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Numero d'incarto:
12.1998.167
Data decisione, Autorità:
16.12.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00167
Lugano
16 dicembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per giudicare nella causa per mercede e salari CL.98.20 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 25 febbraio 1998 da
rappr.
dall’__________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’125.--
oltre accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 11 agosto 1998 ha accolto;
Appellante la
convenuta con gravame del 3 settembre 1998;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
-
che
con l’istanza in rassegna __________, dipendente della convenuta in qualità di
segretaria fin dal maggio del 1984, afferma di essere stata inabile da lavoro
dal 6 ottobre 1997 per malattia e gravidanza, e procede per il salario e la
tredicesima mensilità fino al 6 febbraio 1998, invocando il diritto alla
retribuzione per un periodo di inabilità di 4 mesi ex art. 324a CO e sostenendo
che la convenuta l’avrebbe pagata solo fino alla fine di ottobre del 1997;
-
che
all’udienza di discussione del 23 marzo 1998 la convenuta si è opposta
all’istanza sostenendo che le parti avrebbero pattuito la cessazione del
contratto di lavoro al 31 dicembre 1997, e che inoltre l’istante avrebbe
abbandonato il posto di lavoro già il 6 ottobre 1997, rendendosi irreperibile,
mentre il diritto alla tredicesima sarebbe stato soppresso a partire dal 1997 e
l’istante avrebbe comunque goduto di 21,5 giorni di ferie in eccesso;
-
che
nel giudizio qui impugnato il Pretore posta l’inconsistenza delle eccezioni
della convenuta -non comprovate e non comprovabili con i testi da lei
notificati e la cui assunzione è pertanto stata rifiutata- ha ammesso
integralmente l’istanza in applicazione dell’art. 324a CO, condannando perciò
la convenuta al pagamento di fr. 16’125.-- oltre interessi;
-
che
la sentenza, datata 11 agosto 1998, risulta essere stata intimata per lettera
raccomandata il 12 agosto 1998;
-
che
il 19 agosto 1998 il servizio postale ha informato la Pretura mittente che la
raccomandata del 12 agosto -registrata in arrivo il giorno 15 successivo- non
aveva ancora potuto essere distribuita e si trovava in giacenza a seguito di un
ordine del destinatario;
-
che
la convenuta ha ritirato la sentenza solo il 24 agosto 1998;
-
che
l’appello reca la data del 3 settembre 1998;
-
che
il termine per la presentazione dell’appello è di 10 giorni (art. 418 e 398
cpv. 1 CPC);
-
che
detto termine non è interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 398 bis CPC);
-
che
esso decorre dal giorno successivo a quello della notifica della sentenza (art.
131 cpv. 1 CPC);
-
che
ai sensi dell’art. 124 CPC la notifica a mezzo raccomandata si reputa avvenuta
il giorno della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a
domicilio né ritirato alla posta, all’ultimo giorno dei 7 giorni durante i
quali esso rimane in giacenza presso l’ufficio postale del destinatario (II
CCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z.);
-
che
tale regola non è suscettibile di modifiche per il caso, verificatosi nella
fattispecie, che il destinatario dia ordine di trattenere la corrispondenza a
lui destinata (Sentenza del Tribunale federale del 2 settembre 1994 in re S.
in: RDAT 1995 I, pag. 29);
-
che
perciò si deve ammettere anche nella fattispecie che la sentenza impugnata vale
come notificata al 7° giorno di giacenza postale, ossia al più tardi Venerdì 21
agosto 1998;
-
che
il termine per la presentazione dell’appello ha di conseguenza iniziato a
decorrere il 22 agosto ed è scaduto il 31 agosto 1998;
-
che
l’appello del 3 settembre 1998 è perciò tardivo, e quindi irricevibile;
-
che
per questa procedura non si prelevano tasse o spese e non si attribuiscono
ripetibili;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
3 settembre 1998 di __________ è irricevibile.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
III. Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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