si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili per questa decisione.
III. Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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