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Numero d'incarto:
12.1998.118
Data decisione, Autorità:
22.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00118
Lugano
22 gennaio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile -inc. OA.00684 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 25 luglio 1996 da
(rappr.
__________)
contro
(rappr.
__________)
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'696.50
oltre interessi, a titolo di rendita non pagata per incapacità lavorativa
(somma aumentata in un secondo tempo di un importo estraneo al presente
gravame);
domanda
avversata dalla convenuta e che il pretore, con sentenza 20 aprile 1998, ha
accolto;
appellante
la convenuta con allegato 11 maggio 1998 che, postulando la riforma del
giudizio impugnato, chiede la reiezione della petizione;
letta la risposta
all'appello presentata dall'attore il 19 giugno 1998;
esaminati gli atti
e i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto e in
diritto:
-
L'attore,
di professione copritetto e muratore, è titolare presso la compagnia d'assicurazioni
convenuta di due polizze d'assicurazione sulla vita, entrambe combinate con
prestazioni a copertura del rischio d'incapacità di lavoro. La prima polizza
che risale al 1980 (no. , indicata nel seguito
"") prevede fra l'altro la prestazione di un rendita annua
di fr. 9'000.- "in caso d'incapacità di lavoro fino al 1. 6. 2012 (termine
d'attesa 2 mesi)" e la contemporanea "liberazione dal pagamento dei
premi in caso d'incapacità di lavoro" (doc. E, F). La seconda polizza, del
1984 (no. , indicata nel seguito "") modificata
nel 1990, prevede una rendita annua di fr. 15'000.- "in caso d'incapacità
di guadagno" valida fino al 1. 10. 2011, anche qui con un termine d'attesa
di 2 mesi. Per inciso, si osserva che il rischio "incapacità di
guadagno" era già tale nella polizza così come allestita nel 1984. Anche
questa seconda polizza prevede la liberazione dell'assicurato dal pagamento dei
premi per l'insieme del contratto, in caso d'incapacità di guadagno (doc. A-D).
-
A
dipendenza dello stato di salute dell'assicurato, sofferente di una sindrome lombo-spondilogena
ed ileo-sacrale, identificata medicalmente a far data dal 17 dicembre 1990 e
accompagnata da un'inabilità lavorativa totale a contare dalla stessa data
(doc. G 1), la convenuta gli ha versato la rendita prevista dalla polizza 8001
già a partire dal 17 febbraio 1991, ossia dopo il termine contrattuale di
attesa.
La
presente vertenza è sorta invece a dipendenza del rifiuto della convenuta di versare
all'attore l'intera rendita prevista dalla polizza 8002 e ciò in particolare
dal 1 dicembre 1991 al 12 dicembre 1993, periodo nel quale l'incapacità di
guadagno è stata fissata nel 50% (cfr. scritto 22 marzo 1996 della __________
in fascicolo doc. BB), allineandosi in sostanza sulla posizione assunta
dall'Assicurazione invalidità (AI). L’assicuratrice giustifica la propria
posizione, attirando l'attenzione dell'assicurato sulle diverse condizioni
d'assicurazione applicabili alle due polizze: la prima che permette
all'assicurato di godere della rendita a dipendenza del solo stato invalidante;
la seconda che fa invece riferimento alla possibilità di guadagno compatibile
con la malattia. Trattandosi, nel secondo caso, di un criterio del tutto
analogo a quello dell'AI, non vi sarebbe motivo per assumere una diversa base
nella fissazione dell'incapacità di guadagno e quindi della rendita.
-
Con
la petizione __________ postula il pagamento di una rendita intera, a partire
dal secondo mese d'attesa e successivamente, anche sulla base della polizza
8002: ciò a dipendenza della totale incapacità di svolgere la sua attività
lavorativa fin dal dicembre 1990, ripetutamente e univocamente attestata dai medici
e dai periti che l'hanno visitato. Sostiene di essere stato convinto che il
secondo contratto d'assicurazione coprisse lo stesso rischio del primo: al
proposito ritiene le condizioni generali non sufficientemente chiare. D'altra
parte, nega che un'assicurazione privata come quella in esame debba seguire i
criteri adottati dalle autorità dell'AI.
-
Il
pretore ha in sostanza dato ragione all'attore. In base al principio
dell'affidamento, ossia ricercando il senso che il destinatario poteva e doveva
ragionevolmente attribuire alla manifestazione di volontà della controparte, ha
considerato che la differenza fra i concetti di incapacità lavorativa e di
incapacità di guadagno non è di immediata e comune comprensione. D'altra parte
rileva insufficiente la prova portata dalla convenuta in merito alle spiegazioni
date all'attore al momento della seconda stipula, così che questi
effettivamente si rendesse conto della diversità fra le due coperture
assicurative.
