AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.149
Data decisione, Autorità:
11.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00149
Lugano
11 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.68 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 17 aprile 1997 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 220’400.--
oltre interessi, domanda ridotta a fr. 120’400.-- oltre interessi in corso di
causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 8 giugno 1998 ha ammesso per fr. 120’400.-- oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 6 luglio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 18 settembre 1998 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
sostiene con la petizione di essere entrato in società con la convenuta e il di
lei marito con lo scopo di gestire in comune l’esercizio pubblico bar
Indipendenza di __________.
Il
progetto di contratto societario gli sarebbe stato sottoposto dall’avv.
__________ ed egli, premesso il consenso delle altre parti, l’avrebbe firmato,
conferendo in seguito la somma di fr. 170’000.--.
La
società sarebbe stata attiva per tutto il 1995, ma all’attore non sarebbe stata
consegnata la sua quota di utili di almeno fr. 100’000.--, e del suo
conferimento gli sarebbero stati resi solo fr. 49’600.--, con un saldo scoperto
di fr. 120’400.--. Egli avrebbe proceduto contro il marito della convenuta, che
aveva sottoscritto un riconoscimento di debito (doc. D), ottenendone la
condanna, mentre nei confronti della qui convenuta, che non ha sottoscritto
alcunché, si renderebbe necessaria la presente procedura.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione contestando l’esistenza di una società
semplice, che dovrebbe se del caso essere liquidata, e il conferimento di fr.
170’000.-- da parte dell’attore, ammettendo unicamente l’esistenza di
trattative in tal senso, mai perfezionatesi.
L’attore
sarebbe stato un semplice dipendente dell’esercizio pubblico, ed in tale veste
avrebbe mutuato i fr. 170’000.-- al solo marito della convenuta, che per sua
parte nulla dovrebbe al procedente.
C. L’attore
in corso di causa ha rinunciato alla pretesa di fr. 100’000.-- relativa alla
quota di utili della società semplice.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il
Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie, ha raggiunto il convincimento
che tra le parti e il marito della convenuta sia venuto in essere, in forma
tacita, un contratto di società semplice nella forma della società occulta,
laddove la convenuta sola avrebbe funto da rappresentante dei soci verso
l’esterno, mentre del tutto inverosimile sarebbe la tesi difensiva del mutuo
addotta dalla convenuta.
Dal
che la condanna della resistente alla restituzione all’attore della parte
ancora scoperta dell’apporto da lui fatto alla società.
E. Con
l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso
della reiezione della petizione.
Essa,
in sintesi, critica l’apprezzamento delle risultanze di causa da parte del
Pretore, che sarebbe conseguentemente giunto all’errata conclusione di
ammettere l’esistenza del rapporto societario.
F. Delle
argomentazioni del resistente -che conclude per la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Nei
punti 1-4 del proprio gravame l’attrice ripropone a giudizio la propria
personale versione dei fatti, citando, secondo le proprie necessità, l’una o
l’altra risultanza di causa, ma senza tuttavia confrontarsi in alcun modo con
le risultanze del giudizio impugnato, e senza perciò esercitare alcuna critica
circostanziata allo stesso, critica che deve invece costituire il fondamento
dell’appello.
Risulta
pertanto capziosa e fine a sé stessa l’affermazione introducente il punto 5 e
seguenti dell’impugnativa, secondo cui l’esame delle deduzioni in diritto del
primo giudizio dovrebbe avvenire “sulla scorta della ristabilita situazione di
fatto”: quanto apoditticamente esposto nella prima parte dell’appello non solo
non “ristabilisce” alcunché, ma neppure costituisce una ricevibile argomentazione
appellatoria, e questo proprio per la mancanza di qualsivoglia ragionevole
critica alle deduzioni di fatto del giudizio impugnato. Questa doverosa
premessa non è scevra di conseguenze per la rimanenza del gravame, che poggia
evidentemente su premesse fattuali prive di riscontro.
- In
ogni caso, la censura principale dell’appellante risulta essere quella secondo
cui non si sarebbe concretizzato alcun rapporto societario in difetto del
necessario animus societatis da parte sua, presente all’inizio ma venuto meno
dopo l’allestimento del progetto di contratto, così che dalla mancata firma di
detto documento si dovrebbe necessariamente dedurre l’inesistenza della società
e l’esistenza invece, tra l’attore e il solo marito della convenuta, di un
rapporto di mutuo.
Si
tratta di una censura inconsistente.
2.1 Si
può concordare con la convenuta unicamente quo alla scarsa rilevanza probatoria
delle deposizioni testimoniali evocate nel giudizio impugnato, risultando dal
loro esame che i testi si limitano a riferire circostanze apprese per essere
state raccontate loro dalle parti in causa (sul valore di tali deposizioni: II
CCA 30 settembre 1998 in re C./A., 8 settembre 1998 in re H. AG/C., 14
luglio 1998 in re I./R., 30 ottobre 1997 in re J./C., 27 aprile 1995 in re
H./G., 5 gennaio 1995 in re R./R.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n.
