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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.174
Data decisione, Autorità:
11.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00174
Lugano
11 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. CL 98.00073 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza
5 agosto 1998 da
rappr.
dal __________
Contro
rappr.
dall’amm. Unico __________
in
materia di pretese derivanti da contratto di lavoro che il Pretore, con
decisione 18 agosto 1998, ha accolto condannando la parte convenuta a versare
all’istante l’importo di Fr. 11’216.- lordi, oltre interessi al 5% dal
1.8.1998.
Appellante
la società convenuta la quale, con atto di appello 7 settembre 1998, chiede la
modifica del primo giudizio nel senso che l’istanza venga respinta, con
protesta di spese e ripetibili
Letti
ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’istanza di
__________, e la successiva sentenza del Pretore che l’accoglie, concerneva il
pagamento della mensilità del giugno 1998, ultimo mese di lavoro dell’istante
alle dipendenze dello studio di ingegneria __________, della quota parte di
tredicesima e della differenza per gli anni 1997/1998 tra il salario
effettivamente percepito e quello minimo previsto dal CCL dei disegnatori;
che la parte convenuta, la
quale non ha presenziato all’udienza di discussione, impugna, tempestivamente,
la decisione di prima istanza chiedendo che l’istanza venga respinta;
che la stringata
motivazione dell’appello si limita a giustificare l’assenza al dibattimento per
assenza dell’amministratore unico, a semplicemente e genericamente contestare
le pretese dell’istante e ad affermare che il salario pattuito risulta da un
conteggio allestito dallo stesso ex-dipendente;
che inoltre si producono
due documenti e si chiede l’interrogatorio dell’istante;
che, anche nelle
particolari procedure per le controversie in materia di lavoro, non è possibile
produrre ed invocare nuove prove in sede di appello (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 321 n. 4) con il che quelle presentate ed offerte dall’appellante
non possono essere considerate;
che l’argomento della
giustificazione data all’assenza della parte convenuta all’udienza di
dibattimento rimane, nell’appello, fine a se stesso poiché, con le domande,
l’appellante non ne deduce la violazione del diritto di essere sentito
postulando la nullità della sentenza rispettivamente la restituzione del
termine;
che, in ogni caso,
l’assenza di una parte non è motivo sufficiente per giustificare la mancata
partecipazione ad un’udienza quando poi quella stessa parte è avvertita e deve
attendersi l’avvio di una procedura giudiziaria (come in concreto, cfr. lettera
24 luglio del __________ doc. D) e di conseguenza organizzarsi convenientemente
qualora dovesse assentarsi;
che l’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2
litt. f CPC) e se tale formalità manca l’appello è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);
che non è sufficiente a
costituire valida motivazione d’appello, il cui scopo è quello di sottoporre a
verifica le argomentazioni del giudizio di primo grado, una semplice e generica
contestazione delle pretese avversarie o l’indicazione, probabilmente riferita
al minimo salariale del CCL riconosciuto dal Pretore, che il dipendente aveva
accettato il salario pattuito;
che già per questi motivi
l’appello deve essere dichiarato irricevibile;
che, anche se si volesse
ritenere quale bastante motivazione, l’accenno al salario pattuito da
contrapporsi a quello minimo del CCL l’appello non avrebbe miglior sorte poiché
ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di categoria non si può
derogare, siccome clausole aventi effetto diretto ed imperativo, nemmeno con il
consenso del lavoratore (art. 357 CO);
che l’appello può così
essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità,
per economia di giudizio, di intimarlo per osservazioni alla controparte;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 7
settembre 1998 di __________ è, per quanto ricevibile, respinto.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione a: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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