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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.140
Data decisione, Autorità:
20.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00140
Lugano
20 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 193UR/97
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11
novembre 1997 da
contro
rappr.
dall'avv. __________
che
il Pretore, con decisione 5 giugno 1998, ha accolto dichiarando sciolta e
ponendo in liquidazione la società convenuta.
Appellante
la Impresa __________ quale chiede, con atto di appello 17 giugno 1998, la
riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza dell’Ufficio dei
Registri.
Essendo
stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 18
giugno 1998.
Ed
ora sulla domanda 15 luglio 1998 di stralcio della procedura presentata
dall’Ufficio dei Registri.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
che l’istanza __________
intesa allo scioglimento della Impresa __________ era motivata dal fatto che,
entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso,
l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2
cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto
riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non
è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la
sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione
della società;
che all’appello della
società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;
che, nel frattempo, la
__________ ha provveduto al necessario adeguamento del capitale sociale e di
conseguenza l’Ufficio dei Registri, ottenuto lo scopo voluto dalla legge, ha
dichiarato di ritirare l’istanza di scioglimento;
che, stante questa
situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli caricando
alla società convenuta, per la sola negligenza a causa della quale si è dovuto
far capo all’autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le
sedi e congrua indennità ripetibile a favore della controparte;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no.
193UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.140 del Tribunale di
Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di
__________ sono stralciate dai ruoli.
-
La tassa di giudizio
di Fr. 100.- e le spese della prima sede così come la tassa di giudizio e le
spese della seconda sede in complessivi Fr. 500.- sono a carico della
__________, la quale rifonderà inoltre __________ l’importo di Fr. 500.- per
ripetibili di entrambe le sedi.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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