-
In
questa sede, la convenuta ripropone in grandi linee la tesi esposta davanti al
pretore. Essa rileva come la rendita riconosciuta all'assicurato sia conforme
alle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e come le stesse non siano state
contestate dall'attore entro il termine di quattro settimane dal ricevimento
della polizza. Inoltre, per quanto riguarda le motivazioni del primo giudice,
censura in particolare la valutazione della testimonianza __________ che ha
dichiarato di aver fornito all'assicurato tutte le spiegazioni necessarie per
capire correttamente il contenuto del contratto.
Di
ogni altro argomento e della risposta all'appello si dirà, se necessario, nel
seguito.
-
Poiché
il contratto d'assicurazione costituisce un negozio di vastissimo interesse, le
polizze vengono completate, per ciò che l'assicuratore offre a tutti gli
assicurati in ogni tipo di copertura, con le CGA, spesso affiancate da Condizioni
complementari d'assicurazione (CCA). Tutte queste norme rappresentano elementi
costitutivi di ogni singolo contratto d'assicurazione (Maurer A., Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, ed. 3, p. 158 e 159). Dottrina e giurisprudenza
contemplano regole di interpretazione in caso di disposizioni contrattuali
equivoche o oscure che, in generale, si fondano sul principio dell'affidamento.
La necessità d'interpretazione di un contratto -in particolare di un contratto
d'assicurazione- non è però data in ogni caso di disaccordo sul suo vero
significato. Le regole d'interpretazione possono essere applicate solo nei casi
in cui la vera volontà delle parti non possa essere desunta né dalla lettera,
né dal significato del contratto (Maurer, op. cit., p. 163); comunque,
in particolare la regola dell'interpretazione contraria all'interesse di chi ha
redatto la clausola contestata (contra stipulatorem) non deve prendere in
considerazione il significato che il singolo assicurato (o assicuratore)
conferisce, ossia può conferire alla clausola a dipendenza della sua esperienza
o della sua intelligenza, ma il suo contenuto così come è comprensibile per una
persona mediamente informata e intelligente: ciò equivale a un'obiettivazione
del processo interpretativo (Maurer, op. cit., p. 162).
-
Nel
caso concreto, il primo giudice si è distanziato da questa limitazione, assumendo
ai fini dell'interpretazione le connotazioni soggettive dell'assicurato e -d'altra
parte- ha proceduto in tal senso, considerando non chiare le clausole
contrattuali relative alla seconda polizza. Entrambe queste conclusioni -fondamentali
ai fini del giudizio- non possono essere condivise.
Infatti,
né l'assicurato pretende che le CGA applicabili al contratto litigioso necessitino
in sé di interpretazione, né esse oggettivamente appaiono tali. In particolare,
le CCA dell'assicurazione rendita d'incapacità di guadagno 4004 (doc. 4) -applicabili
alla fattispecie- non solo offrono la definizione del concetto tecnico di
incapacità di guadagno ("Vi è incapacità di guadagno quando per
causa di malattia o di infortunio, in base a constatazioni obiettive e medicalmente
accertabili, l'assicurato non può più esercitare la propria professione od ogni
altra attività conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze ed
attitudini, e subisce, di conseguenza, simultaneamente, una perdita di guadagno
o un altro pregiudizio pecuniario equivalente"), ma -al punto 2.2.-
svolgono ulteriormente il discorso relativamente all'incapacità di guadagno
parziale e alla relativa graduazione delle rendite. Il testo di queste due
norme, pur connotato da una certa forma e da una terminologia compatibile con
l'ambito del diritto assicurativo, non sono oggettivamente né oscure, né
equivoche. In concreto, esse sono state inoltre spiegate all'assicurato almeno
per quanto riguarda il rischio oggetto di eventuale copertura (teste
__________): ne consegue la carente necessità di far capo alle norme
interpretative.
L'assicurato,
per contro, sostiene la necessità dell'interpretazione esclusivamente per
motivi soggettivi (quelli presi in considerazione anche dal primo giudice): in
particolare, la sua limitata formazione personale e la sua esperienza nel campo
assicurativo, condizionata dalla precedente stipula della polizza __________che
prevedeva una copertura più vasta, ossia relativa al rischio di incapacità
lavorativa (cfr. CGA - ed. 1.1971, art. 18 in fascicolo doc. BB). Ma anche
sulla differenza dei termini in esame, caratteristici delle due diverse
pattuizioni assicurative, vi è stata spiegazione al momento della seconda
stipula. L'equivoco sostenuto dall'assicurato sui termini della seconda
pattuizione , messa in relazione alla prima, non corrisponde però a un presupposto
oggettivo, tale da indurre all'interpretazione del contratto.
- Data
pertanto la validità della polizza 8002, resta da verificare se la convenuta ha
disposto di prove sufficienti per concedere all'assicurato, durante un certo
periodo di tempo, una rendita ridotta del 50%. Essa si è fondata in larghissima
misura sui dati contenuti nell'incarto AI di __________ cui ha pacificamente
potuto accedere. E' opportuno ricordare che quell'assicurazione pubblica,
relativamente al medesimo stato invalidante, ha deciso in data 23 giugno 1993,
confermando il progetto del 29 gennaio 1993, di concedere all'assicurato una
rendita del 50% a partire dall'1. dicembre 1991, tenendo conto della perizia
specialistica del dott. __________ di __________ questi, confermata la diagnosi
nota, ha accertata un'inabilità al lavoro del 100% nella sua professione (inc.
