Dissolution request moot after company regularized capital

12.1998.17Other CourtJul 9, 1998Other

Summary

The Registry Office had requested dissolution of the company because it had not adapted to the new corporate law by the deadline, especially as to minimum capital. The Pretore granted the request and ordered dissolution and liquidation. On appeal, the company obtained suspensive effect and meanwhile completed the required changes, including a capital increase to CHF 100,000 entered in the commercial register. The Court of Appeal held that the purpose of the law had been achieved, so the request had become moot and the proceedings were struck off. Costs were charged to the company because its negligence had forced the matter into court.

Regest

Art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI CO; art. 621 CO: a dissolution request based on failure to adapt a corporation to the new corporate law becomes devoid of object and legal interest once the required statutory changes are subsequently effected and entered in the commercial register. In such a case the proceedings are struck from the docket. Costs may nonetheless be imposed on the company whose delay made judicial intervention necessary (consid. 2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.17

Data decisione, Autorità: 09.07.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00017

Lugano 9 luglio 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.97.292 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 24 novembre 1997 da


(__________)

contro

__________ (rappr. dall’ avv. __________)

che il Pretore, con decisione 23 dicembre 1997, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.

Appellante la __________ la quale chiede, con appello 16 gennaio 1997, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza dell’Ufficio dei Registri.

Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 20 gennaio 1998.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’istanza dell’Ufficio dei Registri intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;

che la parte convenuta non ha formulato osservazioni all’istanza così come invitata dal Pretore e quest’ultimo, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;

che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;

che, nel frattempo (dopo favorevole decisione 21 aprile 1998 della Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario), le modifiche chieste dal nuovo diritto societario sono state intraprese e, in particolare, l’aumento del capitale azionario a Fr. 100’000.- iscritto, come appare dall’estratto del RC di Locarno dell’8 giugno 1998, prodotto agli atti dalla parte appellante;

che, in simile situazione, ottenuto lo scopo voluto dalla legge più non si giustifica la domanda dell’Ufficio dei Registri che è divenuta priva di oggetto e di interesse giuridico;

che la procedura dev’essere così senz’altro stralciata dai ruoli caricando alla società convenuta, per la sola negligenza della quale si è dovuto far capo all’autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e congrua indennità ripetibile a favore della controparte;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Le procedure inc. no. DI.97.00292 della Pretura di Locarno-Città e inc. no. 12.98.17 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 24 novembre 1997 __________ nei confronti di __________ __________ sono stralciate dai ruoli.

  1. La tassa di giudizio e le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 200.- sono a carico della __________, la quale rifonderà inoltre __________ l’importo di Fr. 300.- per ripetibili.

  2. Intimazione a:

– __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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