AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.148
Data decisione, Autorità:
11.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00148
Lugano
11 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.4 della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con
petizione 27 settembre 1995 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 20’000.-- oltre
interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
lite in cui, per avere versato
all’attore fr. 2’348.95, è intervenuta
Cassa disoccupazione del __________
Domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con
sentenza 27 maggio 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che
con atto di appello del 16 giugno 1998 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di ammettere la petizione per fr. 35’900.50;
Mentre la convenuta con
osservazioni 23 luglio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
afferma di essere alle dipendenze della famiglia __________ e di ditte ad essa
collegate da circa 40 anni. All’inizio del novembre del 1994, allorché era
formalmente alle dipendenze della convenuta in un rapporto di lavoro a tempo
parziale, si sarebbe assentato dal posto di lavoro a causa di malattia. Prima
di potere tempestivamente presentare il relativo certificato medico, gli
sarebbe stata notificata la disdetta del 9 novembre, che sarebbe tuttavia nulla
in quanto pronunciata durante la malattia.
Un’eventuale
disdetta sarebbe efficace solo per il termine del 30 giugno 1995, data fino
alla quale l’attore potrebbe rivendicare la pretesa salariale, deducendo quanto
versatogli dall’Assicurazione disoccupazione a far tempo dal 1° maggio 1995, e
ritenuto che la convenuta avrebbe fatto fronte ai propri obblighi sino alla
fine del febbraio 1995.
B. Con
risposta 24 novembre 1995 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando
l’asserita inabilità lavorativa dell’attore, che nel periodo decisivo avrebbe
regolarmente lavorato nell’ambito della concomitante attività di segretario
comunale di __________.
Vi
sarebbe inoltre motivo di dubitare della fedefacenza del certificato medico
rilasciato all’attore dal dott. __________, il quale era in vacanza il 2
novembre 1994, momento del verificarsi dell’asserita malattia, e avrebbe visto
il paziente solo il successivo 10 novembre, attestandone nondimeno in forma
retroattiva l’incapacità al lavoro per una sindrome ansiosa-depressiva e
ipertensione fin dal 2 novembre.
C. L’attore
in sede di conclusioni ha quantificato il proprio credito in fr. 53’209.45
lordi, importo da cui dedurre fr. 17’308.90 già versati dalla convenuta o
dall’intervenuta in lite, per il caso di nullità della disdetta, e in fr.
53’741.65, con deduzione di fr. 17’644.90 per il caso di validità della
disdetta e sospensione dei suoi effetti fino all’8 marzo 1995.
Le
parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando
quelle antitetiche della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunta la fattispecie, non ha ritenuto
che l’attore al 2 novembre 1994 fosse realmente inabile al lavoro, non
potendosi ammettere che in tal caso egli avrebbe atteso ben 9 giorni per
recarsi da un medico, e dovendosi inoltre formulare riserve circa
l’attendibilità del certificato medico del dott. __________ stanti il rapporto
di amicizia con l’attore, l’assenza di specializzazione in ambito psichiatrico,
la natura della pretesa malattia, la ridotta frequenza delle visite nonostante
la lunga durata dell’incapacità lavorativa. Dovrebbe inoltre essere considerato
il fatto che l’attore in quel periodo avrebbe esercitato l’attività di
segretario comunale senza particolari impedimenti.
Non
essendo comprovata l’inabilità al lavoro, la disdetta pronunciata dalla datrice
di lavoro non sarebbe nulla, né potrebbero ritenersi sospesi i suoi effetti,
con il che il rapporto di lavoro avrebbe preso fine per il termine ivi indicato
e l’attore avrebbe ricevuto quanto di sua spettanza.
E. Con
l’appello l’attore postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di
ammettere le domande da lui formulate in sede di conclusioni.
