Appeal against eviction dismissed for late new facts

12.1998.127Other CourtMay 29, 1998Dismissed

Summary

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the tenants’ appeal against an eviction order. The appellants argued that they had orally agreed to vacate in June 1998 and that the notice of termination was contrary to the lease provisions, especially Art. 257b OR. The court refused to consider the new factual allegation because it was raised only on appeal and therefore inadmissible under Art. 321 lit. b CPC. It also held that Art. 257b OR was irrelevant, and that the landlord had validly terminated the lease after proper default notice under Art. 257d OR. Costs were imposed on the appellants jointly.

Regest

Art. 321 lit. b CPC; Art. 257d OR; appeal against eviction based on new facts and alleged invalidity of notice of termination. Facts invoked for the first time on appeal are inadmissible. A reference to Art. 257b OR is irrelevant where ancillary costs are not in issue. A termination for default is valid if the tenant was duly put in default, warned of termination, and the lease was terminated within the statutory time and formal requirements of Art. 257d para. 2 OR. If the appeal serves only to delay enforcement, it may be dismissed in a preliminary examination under Art. 313bis OR without hearing the respondent.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.127

Data decisione, Autorità: 29.05.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00127

Lugano 29 maggio 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. SF.98.92 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 3 aprile 1998 da

__________ e


rappr.


contro

__________ e


che il Pretore ha accolto, con decreto 19 maggio 1998, ordinando lo sfratto dei convenuti dalla casa unifamiliare di cui alle part. __________e __________ di __________ proprietà degli istanti.

Appellanti i convenuti, con atto di ricorso 27 maggio 1998, con il quale chiedono, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che la sentenza impugnata venga “annullata siccome priva di oggetto, subordinatamente contraria alle norme del CO relative al contratto di locazione”.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che gli appellanti si oppongono allo sfratto poiché sostengono che “per accordi verbali presi tacitamente tra le parti” si erano impegnati a lasciare libero l’immobile durante il mese di giugno 1998 e perché il relativo decreto del Pretore sarebbe contrario alle disposizioni del contratto di locazione, in particolare all’art. 257b CO;

che, pur tornando difficile capire come si possano concludere “accordi verbali taciti” i due concetti essendo in contraddizione tra di loro, l’argomento di una intesa per lasciare l’immobile nel corso del giugno 1998 viene prospettato per la prima volta in appello - i convenuti non hanno presenziato all’udienza di discussione sull’istanza di sfratto - e quindi, per l’art. 321 litt. b) CPC che vieta l’adduzione di nuovi fatti in sede di appello, non può essere considerato;

che il riferimento alla violazione dell’art. 257b CO, che tratta delle spese accessorie, è assolutamente inconferente nella fattispecie concreta;

che se la pretesa violazione di legge, con la conclamata conseguenza dell’inefficacia della disdetta, si riferisce invece all’art. 257d CO gli appellanti non spiegano per quali motivi la disdetta per mora loro intimata sarebbe inefficace o nulla;

che, dall’esame degli atti, risulta che gli appellanti sono stati messi regolarmente in mora per il pagamento dei canoni di locazione arretrati con l’avvertimento che, in caso di non pagamento, il rapporto di locazione sarebbe stato disdetto (doc. Q e doc. R), cosa che è avvenuta nei termini e secondo le formalità dell’art. 257d cpv. 2 CO (doc. S e doc. T) per ognuno dei conduttori;

che l’appello, unicamente inteso a dilazionare nel tempo l’esecuzione dello sfratto, può così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CO senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte per le sue osservazioni;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente tariffa giudiziaria

pronuncia

  1. L’appello 27 maggio 1998 di __________ è respinto.

  2. La tassa di giustizia in Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a carico degli appellanti in solido.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

tenancyevictionappealnew factsdefault noticerent arrearsinadmissibilitycourt costs