AI, doc. 20, p. 6), mentre -per quanto riguarda le possibilità di guadagno-
conclude: "Per un lavoro fisicamente leggero con la possibilità di
cambiare di frequente la posizione corporea da seduto a eretto, potendo anche
spostarsi di tanto in tanto, senza l'obbligo di portare pesi oltre ca. 10 kg, dovrebbe
essere realizzabile una capacità lavorativa del 70%. Potrei immaginare un'attività
quale magazziniere (occupandosi di pezzi piccoli), lavori di controllo o di
smistamento nel settore industriale, ecc." (perizia, p. 6 e 7). Contro la
decisone della Cassa il signor __________ si è aggravato al Tribunale cantonale
delle assicurazioni che gli ha concesso assistenza giudiziaria, considerando il
ricorso quanto meno non privo di possibilità di esito favorevole (decisione
presidenziale 14 novembre 1994). Per contro, il ricorso non è stato evaso con
decisione di merito poiché le parti sono giunte a una transazione giudiziale in
base alla quale, tenuto conto di successive risultanze mediche eseguite presso
la __________, valide dal 13 dicembre 1993, la Cassa AI avrebbe versato
all'attore una rendita intera a contare dal 1. marzo 1994. Viene pertanto a
mancare la verifica giudiziaria della decisione amministrativa, sostituita
dall'accordo transattivo. A disposizione della convenuta e di questo giudice
restano però i dati peritali oggettivi, né come tali contestati dall'attore, né
contrari ad altri elementi dell'istruttoria. In particolare se determinati
certificati medici agli atti (plico doc. G, doc. N, O) si limitano alla
determinazione medica dell'incapacità lavorativa, altra documentazione medica
di indubitabile serietà non contrasta con le conclusioni della perizia
__________ allestita per l'AI. Così il rapporto 16 settembre 1991 della __________
che -a fronte di un'incapacità lavorativa del 100%- giunge a ipotizzare una reintegrazione
professionale dell'assicurato in misura del 100% ("bei voll angepasster Tätigkeit
mit Arbeit ohne Heben und Tragen von Lasten") (doc. L); e così i
successivi rapporti del dott. __________ che nell'ottobre 1991 indicava ancora
la possibilità del paziente di svolgere in misura del 100% un "lavoro
leggero, da effettuare in posizione non monotona e senza levare o portare pesi
oltre i 5 kg" (doc. M), e che nel settembre dell'anno successivo giudicava
la possibilità di svolgere un lavoro leggero limitata al 50% (doc. H).
Per
contro solo l'ultima perizia agli atti, quella eseguita il 27 marzo 1995 presso
la __________, constatate le continuamente peggiorate condizioni dell'attore a
partire dall'ultimo ricovero a __________ avvenuto nel 1993, conclude -a
conferma della definitività dell'incapacità lavorativa del 100%- che __________
non è professionalmente reintegrabile, in particolare in nessuna professione
manuale (doc. Q): è la perizia che ha determinato la decisione dell'AI di
passare dalla mezza rendita alla rendita completa a contare dal 1. marzo 1994.
Le
conclusioni della convenuta sul grado di rendita dovuta all'assicurato in base
alla polizza 8002 sono pertanto conformi alle prove fornite. In tal senso
l'appello della convenuta dev'essere accolto e la petizione respinta. Una
verifica dei rapporti di dare-avere fra le parti non può avvenire, dal momento
che l'entità del credito non è oggetto della vertenza.
- A
titolo del tutto abbondanziale può essere precisato all'attenzione dell'attore
che la giurisprudenza da lui citata per dimostrare la differenza fra i criteri
di giudizio dell'AI e i criteri dell'assicurazione privata dev'essere letta in
chiave diversa, ossia nel senso che l'assicuratore privato non stabilisce la
rendita in base all'effettivo pregiudizio dipendente dall'incapacità
lavorativa, ma si accontenta di una stima medico-teorica dello stesso fattore:
ma sempre si tratta di incapacità di guadagno ("Erwerbsunfähigkeit")
(cfr. Sentenze di tribunali civili svizzeri nelle contestazioni di diritto
privato in materia assicurativa, XIX, p. 426) e non di incapacità lavorativa,
concetto in parte superato e indicativo esclusivamente nell'ambito della professione
svolta.
Per tutti questi
motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: I. L'appello
11 maggio 1998 della __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 aprile 1998 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, è riformata nel modo seguente:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le spese in fr. 97.- sono poste a carico
dell'attore, con l'obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr. 2'000.-
a titolo di ripetibili.
II. Le
spese e la tassa di giustizia per la procedura d'appello, per complessivi fr.
600.-, già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________.
Questi verserà inoltre alla controparte la somma di fr. 600.- a titolo di
ripetibili.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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