Contrariamente
a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, egli avrebbe fornito la prova della
propria incapacità lavorativa, sia per mezzo del noto certificato medico -sul
quale verrebbero avanzate a torto delle riserve- sia per mezzo di concordanti
testimonianze
F. Delle
argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Il
punto di questione nella presente causa è costituito dal quesito a sapere -mediante
apprezzamento dei riscontri probatori in atti- se, ed eventualmente in quale
misura, l’attore, incontestatamente gravato dell’onere della prova in merito,
sia stato inabile al lavoro all’epoca della notifica della disdetta del
contratto di lavoro, e nel periodo successivo.
-
Di
principio un certificato medico che attesta l’incapacità al lavoro ha pieno
valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 3; II CCA
10 novembre 1997 in re T./G. SA,).
Nondimeno,
esiste la possibilità di metterne in discussione la fedefacenza in sede
giudiziaria, di modo che la sua efficacia probatoria può venire meno in
presenza di risultanze contrarie dedotte da fatti concreti ed affidabili (II
CCA 6 febbraio 1997 in re A./M.; Cocchi/Trezzini, ibidem), ritenuto
che le diagnosi mediche sono giudizi opinabili quando non possono basarsi su
riscontri oggettivi compiuti dal medico (II CCA 10 marzo 1997 in re
G./B., 3 marzo 1993 in re F./E. AG).
- La
valutazione del materiale istruttorio da parte di questa Camera consente di
confermare solo parzialmente l’apprezzamento compiuto dal Pretore, concludente
per la non fedefacenza delle attestazioni del medico curante dell’attore, dott.
__________.
3.1 Risulta
dalla deposizione del dott. __________ che egli ha visitato l’attore per la
prima volta in data 10 novembre 1994 e che “la data dell’incapacità è stata da
me certificata a far tempo dal 2.11.94 su dichiarazione del paziente al quale
ho prestato fede anche in considerazione del fatto che lo conosco da diverso
tempo”.
Se
ne deduce, con assoluta chiarezza, che la pretesa incapacità lavorativa dal 2
novembre non è stata certificata sulla base di motivi clinici riscontrabili il
giorno della visita, ma unicamente in base alle unilaterali dichiarazioni del
paziente stesso, alle quali il medico è senz’altro libero di credere in base
alla durata della conoscenza personale -la testimonianza è limpida in proposito-,
ma che agli occhi di questa Camera appaiono essere solo una mera affermazione
di parte che, ancorché riferita dal medico, rimane priva in quanto tale di
efficacia probatoria (per tante: II CCA 14 luglio 1998 in re I./R.).
Già
solo per questo motivo è escluso che possa entrare in linea di conto un’incapacità
lavorativa del dipendente per i giorni precedenti il 10 novembre 1994.
3.2 Siffatto
comportamento del medico è inoltre senza dubbio suscettibile di gettare ombra
anche su tutte le sue altre affermazioni e certificazioni, dovendosi ritenere
la sua disponibilità di principio a compiacere il paziente con certificazioni
di valore legale non fondate su accertamenti diretti ed oggettivi.
Tale
comportamento risulta infatti essere stato reiterato in occasione dei
successivi certificati medici, rilasciati sulla base di visite mediche compiute
al telefono, pratica che l’appellante sembra considerare “poco usuale” ma tutto
sommato accettabile (punto 8, pag. 6: “trattandosi d’una problematica legata a
fattori psicologici, si deve riconoscere che il medico basa la sua diagnosi sui
fatti che il paziente gli racconta, e non tanto, o per nulla, sulla visita di
quest’ultimo”), ma che questa Camera ritiene invece a dir poco disinvolta e
poco professionale, e che nella valutazione complessiva delle prove concorre a
sminuire a priori in maniera considerevole l’attendibilità delle certificazioni
di questo medico concernenti l’attore.
3.3 Con
queste premessa, diventa difficile credere al contenuto materiale dei
certificati (doc. E1-E3) e alla testimonianza del medico -richiesta peraltro
dalla convenuta e non dall’attore- che ha confermato almeno quanto indicato dal
certificato del 10 novembre 1994.