8). E’ comunque indiziante della verità della circostanza il fatto che le parti
abbiano in più occasioni e a più persone raccontato dell’esistenza del rapporto
societario che oggi la convenuta nega strenuamente.
2.2 Per
il resto, anche volendo prescindere da tali deposizioni, gli elementi a favore
dell’una o dell’altra tesi fanno propendere senza alcun dubbio per la tesi del
rapporto societario -che a dispetto dei termini utilizzati (art. 18 CO) risulta
essere una società in nome collettivo e non una società semplice, non essendo
quest’ultima atta alla gestione di un’attività commerciale (art. 530 cpv. 2 CO;
II CCA 12 ottobre 1998 in re O. SA/W. e llcc.; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8. ed., 1998, § 12, n. 26 e 27, pag. 257 e
258)- a scapito di quella del mutuo.
2.2.1 L’ammissione
dell’esistenza di una volontà iniziale della convenuta di stipulare un rapporto
societario costituisce già un indizio in favore di tale tesi, corroborato
dall’allestimento da parte di un legale di un’apposita convenzione.
2.2.2 Il
fatto che l’attore abbia lavorato nell’esercizio pubblico oggetto del rapporto
societario dal 1° gennaio 1995 appare conforme ai punti 1 e 4 della
convenzione, ed è perciò indiziante del perfezionarsi del rapporto societario,
mentre si tratta di elemento irrilevante o addirittura controproducente (vedi consid.
2.2.3) nell’ipotesi del mutuo.
2.2.3 La
semplice dazione di fr. 170’000.-- non è in astratto indiziante dell’una o
dell’altra ipotesi, ma nelle circostanze date essa non può che deporre in
favore della tesi del rapporto societario.
E’
infatti del tutto impensabile ed incredibile che un dipendente subordinato come
un cameriere, con un salario netto dichiarato di fr. 3’050.-- mensili (doc. E),
vada ad indebitarsi presso parenti e terze persone allo scopo di mutuare al
marito della datrice di lavoro, senza un contratto e neppure una ricevuta, la
per lui elevata somma di fr. 170’000.--, e difatti la convenuta pur avendo
sposato la tesi del mutuo non è in grado di fornire alcuna ragionevole
spiegazione in proposito se non quella, risibile, del “piacere personale”
(appello, pag. 7, in fine).
E’
invece molto più consono al normale andamento delle cose ritenere che lo sforzo
finanziario compiuto dall’attore sia avvenuto nell’intento di acquistare
qualcosa per sé, al fine di migliorare la propria posizione economica e
rendersi indipendente dal profilo professionale, nei termini previsti
dall’accordo doc. A.
2.2.4 La
convenuta difende la tesi del mutuo adducendo l’avvenuta pattuizione di
adeguati interessi.
A
torto.
La
pattuizione di interessi non risulta infatti né dalla convenzione doc. A, né
dalla transazione doc. D, e il loro computo costituisce a ben vedere una
semplice estrapolazione del Pretore (pag. 11) effettuata sulla base
dell’impegno del marito della convenuta (doc. D) alla restituzione di
complessivi fr. 172’600.-- a fronte della dazione di fr. 170’000.--, senza che la
transazione stessa abbia (oltretutto a posteriori) fornito una spiegazione per
la discrepanza, che potrebbe perciò essere attribuibile all’intento di
riconoscere all’attore degli interessi moratori, e non contrattuali, o di
indennizzarlo forfetariamente per le difficoltà incontrate nel recupero del
denaro, e non quindi -a prescindere dal tasso degli asseriti interessi-
all’esistenza di una volontà iniziale delle parti di costituire un mutuo.
2.3 Per
quanto non precisato nel presente giudizio, si rinvia comunque alle calzanti ed
approfondite argomentazioni del giudizio impugnato, meritevole di piena
conferma quo alla valutazione degli atti circa la centrale questione della
valutazione della natura giuridica dei rapporti tra le parti.
- Merita
infine di essere segnalato il comportamento del patrocinatore della convenuta,
avv. __________, dalla cui deposizione testimoniale si evince che all’epoca
delle trattative per la stipulazione del contratto di società semplice, da lui
elaborato, egli aveva ricevuto un mandato congiunto da entrambe le parti in
causa. Infatti, egli ha deposto previo lo svincolo dal segreto professionale da
parte di entrambi i contendenti, e dal contenuto della testimonianza risulta
inoltre che per le prestazioni in questione egli ha inviato una nota
professionale ad entrambe le parti.
Ciò
nonostante, egli ha accettato di assumere nella presente causa, strettamente
collegata al predetto mandato congiunto, il patrocinio della convenuta, il che
a prima vista sembrerebbe poter essere non compatibile con il disposto di cui all’art.
12 del Codice professionale, motivo per cui si procede, a norma dell’art. 20
cpv. 1 Lavv, alla segnalazione della fattispecie alla Commissione di
disciplina.
Ne
segue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
6 luglio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona e alla Commissione di disciplina
dell’Ordine degli avvocati.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster