Bankruptcy suspension interrupts civil peremption period

12.1998.170Other CourtSep 11, 1998Granted

Summary

The plaintiff appealed a strike-off order based on peremption in a civil debt claim. It argued that its bankruptcy, declared on 1995-07-11, had suspended the case under Art. 207 LEF and interrupted the running of the peremption period under Art. 351 CPC. The appellate court agreed, held that peremption had not yet occurred when the bankruptcy suspension took effect, and annulled the first-instance strike-off order. No court costs were charged, and the respondent was ordered to pay CHF 300 in party compensation.

Regest

Art. 351 CPC; Art. 207 LEF; peremption of civil proceedings and effect of bankruptcy suspension. Where a proceeding is suspended ex lege by bankruptcy before the peremption period has fully run, the period ceases to run for the duration of the mandatory suspension and cannot be completed during that time. A strike-off order for peremption is therefore unlawful if, at the moment the suspension arises, the objective conditions for peremption are not yet fulfilled. An appeal is admissible when the appellant contests the objective existence of peremption; if the first judge improperly orders strike-off during a mandatory suspension, the order must be annulled and costs may be charged to the State.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.170

Data decisione, Autorità: 11.09.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00170

Lugano 11 settembre 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.00604 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 3 febbraio 1992 da


rappr dall’avv. __________

Contro


rappr. dall’avv. __________

per ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 24’954.60 oltre interessi e spese e che il Pretore, con decreto 11 agosto 1998, ha stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione.

Appellante la parte attrice la quale, con atto di appello 7 settembre 1998, chiede che il decreto di stralcio venga annullato mentre la controparte, con scritto 10 settembre 1998, aderisce alle conclusioni dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per la perenzione dell’art. 351 CPC poiché, a far tempo dal 24 agosto 1994 (data di un’istanza di completazione di perizia) e quindi per più di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;

che la parte attrice contesta il verificarsi della perenzione poiché la dichiarazione di fallimento a suo carico dell’11 luglio 1995 ha sospeso, per l’art. 207 LEF, la procedura e di conseguenza anche la decorrenza del termine di perenzione la quale non si sarebbe così compiuta;

che nella misura in cui una parte contesta dal profilo oggettivo il verificarsi della perenzione é ricevibile l'appello contro il decreto di stralcio (I CCA 6.12.1994 Di R. c. Di R.);

che, nel caso concreto, la causa di merito è sospesa ex lege (art. 207 LEF) a far tempo dall’11 luglio 1995;

che a quel momento la perenzione non era ancora intervenuta e che, nel seguito, la sospensione ha determinato l’interruzione della decorrenza del termine di perenzione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351 n. 7);

che le condizioni per stralciare la causa dai ruoli così come evocate dal Pretore non si sono realizzate e la sua pronuncia (del resto anche almeno annullabile per essere stata emanata in un momento di sospensione obbligatoria del processo) deve essere annullata;

che l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di un'iniziativa processualmente scorretta del primo giudice e di conseguenza non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato (I CCA 27.9.1993 P. c. P. e II CCA 19.9.1994 F. SA c. I.);

Per i quali motivi

pronuncia

  1. L’appello è accolto e di conseguenza il decreto di stralcio 11 agosto 1998 della causa inc. no. OA.95.604 della Pretura di Lugano, sez. 2 in __________ (ora in fallimento) c. __________ è annullato.

  2. Non si prelevano tasse e spese mentre lo __________ verserà alla parte attrice Fr. 300.- per indennità ripetibile.

  3. Intimazione a: -


Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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