D’altro
canto, non può nemmeno essere disatteso completamente quanto personalmente
accertato dal medico curante in occasione della visita del 10 novembre, tanto
più che la situazione di disagio psicologico è confermata da altri testi, e
risulta avere influito anche sulla parallela attività di segretario comunale
(deposizioni __________).
3.4 Imponendosi,
date le circostanze, una rigorosa valutazione dei riscontri probatori, si può
ritenere che l’attore si sia presentato al medico curante il giorno stesso
della ricezione della lettera di licenziamento, alla quale attribuiva la
propria situazione psicologica (deposizione dott. __________: “il paziente
addebitava le cause del suo stato al fatto che, così mi disse, doveva lasciare
il suo lavoro presso la ditta __________ ”, circostanza che sembra pertanto a
questo momento acquisita), chiedendo una certificazione retroattiva della
propria incapacità lavorativa.
Dell’irrilevanza
dell’attestazione retroattiva si è già detto (consid. 3.1), mentre si deve
nonostante tutto dare credito alla constatazione del medico secondo cui al 10
novembre l’attore era incapace al lavoro per un periodo a quel momento non
determinabile (doc. E1: ripresa del lavoro “per ora non prevedibile”), ma
almeno sino al 17 novembre 1994 (ossia per una settimana), momento in cui
avrebbe dovuto avere luogo la successiva consultazione.
Essa,
per ammissione del medico, non ha tuttavia avuto luogo, e tutte le altre
certificazioni risultano essere state allestite in base a dichiarazioni
telefoniche del paziente, il che -per gli stessi motivi per cui il primo
certificato non può avere effetto retroattivo- le priva di qualsiasi efficacia.
Se
ne deve concludere che l’attore ha saputo dimostrare con la necessaria certezza
la sua incapacità al lavoro -scatenata proprio dalla ricezione della disdetta-
unicamente per il periodo compreso tra il 10 e il 17 novembre 1994, mentre per
il periodo precedente e quello successivo le attestazioni del medico non si
fondano su accertamenti diretti della pretesa malattia, ma su unilaterali e
quindi irrilevanti dichiarazioni dell’attore medesimo.
- Dal
predetto svolgimento degli avvenimenti rilevanti consegue la validità della
disdetta, che ha dispensato l’attore dalla propria prestazione lavorativa (doc.
B) e i cui effetti sono tuttavia prorogati alla fine del mese successivo a
quello di scadenza del termine ordinario di disdetta (art. 336c cpv. 2 e 3 CO; II
CCA 16 agosto 1994 in re S./S. SA), ovvero nella specie alla fine del mese
di marzo del 1995.
All’attore
è pertanto dovuto il salario del mese di marzo 1995, di fr. 6’000.--lordi, e la
quota parte della tredicesima mensilità, di fr. 500.-- lordi, importi su cui
non si attribuiscono interessi, non essendo gli stessi stati richiesti in sede
di appello.
Ne
segue in tale misura il parziale accoglimento del gravame che non giova
all'intervenuta in lite a titolo principale, non avendo questa impugnato il
giudizio pretorile, e non riguardando il parziale accogliemento del gravame
dell'attore la pretesa da lei vantata, e di cui essa, per l'art. 29 LADI, è
l'unica titolare.
Tassa di giustizia, spese e
ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 giugno 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 maggio 1998 della Pretura del distretto di Riviera,
è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ __________ fr. 6’500.-- al lordo
delle deduzioni di legge.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’000.-- (di cui fr. 600.-- anticipati dall’attore),
e le spese in fr. 400.-- (di cui fr. 200.-- già anticipati dall’attore e fr.
80.-- già anticipati dalla convenuta), da anticipare per la rimanenza
dall’attore, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono a carico della
convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 2’000.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono a
carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 1’000.-- per
ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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